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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Torino, Vista la lettera n. 0952420/13 del 17 ottobre 2013 con la quale il Direttore della locale Banca d'Italia comunica che, a causa di uno sciopero del personale, nella giornata del 27 settembre 2013, la Banca Monte dei Paschi di Siena di Torino, Agenzia n. 4, corso Filippo Turati n. 43 e Agenzia 23, corso Peschiera n. 249 Torino, non hanno potuto funzionare regolarmente e pertanto chiede l'emissione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel predetto giorno; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1; Visto l'art. 2 del predetto del decreto legislativo n. 1/1948; Ritenuto di dover concedere la richiesta proroga dei termini legali e convenzionali; Decreta: ai sensi e per gli effetti del del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, il mancato regolare funzionamento della Banca Monte dei Paschi di Siena di Torino, Agenzia n. 4, corso Filippo Turati n. 43 e Agenzia 23, corso Peschiera n. 249 Torino, e' riconosciuto come determinato da eventi eccezionali e la durata dell'evento stesso resta accertata nel predetto giorno. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31 comma 3 della legge 24 novembre 2000 n. 340. Torino, 18 ottobre 2013 Il prefetto Basilone TC13ABP13293 (Gratuito)