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Errata corrige
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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI ACCIAIERIE DI SICILIA S.P.A. (C.F. - P.I. 03490290875), in persona del legale rappresentante pro tempore geom. Giorgio Bonfadelli, con sede in Catania, Stradale passo Cavaliere 1/A, con gli avvocati Romina Zanvettor del foro di Brescia, Maria Bruschi del foro di Treviso, Laura Rainaldi e Salvatore Alberto Romano del foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma in viale XXI Aprile n. 11, con ricorso R.G. n. 1833/09 proposto dinanzi al TAR del Lazio (Sezione seconda bis) contro il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro-tempore, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attivita' di progetto del protocollo di Kyoto, quale Autorita' Nazionale Competente, in persona del Direttore generale pro tempore, il Ministero dello sviluppo economico in persona del Ministro pro tempore, Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato, in parte qua, chiedendone l'annullamento, del Decreto del 28 febbraio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale e' stata approvata la Decisione di Assegnazione della quote di CO2, per il periodo 2008-2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 dicembre 2008, Serie generale, del relativo allegato, costituente parte integrante e sostanziale del Decreto, "la proposta di Decisione di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1 del D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 216" datata 20.02.2008, nella parte in cui, in relazione al Settore Acciaio, determina: la quantita' media di quote da assegnare per gli impianti esistenti nel periodo 2008-2012; la quantita' media annua riservata all'Assegnazione agli impianti "nuovi entranti" che entreranno in esercizio nel periodo 1.09.2006-31.12.2012; la quantita' media annua totale, comprensiva della riserva da destinare agli impianti "nuovi entranti" che entreranno in esercizio nel periodo 1.09.2006 - 31.12.2012; di tutti i documenti ivi richiamati, compresi quelli materialmente ad essa non allegati, anche se non conosciuti; nonche' l'annullamento di ogni altro atto connesso presupposto, preordinato, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, ed in particolare: del "Piano Nazionale di Assegnazione delle quote CO2, 2008-2012", approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico DEC/RAS/1448/2006 del 18 dicembre 2006 (di seguito "PNA II"), nella parte in cui, in relazione alle assegnazioni di quote CO2 effettuate per il Settore Acciaio, viene richiamato dalla suddetta Decisione di Assegnazione del 20 febbraio 2008 quanto a coerenza dei criteri in questa adottati; la Deliberazione n. 20/2008 del 27 novembre 2008 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della Direttiva 2003/87/CE, preso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario della Repubblica Italina n. 291 del 13 dicembre 2008, Serie generale, avente ad oggetto "esecuzione della Decisione di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 elaborata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni, in osservanza al nulla osta della Commissione Europea", ivi incluso l'allegato I costituente parte integrante e sostanziale alla stessa, nella parte in cui, e' data esecuzione alla Decisione di Assegnazione delle quote CO2 del 20.02.2008, per la parte riguardante l'Assegnazione per il periodo 2008-2012 di 194,511673 t milioni di quote di CO2 medie per anno ed il rilascio di quote per l'anno 2008, tramite l'Assegnazione alla ricorrente Acciaierie di Sicilia S.p.a. di quote pari a 12.379 t per gli anni 2008-2012, n. aut. 814, elenco settoriale n. 4, di cui al predetto allegato I. Con motivi aggiunti notificati il 6.04.2009, Acciaierie di Sicilia Spa ha impugnato, in parte qua, chiedendone l'annullamento, previo accoglimento dell'istanza cautelare, la Deliberazione n. 1/2009 del 26 gennaio 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, con il quale e' stata deliberata "l'esecuzione della Decisione di Assegnazione della quote di CO2 agli impianti di combustione supplementari o parti supplementari di impianti di combustione, per il periodo 2008-2012, elaborata ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni, in osservanza al nulla osta della Commissione Europea" pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 il 6 febbraio 2009, Serie generale, nonche' del relativo allegato, costituente parte integrante e sostanziale della medesima Deliberazione n. 1/09, nella parte in cui, in relazione all'elenco settoriale 4, impianti di produzione di acciaio, ha determinato per Acciaierie di Sicilia S.p.a la quantita' media di quote da assegnare per impianti a forno elettrico nel periodo 2008-2012 e rilasciata per l'anno 2008 per n. 16.425 t/CO2; di tutti i documenti ivi richiamati, compresi quelli materialmente ad essa non allegati, anche se non conosciuti e di ogni altro atto connesso presupposto, preordinato, connesso e consequenziale, anche non conosciuto. Riservati motivi aggiunti e azione risarcitoria. La ricorrente lamenta l'illegittimo ritardo nell'esplettamento della procedura di assegnazione, la sottoassegnazione e la mancata assegnazione del giusto numero di quote di emissione CO2 anche per l'illegittima esclusione degli impianti dai "nuovi entranti", in ragione di vizi istruttori e decisori, nonche' dei criteri utilizzati per il calcolo delle quote da assegnare, denunciando: I. -Relativamente al ritardo nell'approvazione dei provvedimenti di assegnazione rispetto ai tempi previsti dalla Direttiva 2003/87/CE. Violazione di legge per contrasto e mancata applicazione degli art. 9 e 11 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio del 13 ottobre 2003, degli artt. 10 e 11 del D.lgs. n. 21 del 2006 degli artt. 3 e 41 Cost., nonche' con il Protocollo di Kyoto - Violazione dei principi dell'affidamento, della trasparenza e della pubblicita' dei provvedimenti amministrativi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, disparita' di trattamento. Eccesso di potere per sviamento. II. Relativamente all'esclusione, con disparita' di trattamento, dei forni integrati nel sito di produzione dell'acciaio dagli oneri previsti dalla Direttiva 2003/87/CE, nonche' relativamente all'esclusione dei propri impianti dal novero dei c.d. "nuovi entranti". Violazione di legge per contrasto e mancata applicazione degli art. 3, lett. h), art. 9, comma 1 e 11, comma 2 e 3, allegato III della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio del 13 ottobre 2003, degli artt. 1, lett. m), 10, comma 1 e 2, lett. b), 11 e 22, Allegato G, punti 4 e 5 del D.lgs. n. 21 del 2006 degli artt. 3 e 41 Cost., nonche' con il Protocollo di Kyoto -Violazione della legge n. 241/1990 in tema di partecipazione al procedimento amministrativo. - Violazione dei principi della trasparenza e della pubblicita' di derivazione comunitaria. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancanza di motivazione. Sviamento di potere per indiscriminata esclusione e disparita' di trattamento. III. - Relativamente all'utilizzo del criterio della produzione storica nell'assegnazione delle quote CO2. Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2003/87/CE (artt. 9 e 11), nonche' della legge n. 241/1990 in tema di partecipazione al procedimento amministrativo. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. - Contraddittorieta' implicita ed esplicita tra provvedimenti, ingiustizia manifesta. - Disparita' di trattamento. (MOTIVI AGGIUNTI): vizi per illegittimita' derivata e propria. I. Relativamente al ritardo nell'approvazione dei provvedimenti di assegnazione rispetto ai tempi previsti dalla Direttiva 2003/87/CE. Violazione di legge per contrasto e mancata applicazione degli art. 9 e 11 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio del 13 ottobre 2003, degli artt. 10 e 11 del D.lgs. n. 21 del 2006 degli artt. 3 e 41 Cost., nonche' con il Protocollo di Kyoto - Violazione dei principi dell'affidamento, della trasparenza e della pubblicita' dei provvedimenti amministrativi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, disparita' di trattamento. Eccesso di potere per sviamento. II. Relativamente all'esclusione, con disparita' di trattamento, dei forni integrati nel sito di produzione dell'acciaio dagli oneri previsti dalla Direttiva 2003/87/CE, nonche' relativamente all'esclusione dei propri impianti dal novero dei c.d. "nuovi entranti" e alla carenza istruttoria per omessa verificazione e certificazione dei dati. Violazione di legge per contrasto e mancata applicazione degli art. 3, lett. h), art. 9, comma 1 e 11, comma 2 e 3, allegato III della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio del 13 ottobre 2003, degli artt. 1, lett. m), 10, comma 1 e 2, lett. b), 11 e 22, Allegato G, punti 4 e 5 del D.lgs. n. 21 del 2006 degli artt. 3 e 41 Cost., nonche' con il Protocollo di Kyoto -Violazione della legge n. 241/1990 in tema di partecipazione al procedimento amministrativo. - Violazione dei principi della trasparenza e della pubblicita' di derivazione comunitaria. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparita' di trattamento. Sviamento di potere per indiscriminata esclusione. III. - Relativamente all'utilizzo del criterio della produzione storica nell'assegnazione delle quote CO2. Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2003/87/CE (artt. 9 e 11), nonche' della legge n. 241/1990 in tema di partecipazione al procedimento amministrativo. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. - Contraddittorieta' implicita ed esplicita tra provvedimenti, ingiustizia manifesta. - Disparita' di trattamento. Istanza proposta in via cautelare: ordinarsi il riesame dei provvedimenti impugnati con specifico riguardo ai profili dedotti dalla ricorrente e, per l'effetto, assegnare le quote di CO2 per l'anno 2008, quanto meno quelle risultanti necessarie ad ovviare il danno prospettato alla ricorrente. Nel merito: annullarsi gli atti impugnati; riservati motivi aggiunti e azione risarcitoria; in ogni caso, con rifusione di spese ed onorari di lite, ivi compreso il rimborso del contributo unificato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 c. 6bis D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii.. In via istruttoria si producono in separato allegato i documenti indicati in esposto. Con ordinanza n. 535 del 23 aprile 2009, comunicata l'8 maggio 2009 alla ricorrente, la sezione Seconda bis del TAR del Lazio ha ordinato alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, attraverso al notifica del ricorso e dei motivi aggiunti a tutti i soggetti inseriti nel citato allegato al provvedimento in contestazione attraverso l'utilizzo dei pubblici proclami, mediante idonea pubblicazione in Gazzetta Ufficiale anche senza indicazione nominativa delle parti. L'integrazione del contraddittorio e' fatta ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 nei confronti delle aziende operanti nei settori regolati dalla Direttiva europea 2003/87/CE e riportati negli allegati dei provvedimento impugnati rispettivamente con il ricorso principale e con quello per motivi aggiunti, da ritenersi controinteressate, le quali potranno costituirsi nelle forme di legge. Brescia-Roma, 9 febbraio 2009 e 2 aprile 2009 (motivi aggiunti). Avv. Romina Zanvettor Avv. Maria Bruschi Prof. Avv. Salvatore Alberto Romano Avv. Romina Zanvettor T-09ABA2414 (A pagamento).