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Errata corrige
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Riconoscimento di proprieta' Il Tribunale di Taranto esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 6444 del R.G. 2017; pronunziando sull'istanza formulata dal ricorrente Giuliano Giuseppe ai fini della regolarizzazione del titolo di proprieta' dei fondi descritti di seguito; rilevata la ritualita' della notifica nei confronti del convenuto, Giuliano Giovanni; rilevato che sono state adempiute tutte le formalita' di cui al precedente decreto in data 29.09.2017 e che nessuna opposizione e' stata proposta nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 3 della legge 10.05.1976 n. 346; ritenuto che decorrono le condizioni previste dalla legge, atteso che si tratta di fondi rustici il cui reddito dominicale non supera euro 180,76 e che il possesso quindicinnale pacifico ed ininterrotto risulta dalle univoche disposizioni dei testi escussi su istanza dei ricorrenti; rilevato che il convenuto, rimanendo contumace, nulla ha inteso contrapporre alle avverse pretese; visti ed applicati l'art. 1159-bis c.c. e la legge 10.05.1976 n. 346, come modificata dalla legge 31.01.1994 n. 97; dichiara Giuliano Giuseppe, nato a Manduria (Ta) il 02.03.1940, proprietario per intervenuta usucapione del sesto indiviso di proprieta' di Giuliano Giovanni, nato a Manduria il 14.9.1935, del fondo rustico sito in agro di Manduria (Ta) alla c.da Le Fiatte, censito in Catasto al foglio 92, particelle 715 e 711; dispone che il presente decreto sia reso noto mediante affissione per novanta gioni nell'albo del Comune di Manduria (Ta) e nell'albo di questo Tribunale, sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il termine di quindici giorni dalla data della avvenuta affissione nei due albi e sia notificato a coloro che dai pubblici registri immobiliari figurino come titolari di diritti reali sugli immobili ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione dell'istanza, abbiano trascritto contro il ricorrente o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali di godimento sui fondi; fissa per le eventuali opposizioni da parte di chiunque ne abbia l'interesse il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione, decorso il quale senza che siano state proposte opposizioni il presente decreto costituira' titolo per la trascrizione a termini dell'art. 2651 c.c. - Il Giudice Martino Casavola. Taranto 8/3/2019 avv. Michele Guarini TX19ABM4294