Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Ricorso Straordinario al Capo dello Stato Notifica per pubblici proclami Andreozzi Pasqualina nata il 6.5.57 ad Aversa, difesa dagli avv.ti Narducci e Nunziante, ha proposto ricorso contro il MIUR, USR Campania, CSA Provinciale di Caserta e nei confronti di Cantiello Giovanni, Aprile Filomena e Vitolo Lucia, per l'annullamento, previa richiesta cautelare, a) del provvedimento prot. n° 132 del 25.02.2008 del Centro Servizi Amministrativi Provinciale di Caserta con il quale e' stata inserita a pieno titolo nella graduatoria regionale di merito degli insegnanti religione cattolica, scuola secondaria .di I e II grado del concorso riservato, al posto n° 993 con punti 37,60, e nella graduatoria di merito della Diocesi di Aversa al posto n° 83 con lo stesso punteggio; b) delle suddette graduatorie nella parte in cui non le sono stati valutati Il anni di servizio; c) del D.D.G.del 02/02/04, bando concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica. Nel censurare la violazione degli artt. 3 e 97 cost, della legge n.186 del 18/07/2003, del bando di concorso, della legge n024l/90, contraddittorieta' illogicita', manifesta ingiustizia, la ricorrente esponeva di aver insegnato dall'anno scolastico 1982/1983 religione cattolica nella scuola statale secondaria di l° grado, in virtu' di regolari nomine a tempo determinato conferite d'intesa dall'autorita' ecclesiastica e l'autorita' scolastica statale, con idoneita' certificata dalla Diocesi di A versa, Diploma di Scienze Religiose conseguito presso l'Istituto San Paolo di Aversa e riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana, e dal 200 l con Diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose. Censurava preliminarmente il difetto di motivazione del provvedimento impugnato sub a) e omessa comunicazione avvio procedimento che le avrebbe preluso la partecipazione al procedimento stesso. Nel merito deduceva che il punto B/4 del bando di concorso contemplava i concorrenti che avevano prestato servizio con diploma di laurea ma senza il diploma di Scienze religiose. La ricorrente possedeva invece il Diploma di Scienze Religiose conseguito nel 1990, riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana quale titolo di qualificazione proftssionale, ai sensi della "Intesa" concordataria 14.12.1985, per !'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche. Ai suddetti concorrenti, dunque, il bando consentiva che il diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose, richiesto dal bando unitamente ad una laurea valida nell' ordinamento scolastico italiano, potesse essere conseguito anche dopo il servizio prestato, a condizione che a valere come titolo di accesso al concorso fosse il servizio dieci anni, non valutabile, pero', nella graduatoria in termini di punteggio. Diversamente, la ricorrente il servizio richiesto dal bando tra l'anno 1993/94 ed il 2000/01 lo aveva prestato con il citato diploma e per il 2001/02-2002/03 con il Diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose, tant'e' vero che la stessa era stata ammessa al concorso, perche' riconosciutole come accesso quest'ultimo titolo richiesto al punto B/3 e non il requisito del servizio di dieci anni. Pertanto, concludeva per il riconoscimento del servizio prestato dal 1990/91 al 2001/2002, con corrispondente punteggio, o in subordine dell'anno di servizio prestato nel 1984/85 non valutato dall'Amministrazione per errore materiale di conteggio degli anni di servizio certificati dalla medesima, e ai fini della richiesta cautelare anche per concorrere in posizione privilegiata nella scelta della sede di servizio.Con parere interlocutorio n. 396912008, il Consiglio di Stato, Adunanza della Sezione Prima del 13.05.2009, ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso ai controinteressati che sarebbero scavalcati nella impugnata graduatoria se alla ricorrente le fosse riconosciuto il punteggio di 0,60 relativo ad un anno di servizio, e fissato l'Adunanza per il 9 dicembre 2009 per il prosieguo della trattazione del ricorso anche ai fini della istanza cautelare. Attesa la difficolta' della notifica individuale, si provvede alla integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami di un sunto del suesteso ricorso nei confronti dei seguenti controinteressati: Della Monica Gianrico, Di Domenico Piergiovanni, Martini Giulia, Minieri Antonio, Salzillo Gerardo, La Femina Maria, D'ambrosi Pasqualina, Esposito Mario, Gallo Francesco, Del Duca Camillo, Del Noce Rosa, Guariglia Paolo Marino, Di Martino Dora, Chiacchiarini Filomena, Criscione Maria, Radano Milva, Scintu. Gigliola, Caracciolo Autilia, Perretta Caterina, Curra' Raffaela, Fallauto Luigi, De Donato Giuseppe, Gregori Erminia Immacolata, Sgueglia Daniela, Schiavone Alfonso, Gallotta Cecilia, Nese Giuliana, Lupi Francesca, Colantonio Regina, Tescione Maria, Siano Anthoni Frank, Maiellaro Patrizia, Feleppa Fulvio, Vicidomine Maria, Piscitelli Lucio, . Zaccariello Rossana, Sallustio Patrizia, Giordano Patrizia, Colamarino Elvira, Manzo Salvatore, Annunziata Umberto, Framondino Antonella, Manco Maria, Giordano Teresa, Coccardo Maria Agnese, Spinazzola Maria Genoveffa, Savarese Anna, Di Lillo Pietro, Zampino Teresa, Case~a Adriana, Messina Immacolata, Cantiello Giovanni, Turco Maddalena, Tosto Marcella, Romano Rosaria, Manzo Vincenzo, Zuppardi Luigi, Pepe Maria, Canelli Giulia, Apisa Antonia, Molitiemo Anna, Cicchetti Michelina Gerarda, Musto Ciro, Mongiello Sofia, Tortorella Rachele, Belsito Anna, Demonte Francesca, Della Ventura Maria Paola, Taranto Maria Ludovica, Cecoro Marcantonio, Brancato Antonella, Farriciello Antonio, Luoato Rosa, Evangelista Angela, Ciccarelli Luigi, Cusati Annunziata, Viscido Patrizia, Coppola Miranda, Guida Vincenzo, Laudano Bardascino Emilia, Di Nicuolo Teresa, Di Lorenzo Mario, Esposito Vincenzo, Di Domenico Antonella, Minichini Felicia, Romano Giovanni, Brignola Alessandra, Andreozzi Antonietta. Avv. Domenico Narducci Avv. Antonio Nunziante T-09ABA8112