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Errata corrige
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Mancato regolare funzionamento sportelli bancari Vista la lettera n. 0283622/13 del 20.03.2013 con la quale il Direttore della locale Banca d'Italia comunica che, a causa di un disservizio nella consegna e nel prelievo della corrispondenza da parte della societa' incaricata, nella giornata del 18 febbraio 2013, le Agenzie e gli sportelli della Banca di Legnano di Chieri, Chivasso, Moncalieri e Settimo Torinese, non hanno potuto funzionare regolarmente e pertanto chiede l'emissione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel predetto giorno; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del D.Lv. 15.1.1948 n. 1; Visto l'art. 2 del predetto D.Lv. 1/1948; Ritenuto di dover concedere la richiesta proroga dei termini legali e convenzionali; Decreta: ai sensi e per gli effetti del D.Lv. 15.1.1948 n. 1, il mancato regolare funzionamento della Banca di Legnano di Chieri, Chivasso, Moncalieri e Settimo Torinese, nella giornata del 18 febbraio 2013, e' riconosciuto come determinato da eventi eccezionali e la durata dell'evento stesso resta accertata nel predetto giorno. Il presente decreto verra' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31 comma 3 della legge 24 novembre 2000 n. 340. Torino, 21 marzo 2013 Il prefetto Di Pace TC13ABP4498 (Gratuito)