TRIBUNALE DI TARANTO

(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2019)

 
                    Riconoscimento di proprieta' 
 

  Il  Tribunale  di  Taranto  esaminati  gli  atti  del  procedimento
iscritto  al  n.  6444  del  R.G.  2017;  pronunziando   sull'istanza
formulata  dal   ricorrente   Giuliano   Giuseppe   ai   fini   della
regolarizzazione del titolo di  proprieta'  dei  fondi  descritti  di
seguito; rilevata la ritualita'  della  notifica  nei  confronti  del
convenuto, Giuliano Giovanni; rilevato che sono state adempiute tutte
le formalita' di cui al precedente decreto in data 29.09.2017  e  che
nessuna opposizione e' stata proposta nel termine previsto dal  terzo
comma dell'art.  3  della  legge  10.05.1976  n.  346;  ritenuto  che
decorrono le condizioni previste dalla legge, atteso che si tratta di
fondi rustici il cui reddito dominicale non supera euro 180,76 e  che
il possesso quindicinnale  pacifico  ed  ininterrotto  risulta  dalle
univoche disposizioni dei testi escussi su  istanza  dei  ricorrenti;
rilevato che il  convenuto,  rimanendo  contumace,  nulla  ha  inteso
contrapporre alle avverse pretese; visti ed applicati l'art. 1159-bis
c.c. e la legge  10.05.1976  n.  346,  come  modificata  dalla  legge
31.01.1994 n. 97; dichiara 
  Giuliano Giuseppe, nato a Manduria (Ta) il 02.03.1940, proprietario
per intervenuta  usucapione  del  sesto  indiviso  di  proprieta'  di
Giuliano Giovanni, nato a Manduria il 14.9.1935,  del  fondo  rustico
sito in agro di Manduria (Ta) alla c.da Le Fiatte, censito in Catasto
al foglio 92, particelle 715 e 711; dispone 
  che il presente decreto  sia  reso  noto  mediante  affissione  per
novanta gioni nell'albo del Comune di Manduria (Ta)  e  nell'albo  di
questo Tribunale,  sia  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana entro il termine di quindici  giorni  dalla  data
della avvenuta affissione nei due albi e sia notificato a coloro  che
dai pubblici registri immobiliari figurino come titolari  di  diritti
reali sugli immobili ed a coloro che, nel ventennio antecedente  alla
presentazione dell'istanza, abbiano trascritto contro il ricorrente o
i  suoi  danti  causa  domanda  giudiziale  non  perenta  diretta   a
rivendicare la proprieta' o altri  diritti  reali  di  godimento  sui
fondi; fissa 
  per  le  eventuali  opposizioni  da  parte  di  chiunque  ne  abbia
l'interesse il termine di sessanta giorni dalla scadenza del  termine
di affissione, decorso  il  quale  senza  che  siano  state  proposte
opposizioni  il  presente   decreto   costituira'   titolo   per   la
trascrizione a termini dell'art.  2651  c.c.  -  Il  Giudice  Martino
Casavola. 
  Taranto 8/3/2019 

                        avv. Michele Guarini 

 
TX19ABM4294
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