TAR LAZIO
Sezione I

(GU Parte Seconda n.50 del 2-5-2009)

   Luca  Morelli,  Filippo  Stragapede, Ciriolano Conte, Bibiana Pala,
Roberto Pietrosanti, Giuseppe Canale, Riccardo Perisi, Mario Spaziani,
Virgilio  Russo, Giorgio Vetrone, Laura Patrizi, Giuseppina Pizzi, Ada
Nitoglia,  Erminio  Massimo  Fiore,  Catello  Somma,  Donatella  Maria
Pantaleo,  Giovanna  Salerno,  Luca  Pipitone  e Cinzia Cellucci tutti
commissari-capo  della  Polizia di Stato hanno impugnato il decreto 23
dicembre  2003,  nella  parte  in cui li ha escluso dalla attribuzione
dell'assegno  di  valorizzazione  dirigenziale  previsto dall'art. 33,
comma  2  della legge n. 289/2002, attribuendolo ai soli vice questori
aggiunti  ed hanno chiesto l'accertamento del diritto all'attribuzione
del  trattamento  perequativo previsto dall'art. 33, comma 2, legge n.
289/2002.Con  sentenza  n.  2821/2009,  il  TAR  Lazio  ha disposto la
notifica  per  pubblici  proclami  del sunto del ricorso, con dispensa
dall'indicazione  nominativa  dei destinatari. I ricorrenti deducono i
seguenti  motivi:  1) Viol, errata e falsa applicazione art. 33, comma
2,  legge n. 289/2002; difetto di presupposti. Eccesso di potere. Viol
art. 97, Cost. L'art. 33, comma 2, legge n. 289/2002 ha stanziato Euro
35.000.000   per   ciascuno   degli   anni   2003,   2004,  2005,  per
l'attribuzione  di  un  trattamento perequativo atto ad assicurare una
progressiva valorizzazione dirigenziale dei trattamenti dei funzionari
del  ruolo  di  commissari.  Tale  decreto e' illegittimo in quanto ha
limitato  l'attribuzione  di  detto  trattamento ai soli vice questori
aggiunti.  2)  Viol,  errata e falsa applicazione artt. 2 e 7, decreto
legislativo n. 334/2000. Difetto di presupposti e motivazione. Eccesso
di  potere. Disparita' di trattamento, ingiustizia ed irragionevolezza
manifeste.  Viol.  art.  36  Cost.  Il  decreto  impugnato ha limitato
l'attribuzione del trattamento perequativo ai soli vice questori sulla
base  della  rilevanza  delle  funzioni  in  rapporto  all'ordinamento
gerarchico,  del  fatto  che  i  commissari capo avrebbero attenuto un
maggior  incremento  stipendiale  in  sede  di  prima applicazione del
sistema  dei  parametri stipendiali, delle funzioni di maggior livello
dei  vice  questori  aggiunti e alla maggiore contiguita' di questi al
personale dirigente rispetto al personale con qualifica di commissario
capo.  Senonche'  l'art.  2, decreto legislativo n. 334/2000, comma 2,
attribuisce  ai  commissario  capo  e  ai  vice  questori  aggiunti le
medesime   funzioni;   entrambi   sono   titolari   di   funzioni   di
collaborazione  con  i  dirigenti  e  di  funzioni  vicarie di questi.
Pertanto  il  decreto non poteva introdurre limitazioni non consentite
dalla  norma  primaria  che  disciplina  i  compiti  dei funzionari di
Polizia  di  Stato.  La circostanza che l'anticipazione corrisposta ai
commissari ai sensi del decreto legislativo n. 193/2003 fosse maggiore
di  quella  corrisposta  ai  vice  questori aggiunti poteva al massimo
giustificare  una diversa quantificazione del trattamento perequativo,
ma  non  la  esclusione  dei  commissari  capo  dalla attribuzione del
medesimo  trattamento.  3)  Viol  art.  36 Cost. Eccesso di potere. Il
decreto impugnato, nella parte non ricomprende i commissari capo tra i
destinatari  del trattamento perequativo, nonostante l'identita' delle
funzioni  di questi e dei vice questori aggiunti viola l'art. 36 Cost.
che  pone  il principio che la retribuzione debba essere proporzionata
alla  quantita'  e qualita' del lavoro prestato. Il presente atto vale
notifica ai contro interessati.

                  Avv.ti Stefano Viti - Michele Lioi
                            Marco Orlando
 
S-092137 (A pagamento).
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