Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Domenico Fusco, Alice Rolando, Fernanda Capocelli commissari della Polizia di Stato hanno impugnato il decreto in data 23 dicembre 2003, nella parte in cui li ha esclusi dalla attribuzione dell'assegno di valorizzazione dirigenziale previsto dall'art. 33, comma 2 della legge n. 289/2002, attribuendolo ai soli vice questori aggiunti e chiedono l'accertamento del diritto all'attribuzione del predetto trattamento. Con sentenza n. 2816/2009, il TAR Lazio ha disposto notifica per pubblici proclami del sunto del ricorso, con dispensa dall'indicazione nominativa dei destinatari. I ricorrenti deducono i seguenti motivi: 1) Viol e falsa applicazione art. 33, comma 2, legge n. 289/2002; difetto di presupposti. Eccesso di potere. Viol art. 97 Cost. L'art. 33, comma 2, legge n. 289/2002 ha stanziato Euro 35.000.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per l'attribuzione di un trattamento perequativo atto ad assicurare una progressiva valorizzazione dirigenziale dei trattamenti dei funzionari del ruolo di commissari. Il decreto impugnato e' illegittimo in quanto limita il novero dei soggetti destinatari del trattamento perequativo ai soli vice questori aggiunti. 2) Viol, errata e falsa applicazione art. 2 del decreto legislativo n. 334/2000. Difetto di presupposti e motivazione. Eccesso di potere. Disparita' di trattamento, ingiustizia ed irragionevolezza manifeste. Viol. art. 36, Cost. Il decreto impugnato ha limitato l'attribuzione del trattamento perequativo ai soli vice questori sulla base della rilevanza delle funzioni in rapporto all'ordinamento gerarchico, del fatto che i commissari capo avrebbero ottenuto un maggior incremento stipendiale in sede di prima applicazione del sistema dei parametri stipendiali, delle funzioni di maggior livello dei vice questori aggiunti e alla maggiore contiguita' di questi al personale dirigente rispetto al personale con qualifica di commissario capo. Senonche' l'art. 2, decreto legislativo n. 334/2000, comma 1, attribuisce ai commissari importanti e delicate funzioni; la loro esclusione dal trattamento perequativo non puo' dunque giustificarsi solo per la maggiore contiguita' dei vice questori aggiunti con i dirigenti; la legge si riferisce genericamente al personale del ruolo dei commissari; il decreto impugnato non poteva introdurre limitazioni non consentite dalla norma primaria. La circostanza che l'anticipazione corrisposta ai commissari ai sensi del decreto legislativo n. 193/2003 fosse maggiore di quella corrisposta ai vice questori aggiunti, avrebbe, tutt'al piu' giustificato una diversa quantificazione del trattamento perequativo, ma giammai la esclusione in radice dei commissari dalla attribuzione del medesimo trattamento. 3) Viol art. 36, Cost. Eccesso di potere. Il decreto impugnato viola l'art. 36 della Cost., e del principio di corrispondenza della retribuzione alla qualita' del lavoro prestato, nella parte in cui, in luogo di attribuire il trattamento per cui e' causa ai commissari sia pure in misura minore rispetto ai vice questori aggiunti, il esclude del tutto, nonostante la rilevanza delle funzioni. Avv.ti Stefano Viti, Michele Lioi Marco Orlando S-092136 (A pagamento).