Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Luca Morelli, Filippo Stragapede, Ciriolano Conte, Bibiana Pala, Roberto Pietrosanti, Giuseppe Canale, Riccardo Perisi, Mario Spaziani, Virgilio Russo, Giorgio Vetrone, Laura Patrizi, Giuseppina Pizzi, Ada Nitoglia, Erminio Massimo Fiore, Catello Somma, Donatella Maria Pantaleo, Giovanna Salerno, Luca Pipitone e Cinzia Cellucci tutti commissari-capo della Polizia di Stato hanno impugnato il decreto 23 dicembre 2003, nella parte in cui li ha escluso dalla attribuzione dell'assegno di valorizzazione dirigenziale previsto dall'art. 33, comma 2 della legge n. 289/2002, attribuendolo ai soli vice questori aggiunti ed hanno chiesto l'accertamento del diritto all'attribuzione del trattamento perequativo previsto dall'art. 33, comma 2, legge n. 289/2002.Con sentenza n. 2821/2009, il TAR Lazio ha disposto la notifica per pubblici proclami del sunto del ricorso, con dispensa dall'indicazione nominativa dei destinatari. I ricorrenti deducono i seguenti motivi: 1) Viol, errata e falsa applicazione art. 33, comma 2, legge n. 289/2002; difetto di presupposti. Eccesso di potere. Viol art. 97, Cost. L'art. 33, comma 2, legge n. 289/2002 ha stanziato Euro 35.000.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per l'attribuzione di un trattamento perequativo atto ad assicurare una progressiva valorizzazione dirigenziale dei trattamenti dei funzionari del ruolo di commissari. Tale decreto e' illegittimo in quanto ha limitato l'attribuzione di detto trattamento ai soli vice questori aggiunti. 2) Viol, errata e falsa applicazione artt. 2 e 7, decreto legislativo n. 334/2000. Difetto di presupposti e motivazione. Eccesso di potere. Disparita' di trattamento, ingiustizia ed irragionevolezza manifeste. Viol. art. 36 Cost. Il decreto impugnato ha limitato l'attribuzione del trattamento perequativo ai soli vice questori sulla base della rilevanza delle funzioni in rapporto all'ordinamento gerarchico, del fatto che i commissari capo avrebbero attenuto un maggior incremento stipendiale in sede di prima applicazione del sistema dei parametri stipendiali, delle funzioni di maggior livello dei vice questori aggiunti e alla maggiore contiguita' di questi al personale dirigente rispetto al personale con qualifica di commissario capo. Senonche' l'art. 2, decreto legislativo n. 334/2000, comma 2, attribuisce ai commissario capo e ai vice questori aggiunti le medesime funzioni; entrambi sono titolari di funzioni di collaborazione con i dirigenti e di funzioni vicarie di questi. Pertanto il decreto non poteva introdurre limitazioni non consentite dalla norma primaria che disciplina i compiti dei funzionari di Polizia di Stato. La circostanza che l'anticipazione corrisposta ai commissari ai sensi del decreto legislativo n. 193/2003 fosse maggiore di quella corrisposta ai vice questori aggiunti poteva al massimo giustificare una diversa quantificazione del trattamento perequativo, ma non la esclusione dei commissari capo dalla attribuzione del medesimo trattamento. 3) Viol art. 36 Cost. Eccesso di potere. Il decreto impugnato, nella parte non ricomprende i commissari capo tra i destinatari del trattamento perequativo, nonostante l'identita' delle funzioni di questi e dei vice questori aggiunti viola l'art. 36 Cost. che pone il principio che la retribuzione debba essere proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro prestato. Il presente atto vale notifica ai contro interessati. Avv.ti Stefano Viti - Michele Lioi Marco Orlando S-092137 (A pagamento).