Avviso di rettifica
Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami Notifica per pubblici proclami ai sensi dell'ordinanza n. 10307 del 12 dicembre 2012 nel giudizio R.G. 7520/12. Tele Capri S.p.a., con sede a Capri (NA), via Li Campi n. 19, in persona del leg. rapp.te p.t., rappresentata e difesa per mandato a margine del ricorso introduttivo dall'avv. Domenico Siciliano e elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, via A. Gramsci n. 14, ha promosso ricorso contro il Ministero dello Sviluppo Economico, Dip. Comunicazioni, Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione, e nei confronti di Sette Gold S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede a Roma, via Tiburtina n. 912, di Winn V. & O. Communication S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede a Pescara, corso Vittorio Emanuele n. 10 e Tivuitalia S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., con sede a Brescia, via G. Di Vittorio n. 17, per annullamento previa sospensiva della nota DGSCER del 18 maggio 2012 con cui il Ministero ha comunicato che «nella graduatoria dei soggetti abilitati alla trasmissione televisiva in tecnica digitale nella Regione Puglia ai fini dell'assegnazione del diritto d'uso temporaneo della frequenza di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica corrispondente al territorio della stessa regione, codesta societa' non si e' classificata in posizione utile ai fini dell'assegnazione della frequenza in tecnica digitale. Si invita, pertanto, a voler spegnere tutti gli impianti eserciti in tecnica analogica o digitale, cosi' come indicato nel Master Plan inviato per e-mail da questa Amministrazione, tenuto conto che l'eventuale esercizio sara' considerato abusivo nonche' interferente»; della graduatoria definitiva per l'assegnazione delle frequenze alle emittenti locali per la Regione Puglia pubblicata sul sito del Ministero; di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale anche esecutivo, incluse ove occorra le assegnazioni dei diritti d'uso di frequenze per la Puglia alle emittenti utilmente collocate e la determina 13 marzo 2012 del Direttore della DGSCER nella G.U.R.I. n. 31 del 14 marzo 2012 - 5ª serie speciale, nonche' per l'annullamento e ordine di esibizione del silenzio serbato sull'istanza di accesso del 10-11 luglio 2012 per la visione e estrazione di copia di atti e documenti formati e/o detenuti dal Ministero inerenti l'assegnazione delle frequenze televisive in Puglia alle emittenti indicate. L'oggetto del giudizio e' l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre in Puglia ai soggetti abilitati alle trasmissioni nella stessa Regione ai sensi del D.L. 34/11 convertito dalla L. 75/11. Il ricorso e' fondato sui seguenti motivi: (1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 3, della determina 13 marzo 2012 del Direttore della DGSCER pubblicata nella G.U.R.I. n. 31 del 14 marzo 2012 - 5ª serie. Eccesso di potere per difetto assoluto e/o apparenza della motivazione, violazione del principio del giusto procedimento, sviamento dal fine, perplessita' e manifesta ingiustizia. (2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 10 e 10-bis L. 241/90. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, sviamento dal fine e manifesta ingiustizia. (3) In subordine, qualora la determina 13 marzo 2012 sia ritenuta legittimante il contenuto dell'atto impugnato: violazione e falsa applicazione dell'art. 41 cost., nonche' degli artt. 1 e 3, L. 241/90. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, illogicita' e irrazionalita' manifeste, contraddittorieta' con precedenti provvedimenti, violazione del principio del giusto procedimento, violazione del principio di proporzionalita'. (4) In via ulteriormente subordinata, violazione e falsa applicazione del d.lgs. 177/05, del d.l. 34/11, degli artt. 1, 3, 7 e 8 L. 241/90. Eccesso di potere per errore nei presupposti, sviamento da fine, manifesta ingiustizia, difetto d'istruttoria, illogicita' e contraddittorieta', disparita' di trattamento. Oggetto del ricorso e' altresi' istanza di esibizione ai sensi dell'art. 116, co. 2 c.p.a. in relazione al silenzio rigetto serbato dal Ministero in relaziona all'istanza di accesso di Tele Capri del 10-11 luglio 2012 agli atti e ai documenti formati e/o detenuti nell'istruttoria svolta dal Ministero per l'attribuzione dei punteggi nell'ambito del procedimento per l'assegnazione dei diritti d'uso di risorse frequenziali agli operatori locali ai fini della definitiva digitalizzazione delle reti televisive nella Regione Puglia con particolare, ma non esclusivo, riferimento agli atti ed ai documenti relativi all'istruttoria effettuata ai fini dell'individuazione e della valorizzazione delle coperture, della storicita', della tipologia di accordo tra i partecipanti (intesa/consorzio) nel caso di compagine composta, e del possesso dei prerequisiti di partecipazione, inclusa la legittima operativita' alla data del 19 dicembre 2008 come da delibere dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, di ciascuna emittente. Il Ministero non ha dato riscontro all'istanza in questione. Con ordinanza 10307/12 il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami. Con il presente avviso e' data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati, individuati in tutti i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva per l'assegnazione delle frequenze alle emittenti locali per la Regione Puglia pubblicata sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 17 maggio 2012 ai sensi della determina datata 13 marzo 2012 del Direttore Generale della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo Economico. avv. Domenico Siciliano TS13ABA1245