TAR LAZIO
Sezione II-Ter
Roma

(GU Parte Seconda n.50 del 2-5-2009)

Ricorso n. 10643/2008.
 
   Con  ricorso  e  successivi motivi aggiunti nofificati al Ministero
delle  Politiche Agricole e Forestali, al Corpo Forestale dello Stato,
e  ad  un  controinteressato, Ferrantino Evaristo, V.Q.A. forestale in
servizio,  rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Vetrano, prof.
Raffaele  Titomanlio e Felice Ferrantino, elettivamente domiciliati in
Roma,  via  Terenzio  n.  7,  ha impugnato: 1) il decreto del Capo del
Corpo  Forestale  dello  Stato  n.  164  del 17 novembre 2008, recante
approvazione  della  graduatoria  per  merito  comparativo formata per
l'accesso  alla  qualifica  di  primo dirigente del C.F.S. per i posti
disponibili  al  31  dicembre  2005;  2)  il  verbale del Consiglio di
amministrazione  del C.F.S. (seduta del 9 ottobre 2008); 3) ogni altro
atto   presupposto,   connesso  e/o  conseguente  rispetto  agli  atti
impugnati.  Il  ricorrente, collocatosi al 71° posto della citata
graduatoria,  deduce  che  la  partecipazione  al corso di formazione,
propedeutico allo scrutinio finale finalizzato all'accesso alla citata
qualifica,  e'  stata  riservata  solo  ai  primi 68 funzionari che lo
precedono  in graduatoria e contesta i risultati di quest'ultima per i
seguenti  motivi  di diritto: violazione e falsa applicazione di legge
(art.  3,  legge  n.  241/1990; artt. 3 e 97 Cost.). Eccesso di potere
(motivazione  insufficiente, illogicita', irragionevolezza, disparita'
di  trattamento, sviamento, erronea valutazione dei fatti, ingiustizia
manifesta).  Violazione  e  falsa applicazione dei criteri dettati dal
Consiglio  di  amministrazione  del  C.F.S. nella seduta del 15 maggio
2007.  Istruttoria  carente  o  difettosa.  Il  ricorrente lamenta che
l'amministrazione,   nell'attribuire   il  punteggio  sulla  base  dei
suddetti  criteri,  gli  ha  riconosciuto  solo  punti 17 su 20 per il
criterio    concernente    l'"Attitudine    ad    assumere    maggiori
responsabilita' e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore".
Tale  punteggio  non  ha  considerato  adeguatamente il curriculum del
ricorrente  ed  e'  il  risultato  di una difettosa istruttoria che ha
condotto  la  P.A. ad attribuire, per il citato criterio attitudinale,
20 punti ai primi 69 scrutinati e 17 punti a tutti gli altri candidati
(dal  70°  al  348°)  senza  una  adeguata  valutazione  dei
profili  professionali maturati da ciascuno nel contesto lavorativo ed
extra-lavorativo.   Nei   motivi   aggiunti   si  censura  il  mancato
riconoscimento di un adeguato punteggio in base al criterio concernete
gli  "Incarichi  ed  i  servizi  speciali  svolti". In particolare non
sarebbe  stato valutato l'incarico, attribuito dalla Regione Campania,
di Responsabile del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste
di  Avellino  a decorrere dal 10 giugno 1992. Quanto sopra si notifica
per  integrazione  del  contraddittorio,  mediante  pubblici proclami,
giusta  ordinanza  presidenziale  n.  88/09, a tutti i concorrenti che
precedono  il  ricorrente  nella citata graduatoria rappresentando che
l'udienza  per  la  trattazione  del ricorso e' stata fissata per il 3
luglio 2009.

        Avv. Giuseppe Vetrano - Avv. prof. Raffaele Titomanlio
                        Avv. Felice Ferrantino
 
S-092125 (A pagamento).
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