Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di notifica per pubblici proclami Il T.A.R. della Campania - Napoli Sez. VIII con ordinanza n. 313/2010 Reg. Ord. Coll., ha disposto l'integrazione del contraddittorio nel ricorso n. 4872/2007 R.G., proposto dal sig. Esposito Francesco contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, autorizzando la notifica per pubblici proclami sulla G.U. e fissando la prossima udienza per il giorno 12.07.2010. Il ricorrente, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale Guadagni e Renato Paladino, con i quali elettivamente domicilia presso lo Studio Legale Guadagni e Associati sito in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Mauro Leone n. 125 e, per comunicazioni e notifiche, presso lo studio legale dell'Avv. Renato Paladino, sito in Napoli alla Via Campegna n. 18, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di depennamento dalla graduatoria per gli incarichi di supplenza del personale A.T.A. provv. prot. n. 7091/64 del 10/05/2007, impugnando i seguenti provvedimenti: a) provvedimento prot. n. 838 dell'11.06.2007, con il quale il Dirigente dell'U.S.P. di Napoli respinge il ricorso in opposizione al decreto di esclusione della graduatoria di I fascia, per l'accesso al profilo di assistente amministrativo e dichiara il ricorrente non inserito, neanche nella II fascia per l'accesso agli incarichi di supplenza del personale A.T.A.;b) in parte qua, la graduatoria permanente di I fascia per gli anni 2006/07 per il concorso per il profilo professionale di assistente amministrativo, pubblicata in data 28.06.2008, limitatamente al mancato inserimento del nominativo del ricorrente.Il ricorrente lamenta:Violazione del principio dei diritti quesiti; violazione del principio di affidamento; contraddittorieta' tra atti; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere; motivazione insufficiente ed errata; violazione del principio di trasparenza degli atti. Il ricorrente, infatti, inserito nelle graduatorie di II fascia per le supplenze del personale A.T.A. per gli anni 2001/03 ha poi continuato a prestare servizio presso diversi Istituti Scolastici, in quanto dagli stessi contattato, fino al 2007, anno in cui, avendo lo stesso richiesto l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato del personale A.T.A., riceveva comunicazione, con provv. U.S.P. prot. n. 7091/64 del 10/05/2007, del rigetto della domanda per mancanza dei requisiti indicati all'art. 2, c. 1 e 2 lett. a) e c) del bando di concorso, nonche' dello stesso depennamento dalle graduatorie di II fascia. Si notifichi il suindicato atto per pubblici proclami a tutti coloro utilmente collocati nella graduatoria per gli incarichi di supplenza del personale A.T.A. provv. prot. n. 7091/64 del 10/05/2007. Il testo integrale del ricorso andra' consultato sul sito Internet www.pubblica.istruzione.it secondo il seguente percorso: home page/amministrazione/atti di notifica. Napoli, 7 maggio 2010. Avv.ti Pasquale Guadagni e Renato Palladino T10ABA6063