TRIBUNALE DI ROMA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN PROPRIETA'
INDUSTIRALE E INTELLETTUALE -

(GU Parte Seconda n.115 del 6-10-2009)

                   Notifica per pubblici proclami 

  A  richiesta  dell'avv.  Andrea  Sirotti  Gaudenzi,  del  foro   di
Forli-Cesena, con  studio  in  Cesena,  Via  Chiaramonti  n.  34,  in
qualita' di  procuratore  dei  signori  CONTE  BENEDETTO,  MARRANZINO
FRANCESCO, DE LUCA ALESSANDRA, ALTIERI ANTONIO e RINALDI PASQUALE  si
richiede  la  pubblicazione  della  seguente  inserzione  oggetto  di
notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c.: 
    Con provvedimento del 31.07.2009,  nell'ambito  del  procedimento
R.G. n. 69615/2008, pendente innanzi al  Tribunale  di  Roma  -  Sez.
specializzata per la proprieta' industriale  ed  intellettuale,  Sez.
IX, promosso dai signori CONTE BENEDETTO, MARRANZINO FRANCESCO  e  DE
LUCA ALESSANDRA, ALTIERI ANTONIO, RINALDI PASQUALE,  rappresentati  e
difesi dagli avv.ti Andrea Sirotti Gaudenzi del foro di Forli' e Enzo
Fogliani del  foro  di  Roma,  e  domiciliati  presso  lo  studio  di
quest'ultimo,  in  Roma,  Via  Prisciano  42,   contro   ASSOCIAZIONE
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO  SANTO  e  SERVIZI  -  RINNOVAMENTO  NELLO
SPIRITO SANTO -  SOC.  COOP.  DI  PRODUZIONE  E  LAVORO,  l'Autorita'
Giudiziaria autorizzava parte attrice a procedere con la notifica per
pubblici proclami della chiamata dei coautori  delle  opere  musicali
derivate da quelle delle quali le parti attrici si affermano titolare
(opere edite con etichetta contrassegnata da RNS). 
    Con atto di  citazione  innanzi  al  Tribunale  di  Roma  -  Sez.
specializzata per la proprieta' industriale ed intellettuale, i sopra
indicati signori  CONTE,  DE  LUCA,  MARRANZINO,  ALTIERI  e  RINALDI
riassumevano nel merito un giudizio nei  confronti  dell'ASSOCIAZIONE
RINNOVAMENTO  NELLO  SPIRITO  SANTO  e  della  SOCIETA'   SERVIZI   -
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO SOC. COOP. DI PRODUZIONE  E  LAVORO,
dopo aver ottenuto in data 6.8.2008  una  ordinanza  di  accoglimento
parziale  delle  domande  cautelare  presentate  nei  confronti   dei
resistenti. 
    Con l'atto di citazione, gli attore chiedevano quanto  segue:  a)
confermare in toto il provvedimento cautelare emesso; b) accertare la
violazione dei diritti esclusivi degli attori in ordine alle opere di
cui gli stessi sono autori ed esecutori; c) accertare  la  violazione
dei diritti di privativa di parte ricorrente e  la  violazione  delle
norme dettate dal d. lgs. 196/2003; d) quantificare il  danno  subito
dagli  attori;  e)  per   l'effetto   condannare:   1)   Associazione
Rinnovamento nello Spirito Santo, 2)  Servizi  -  Rinnovamento  nello
Spirito Santo societa' cooperativa di produzione e  lavoro,  entrambe
correnti in Roma, via degli Olmi n. 62,  in  persona  dei  rispettivi
legali rappresentanti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e
non patrimoniali, tra  i  quali  si  segnalano,  a  titolo  meramente
esemplificativo,  i  danni  morali  e  punitivi,   oltre   al   danno
esistenziale, subiti dagli Autori, secondo  i  criteri  che  verranno
ritenuti  di  giustizia  dall'Organo  Giudicante;  f)  accertare   la
responsabilita' ex art. 96 c.p.c.  stante  l'evidente  mala  fede  di
entrambi gli originari resistenti. 
  Le parti convenute chiedevano che fosse disposta l'integrazione del
contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti  coautori,  assieme
agli attori del giudizio, di opere complesse, in considerazione della
presunta violazione dei diritti dei coautori delle  opere  originario
dalle quali sono derivate opere musicali edite dalle parti convenute. 
  Con  provvedimento  emesso  in  data  20.03.2009  e  depositato  il
25.03.2009,   l'Ill.mo   Giudice   disponeva    l'integrazione    del
contraddittorio nei  confronti  dei  coautori  delle  opere  musicali
derivate  da  quelle  delle  quali  le  parti  attrici  si  affermano
titolari. Nello stesso provvedimento veniva fissato  termine  per  la
notificazione dell'atto di citazione e del provvedimento ai  soggetti
sopra  indicati,  rinviando  la  causa  all'udienza  del   5.11.2009.
Tuttavia,  gli  attori,  in  considerazione  dell'impossibilita'   di
individuare la totalita' dei coautori  (molti  dei  quali  apparivano
indicati solo con uno pseudonimo), presentavano istanza  al  fine  di
poter eseguire la  notifica  per  pubblici  proclami.  Pertanto,  con
provvedimento del 31.07.2009, il G.I. Dott.ssa Dotti  autorizzava  la
notificazione  per  pubblici  proclami  nei  confronti  delle   parti
chiamate  in  causa,  fissando  udienza  per   la   prosecuzione   al
28.01.2010. Quindi, con la presente comunicazione, vengono  citati  e
convocati all'udienza del 28.01.2010, ore 9,30, innanzi al  Tribunale
di  Roma  -  Sez.   specializzata   in   proprieta'   industriale   e
intellettuale, nell'ambito del procedimento R.G. n. 69615/2008, tutti
i coautori di opere musicali di cui i sopraddetti signori  CONTE,  DE
LUCA, MARRANZINO, ALTIERI e RINALDI sono coautori. 
  A  tal  fine,  gli  attori  invitano  i  sopraddetti   soggetti   a
costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima di tale udienza  ai
sensi dell'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento  che  la  costituzione
oltre i suddetti termini, implica le decadenze di  cui  all'art.  167
c.p.c. e, inoltre, con avviso che, in caso di  mancata  costituzione,
si procedera' in sua legittima contumacia per ivi  sentir  accogliere
le conclusioni spiegate nell'atto di citazione. 
    Roma, 23.09.2009. 

                    Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi 

 
T-09ABA6222
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