Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130/99") e 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario") - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). Credico Finance 12 S.r.l., societa' costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 (la "Societa'"), comunica che, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge 130/99, in forza di 35 (trentacinque) contratti di cessione di crediti pecuniari conclusi in data 31 luglio 2013, ed aventi data di efficacia giuridica 1° Agosto 2013, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130/99 (i "Contratti di Cessione"), ha acquistato pro soluto dalle seguenti Banche di Credito Cooperativo: B.C.C. dell'Adriatico Teramano, Banca di Credito Cooperativo di Arborea Soc. Coop., Banca Area Pratese Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, Bancasciano Credito Cooperativo Soc. Coop., Banca di Ancona - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate S.C., Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio Soc. Coop., Banca di Cascina societa' cooperativa S.C., Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella s.c.r.l., Centromarca Banca Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro - Societa' Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo Societa' Cooperativa, Credito Cooperativo Friuli S.C., Banca di Formello e Trevignano Romano di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa a r.l., Banca di Credito Cooperativo "G.Toniolo" s.c., Banca di Mantignana e di Perugia Credito Cooperativo Umbro Soc. Coop., Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine) societa' cooperativa, Credito Cooperativo Mediocrati Soc. Coop. per Azioni, Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba societa' cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere Soc. Coop., Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco s.c., Banca di Credito Cooperativo del Polesine - Rovigo S.C., Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna Soc. Coop., Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano S.C., Banca di Credito Cooperativo di Riano Societa' Cooperativa, Banca Santo Stefano - Credito Cooperativo - Martellago-Venezia, Banca San Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e Pertegada - Banca di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, Banca di Credito Cooperativo di Sorisole e Lepreno (Bergamo) Societa' Cooperativa, Banca di Teramo di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, Credito cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia S.C., Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno Societa' Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della Montagna Pistoiese - societa' cooperativa, Banca di Credito Cooperativo Abruzzese - Cappelle sul Tavo (collettivamente, le "Banche Cedenti"), con effetti economici dalle ore 23:59 del 18 giugno 2013 (la "Data di Godimento"), 35 portafogli di crediti individuabili in blocco ai sensi della Legge 130/99, qualificabili come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare sono stati oggetto della cessione tutti i crediti, derivanti dai contratti di mutuo stipulati dalle Banche Cedenti (i "Contratti di Mutuo"), per capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate), interessi (anche di mora) maturati e maturandi alla Data di Godimento, nonche' quelli maturati e non scaduti a tale data (esclusi gli interessi di mora) nonche' accessori, spese, danni, indennizzi, ed ogni altra somma eventualmente dovuta (complessivamente i "Crediti") in relazione ai mutui erogati da ciascuna Banca Cedente che soddisfino alla ore 23:59 del 25 marzo 2013 (la "Data di Valutazione"), o alla diversa data specificamente indicata in relazione al relativo criterio, i seguenti criteri generali comuni a tutte le Banche Cedenti ("Criteri Generali") ed altresi', per ciascuna Banca Cedente gli ulteriori criteri specifici ("Criteri Specifici") successivamente indicati in relazione a tale Banca Cedente: Criteri generali (a) denominati in Euro; (b) classificati dalla relativa Banca Cedente come in bonis in conformita' alla vigente normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia; (c) derivanti da Contratti di Mutuo in relazione ai quali almeno una rata sia stata pagata; (d) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo Contratto di Mutuo; (e) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non successiva al 31 dicembre 2042; (f) non derivanti da contratti di mutuo agevolati o comunque non usufruenti di contributi finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati"); (g) non derivanti da contratti di mutuo concessi a favore di soggetti che siano dipendenti della relativa Banca Cedente; (h) non derivanti da contratti di mutuo qualificati come "credito agrario" ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico Bancario, anche nel caso in cui l'operazione di credito agrario sia stata effettuata mediante utilizzo di cambiale agraria; (i) derivanti da Contratti di Mutuo (1) che, in relazione a tutte le rate scadute, tranne l'ultima, non ne presentino alcuna non pagata alla Data di Valutazione; (2) in relazione ai quali l'ultima rata scaduta prima della Data di Valutazione sia stata pagata nei quindici giorni successivi alla scadenza; (3) che, alla Data di Godimento, non presentino rate scadute e non pagate. (j) interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni; (k) derivanti da Contratti di Mutuo i cui debitori ceduti siano (i) persone fisiche residenti in Italia o (ii) persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in Italia; (l) derivanti da Contratti di Mutuo i cui garanti siano (i) persone fisiche residenti o domiciliate in Italia e comunque residenti nello spazio economico europeo o (ii) persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento di uno stato appartenente allo spazio economico europeo, ed aventi sede legale nello spazio economico europeo; (m) garantiti da ipoteca su beni immobili interamente costruiti; (n) in relazione ai quali il bene immobile principale sul quale e' costituita l'ipoteca - intendendosi per tale il bene immobile che, nel caso di costituzione di una o piu' ipoteche su piu' beni immobili a garanzia dello stesso mutuo, ha il valore risultante da perizia piu' elevato - sia un bene immobile residenziale come risultante (i) dall'accatastamento di tale bene immobile principale nella categoria catastale compresa tra "A1" e "A9 oppure tra "R1" e "R3" oppure (ii) nel caso in cui il bene immobile principale sia in corso di accatastamento, dall'atto di compravendita a rogito di notaio o dalla perizia relativa a tale bene immobile principale effettuata in sede di erogazione del relativo mutuo. ad esclusione dei: (i) mutui che, seppure in bonis, siano stati classificati, in qualunque momento prima della Data di Godimento (inclusa), come crediti in sofferenza ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia; (ii) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento (inclusa), il relativo debitore ceduto (i) abbia inviato alla Banca Cedente la comunicazione di accettazione dell'offerta di rinegoziazione, ovvero (ii) si sia recato in una filiale della Banca Cedente ed abbia accettato l'offerta di rinegoziazione, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 93/2008 come convertito dalla L. 126/2008 e dalla Convenzione sottoscritta tra l'Abi ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19 giugno 2008; (iii) mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa la Banca Cedente; (iv) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento, (i) la Banca Cedente ed il relativo debitore ceduto abbiano in essere un accordo di moratoria che preveda la sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale) o (ii) il relativo debitore abbia presentato alla Banca Cedente domanda per l'ammissione ad un accordo di moratoria che preveda la sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale). Criteri Specifici 1. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro - Societa' Cooperativa, sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 30 novembre 2012, superiore o uguale ad Euro 10.100 (diecimilacento) ed inferiore o uguale ad Euro 486.000 (quattrocentottantaseimila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; (C) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,8% ed inferiore o uguale al 5,5%; (D) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 4 febbraio 2014; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30 novembre 2012 non presentavano piu' di tre rate scadute e non pagate; (F) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi. (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui che alla data del 30 novembre 2012 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente; (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati esclusivamente a soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato di essere (a) studenti, (b) disoccupati, (c) pensionati, (d) casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 2.I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate S.C. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 12 novembre 2012, superiore o uguale ad Euro 40.000 (quarantamila) ed inferiore o uguale ad Euro 850.000 (ottocentocinquantamila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; (C) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore allo 0,80%; (D) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 12 novembre 2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; (F) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale) (ii) mutui che alla data del 12 novembre 2012 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente; (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati esclusivamente a soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato di essere (a) studenti, (b) disoccupati, (c) pensionati, (d) casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 3. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano S.C. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 25 marzo 2013, superiore o uguale ad Euro 7.200 (settemila duecento) ed inferiore o uguale ad Euro 302.000 (trecentoduemila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; (C) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,8% ed inferiore o uguale al 4,75%; (D) mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 28 febbraio 2013 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; (E) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (F) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente; (iii) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati a soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato di essere (a) studenti, (b) disoccupati, (c) pensionati, (d) casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 4.I crediti ceduti alla Societa' da Credito cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia S.C. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 30 settembre 2012, superiore o uguale ad Euro 10.000 (diecimila) ed inferiore o uguale ad Euro 206.000 (duecentoseimila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano, alternativamente, (a) l'applicazione del tasso fisso per l'intera durata del contratto o (b) l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; (C) che, se a tasso variabile, abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,80% ed inferiore o uguale al 5%; (D) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso pari o superiore al 4,4% od inferiore o uguale al 7,2%; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; (F) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30 settembre 2012 non presentavano rate scadute e non pagate; (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una soglia massima al di sopra del quale il tasso di interesse non puo' essere aumentato (c.d. CAP); (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente; (iii) mutui il cui importo in linea capitale, sia alla data di erogazione, pari o superiore ad Euro 350.000 (trecentocinquantamila). 5. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Arborea Soc. Coop. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 30 settembre 2012, superiore o uguale ad Euro 10.000 (diecimila) ed inferiore o uguale ad Euro 235.000 (duecentotrentacinquemila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo a tasso variabile o a tasso fisso che prevedano, alternativamente (a) l'applicazione del tasso fisso per l'intera durata del contratto, o (b) l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto, o (c) l'opzione per il relativo debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa; (C) che, se a tasso variabile, abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,95%; (D) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso superiore o uguale al 5,2%; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; (F) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30 settembre 2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; (G) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi. (H) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (I) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui che alla data del 30 settembre 2012 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente; 6. I crediti ceduti alla Societa' da Banca Area Pratese Credito Cooperativo Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 31 gennaio 2013, superiore o uguale ad Euro 30.000 (trentamila) ed inferiore o uguale ad Euro 509.000 (cinquecentonovemila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; (C) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore o uguale all'1%; (D) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 31 gennaio 2013 non presentavano piu' di due rate scadute e non pagate; (F) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui che alla data del 31 gennaio 2013 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente; (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati esclusivamente a soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato di essere (a) studenti, (b) disoccupati, (c) pensionati, (d) casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 7. I crediti ceduti alla Societa' da Bancasciano Credito Cooperativo Soc Coop sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 31 dicembre 2012, superiore o uguale ad Euro 50.000 (cinquantamila) ed inferiore o uguale ad Euro 289.000 (duecentoottantanovemila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo a tasso variabile che prevedano, alternativamente (a) l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; o (b) l'opzione per il relativo debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da variabile a fisso e viceversa; (C) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,75%; (D) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 18 novembre 2018; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 31 dicembre 2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; (F) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; (G) garantiti, alla data del 31 dicembre 2012, da un'ipoteca in favore della Banca Cedente di primo grado legale; (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione: (i) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente; (ii) mutui che alla data del 31 dicembre 2012 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento. 8. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Ancona - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 30 settembre 2012, superiore o uguale ad Euro 42.000 (quarantamila) ed inferiore o uguale ad Euro 287.000 (duecentoottantasettemila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo a tasso variabile che prevedano, alternativamente (a) l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; o (b) l'opzione per il relativo debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da variabile a fisso e viceversa; (C) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore o uguale all'1%; (D) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30 settembre 2012 non presentavano piu' di una rata scadute e non pagate; (E) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (F) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui che alla data del 30 settembre 2012 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente. 9. I crediti ceduti alla Societa' da Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 30 settembre 2012, superiore o uguale ad Euro 55.000 (cinquantacinquemila) ed inferiore o uguale ad Euro 521.000 (cinquecentoventunomila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo a tasso variabile che prevedano, alternativamente (a) l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; o (b) l'opzione per il relativo debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da variabile a fisso e viceversa (C) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore allo 0,8%; (D) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30 settembre 2012 non presentavano piu' di quattro rate scadute e non pagate (F) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (G) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente; (iii) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati esclusivamente a soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato di essere (a) studenti, (b) disoccupati, (c) pensionati, (d) casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 10. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio Soc. Coop. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 16 ottobre 2012, superiore o uguale ad Euro 30.000 (trentamila) ed inferiore o uguale ad Euro 522.000 (cinquecentoventiduemila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; (C) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,75% ed inferiore o uguale al 6%; (D) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 16 ottobre 2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; (F) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (G) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese nella seguente categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente; (iii) mutui la cui data di erogazione sia successiva alla data del 30 settembre 2012; (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati esclusivamente a soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato di essere (a) studenti, (b) disoccupati, (c) pensionati, (d) casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 11. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Cascina societa' cooperativa S.C. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 30 settembre 2012, superiore o uguale ad Euro 20.000 (ventimila) ed inferiore o uguale ad Euro 300.000 (trecentomila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo a tasso variabile che prevedano, alternativamente (a) l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; o (b) l'opzione per il relativo debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da variabile a fisso e viceversa; (C) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,80% ed inferiore o uguale al 5%; (D) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 31 dicembre 2014; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30 settembre 2012 non presentavano rate scadute e non pagate; (F) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (G) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricompresi nella seguente categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente. 12. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella s.c.r.l. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 31 ottobre 2012, superiore o uguale ad Euro 30.000 (trentamila) ed inferiore o uguale ad Euro 550.000 (cinquecentocinquantamila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo a tasso variabile o a tasso fisso che prevedano, alternativamente (a) l'applicazione del tasso fisso per l'intera durata del contratto, o (b) l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto, o (c) l'opzione per il relativo debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. (C) che, se a tasso variabile, abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,8% ed inferiore o uguale al 5,5%; (D) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso pari o superiore al 2,85% od inferiore o uguale al 7%; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; (F) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 31 ottobre 2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; (G) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento (i) cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; o (ii) con pagamento di rate di importo costante e durata variabile; (H) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (I) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente; (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati esclusivamente a soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato di essere (a) studenti, (b) disoccupati, (c) pensionati, (d) casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 13. I crediti ceduti alla Societa' da Centromarca Banca Credito Cooperativo Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 16 novembre 2012, superiore ad Euro 20.000 (ventimila) ed inferiore ad Euro 299.000 (duecentonovantanovemila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo a tasso variabile o a tasso fisso che prevedano, alternativamente (a) l'applicazione del tasso fisso per l'intera durata del contratto, o (b) l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto, o (c) l'opzione per il relativo debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. (C) derivanti da Contratti di Mutuo che, se a tasso variabile, abbiano uno spread superiore allo 0,8% ed inferiore o uguale al 5%; (D) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso superiore al 4,5% od inferiore o uguale al 4,9%; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; (F) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 16 novembre 2012 non presentavano rate scadute e non pagate; (G) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; (H) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (I) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui che alla data del 16 novembre 2012 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; (iii) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una soglia massima al di sopra del quale il tasso di interesse non puo' essere aumentato (c.d. CAP); (iv) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente. 14. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 12 ottobre 2012, superiore o uguale ad Euro 40.000 (quarantamila) ed inferiore o uguale ad Euro 200.000 (duecentomila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; (C) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore all'1% ed inferiore o uguale al 4,50%; (D) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 12 ottobre 2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; (F) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (G) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese nella seguente categorie SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui che alla data del 12 ottobre 2012 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente. 15. I crediti ceduti alla Societa' da Credito Cooperativo Friuli S.C. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 31 ottobre 2012, superiore o uguale ad Euro 50.000 (cinquantamila) ed inferiore o uguale ad Euro 505.000 (cinquecentocinquemila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo a tasso variabile o a tasso fisso che prevedano, alternativamente (a) l'applicazione del tasso fisso per l'intera durata del contratto, o (b) l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto, o (c) l'opzione per il relativo debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa, o (d) l'applicazione iniziale del tasso fisso e la successiva sostituzione (ad una data prestabilita nel Contratto di Mutuo) di tale tasso da fisso a variabile per la durata residuale del contratto. (C) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso superiore al 4,5% od inferiore al 6%; (D) che, se a tasso variabile, abbiano uno spread superiore allo 0,75% ed inferiore o uguale al 5%; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; (F) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 31 ottobre 2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente; (iii) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati esclusivamente a soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato di essere (a) studenti, (b) disoccupati, (c) pensionati, (d) casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 16. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Formello e Trevignano Romano di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa a r.l. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 26 settembre 2012, superiore ad Euro 50.000 (cinquantamila) ed inferiore o uguale ad Euro 230.000 (duecentotrentamila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; (C) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore o uguale all'1,4% ed inferiore o uguale al 4,8%; (D) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 26 settembre 2012 non presentavano rate scadute e non pagate; (F) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente. 17. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo "G.Toniolo" s.c. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 30 novembre 2012, superiore o uguale ad Euro 45.000 (quarantacinquemila) ed inferiore o uguale ad Euro 356.000 (trecentocinquantaseimila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano, alternativamente, (a) l'applicazione del tasso fisso per l'intera durata del contratto; o (b) l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; (C) che se a tasso variabile abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,85% ed inferiore o uguale al 4,15%; (D) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso pari o superiore al 5,30% od inferiore o uguale al 6,3%; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30 novembre 2012 non presentavano piu' di due rate scadute e non pagate; (F) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (G) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una soglia massima al di sopra del quale il tasso di interesse non puo' essere aumentato (c.d. CAP); (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente. (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati esclusivamente a soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato di essere (a) studenti, (b) disoccupati, (c) pensionati, (d) casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 18. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Mantignana e di Perugia Credito Cooperativo Umbro Soc. Coop. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 7 novembre 2012, superiore o uguale ad Euro 20.000 (ventimila) ed inferiore o uguale ad Euro 480.000 (quattrocentottantamila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo a tasso variabile che prevedano, alternativamente (a) l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; o (b) l'opzione per il relativo debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da variabile a fisso e viceversa; (C) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,7%; (D) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 7 novembre 2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; (F) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (G) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente. 19. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine) societa' cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 6 novembre 2012, superiore o uguale ad Euro 24.000 (ventiquattromila) ed inferiore o uguale ad Euro 470.000 (quattrocentosettantamila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo a tasso variabile o a tasso fisso che prevedano, alternativamente (a) l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto, o (b) l'applicazione del tasso fisso per l'intera durata del contratto, o (c) l'opzione per il relativo debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa, o (d) l'applicazione iniziale del tasso fisso e la successiva sostituzione (ad una data prestabilita nel Contratto di Mutuo) di tale tasso da fisso a variabile per la durata residuale del contratto. (C) che, se a tasso variabile, abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,8% ed inferiore o uguale al 3,5%; (D) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso superiore o uguale al 2,9% od inferiore o uguale al 5,6%; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 30 giugno 2018; (F) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 6 novembre 2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; (G) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; (H) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (I) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) mutui che alla data del 6 novembre 2012 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente; (iii) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati esclusivamente a soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato di essere (a) studenti, (b) disoccupati, (c) pensionati, (d) casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 20. I crediti ceduti alla Societa' da Credito Cooperativo Mediocrati Soc. Coop. per Azioni sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 31 ottobre 2012, superiore o uguale ad Euro 30.000 (trentamila) ed inferiore o uguale ad Euro 436.000 (quattrocentotrentaseimila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; (C) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore o uguale all'1% ed inferiore o uguale al 5%; (D) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 31 ottobre 2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; (F) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (G) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente. 21. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba societa' cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 30 novembre 2012, superiore o uguale ad Euro 25.000 (venticinquemila) ed inferiore o uguale ad Euro 461.000 (quattrocentosessantunomila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo a tasso variabile o a tasso fisso che prevedano, alternativamente (a) l'applicazione del tasso fisso per l'intera durata del contratto, o (b) l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto, o (c) l'opzione per il relativo debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa, o (d) l'applicazione iniziale del tasso fisso e la successiva sostituzione (ad una data prestabilita nel Contratto di Mutuo) di tale tasso da fisso a variabile per la durata residuale del contratto; (C) che, se a tasso variabile, abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,85% ed inferiore o uguale al 4,5%; (D) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso pari o superiore al 2,12% od inferiore o uguale al 6,25%; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30 novembre 2012 non presentavano piu' di due rate scadute e non pagate; (F) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (G) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una soglia massima al di sopra del quale il tasso di interesse non puo' essere aumentato (c.d. CAP); (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente. 22. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere Soc. Coop societa' cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 30 settembre 2012, superiore o uguale ad Euro 10.000 (diecimila) ed inferiore o uguale ad Euro 242.000 (duecentoquarantaduemila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; (C) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,95% ed inferiore o uguale al 4%; (D) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30 settembre 2012 non presentavano rate scadute e non pagate; (E) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (F) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui che alla data del 30 settembre 2012 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente. 23. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco s.c. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 31 ottobre 2012, superiore o uguale ad Euro 30.000 (trentamila) ed inferiore o uguale ad Euro 344.000 (trecentoquarantaquattromila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; (C) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,8%; (D) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 31 ottobre 2012 non presentavano rate scadute e non pagate; (F) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui che alla data del 31 ottobre 2012 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; (iii) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una soglia massima al di sopra del quale il tasso di interesse non puo' essere aumentato (c.d. CAP). 24. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo del Polesine - Rovigo S.C. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 22 ottobre 2012, superiore o uguale ad Euro 10.000 (diecimila) ed inferiore o uguale ad Euro 324.000 (trecentoventiquattromila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo a tasso variabile o a tasso fisso che prevedano, alternativamente (a) l'applicazione del tasso fisso per l'intera durata del contratto, o (b) l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto, o (c) l'opzione per il relativo debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa, o (d) l'applicazione iniziale del tasso fisso e la successiva sostituzione (ad una data prestabilita nel Contratto di Mutuo) di tale tasso da fisso a variabile per la durata residuale del contratto. (C) che, se a tasso variabile, abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,8% ed inferiore o uguale al 4,5%; (D) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 31 dicembre 2042; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 22 ottobre 2012 non presentavano piu' di due rate scadute e non pagate; (F) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (G) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui che alla data del 22 ottobre 2012 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente; (iv) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo dell'ipoteca iscritta a garanzia del relativo mutuo; e (ii) l'ammontare in linea capitale di tale mutuo alla data di erogazione, sia inferiore ad 1,25; 25. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna Soc. Coop. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 30 novembre 2012, superiore o uguale ad Euro 15.000 (quindicimila) ed inferiore o uguale ad Euro 347.000 (trecentoquarantasettemila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano, alternativamente, (a) l'applicazione del tasso fisso per l'intera durata del contratto o (b) l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; (C) che, se a tasso variabile, abbiano uno spread superiore o uguale all'1% ed inferiore o uguale al 4%; (D) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso pari o superiore al 5,25% od inferiore o uguale al 5,9%; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30 novembre 2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; (F) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui che alla data del 30 novembre 2012 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente; (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati esclusivamente a soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato di essere (a) studenti, (b) disoccupati, (c) pensionati, (d) casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 26. I crediti ceduti alla Societa' da B.C.C. dell'Adriatico Teramano. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 30 ottobre 2012, superiore o uguale ad Euro 7.000 (settemila) ed inferiore o uguale ad Euro 235.000 (duecentotrentacinquemila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano, alternativamente, (a) l'applicazione del tasso fisso per l'intera durata del contratto o (b) l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; (C) che, se a tasso variabile, abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,9%; che, se a tasso fisso, abbiano un tasso superiore al 3% od inferiore o uguale al 6%; (D) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 18 gennaio 2014; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30 ottobre 2012 non presentavano piu' di tre Rate scadute e non pagate; (F) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna Rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui che alla data del 30 ottobre 2012 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente. 27.I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Riano Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 30 settembre 2012, superiore o uguale ad Euro 40.000 (quarantamila) ed inferiore o uguale ad Euro 309.000 (trecentonovemila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano, alternativamente, (a) l'applicazione del tasso fisso per l'intera durata del contratto o (b) l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; (C) che, se tasso variabile, abbiano uno spread superiore o uguale all'1,6% ed inferiore o uguale al 4%; (D) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso pari o superiore al 5,5% od inferiore o uguale al 5,97%; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; (F) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30 novembre 2012 non presentavano rate scadute e non pagate; (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una soglia massima al di sopra del quale il tasso di interesse non puo' essere aumentato (c.d. CAP); (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente. 28. I crediti ceduti alla Societa' da Banca Santo Stefano - Credito Cooperativo - Martellago-Venezia sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 25 marzo 2013, superiore o uguale ad Euro 29.000 (ventinovemila) ed inferiore o uguale ad Euro 403.000 (quattrocentotremila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; (C) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,85% ed inferiore o uguale al 5%; (D) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2015; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; (F) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (G) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una soglia massima al di sopra del quale il tasso di interesse non puo' essere aumentato (c.d. CAP); (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente; (iv) mutui in relazione ai quali il bene immobile principale sul quale e' costituita l'ipoteca - intendendosi per tale il bene immobile che, nel caso di costituzione di una o piu' ipoteche su piu' beni immobili a garanzia dello stesso mutuo, ha il valore risultante da perizia piu' elevato - sia un bene immobile residenziale come risultante dall'accatastamento di tale bene immobile principale nella seguenti categorie catastali "A1", "A6", "A8"e "A9"; (v) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati esclusivamente a soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato di essere (a) studenti, (b) disoccupati, (c) pensionati, (d) casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 29. I crediti ceduti alla Societa' da Banca San Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e Pertegada - Banca di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 6 novembre 2012, superiore o uguale ad Euro 10.000 (diecimila) ed inferiore o uguale ad Euro 249.000 (duecentoquarantanovemila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano, alternativamente, (a) l'applicazione del tasso fisso per l'intera durata del contratto o (b) l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; (C) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso superiore al 5% od inferiore o uguale al 5,45%; (D) che se, a tasso variabile, che abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,85% ed inferiore o uguale al 4,5%; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; (F) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 6 novembre 2012 non presentavano rate scadute e non pagate; (G) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; (H) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (I) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui che alla data del 6 novembre 2012 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente. 30. I crediti ceduti alla Societa' da Banca San Giorgio Quinto Valle Agno sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 6 novembre 2012, superiore o uguale ad Euro 21.000 (ventunomila) ed inferiore o uguale ad Euro 348.000 (trecentoquarantottomila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano, alternativamente (a) l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto, o (b) l'opzione per il relativo debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da variabile a fisso e viceversa, o (c) l'applicazione iniziale del tasso fisso e la successiva sostituzione (ad una data prestabilita nel Contratto di Mutuo) di tale tasso da fisso a variabile per la durata residuale del contratto; (C) che se a tasso variabile, abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,75% ed inferiore o uguale al 5%; (D) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 6 novembre 2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; (F) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento (i) cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; o (ii) con pagamento di rate di importo costante e durata variabile; (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui che alla data del 6 novembre 2012 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente. 31. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Sorisole e Lepreno (Bergamo) Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 3 ottobre 2012, superiore o uguale ad Euro 30.000 (trentamila) ed inferiore o uguale ad Euro 637.000 (seicentotrentasettemila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; (C) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,9% ed inferiore o uguale al 4,85%; (D) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30 settembre 2012 non presentavano rate scadute e non pagate; (F) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una soglia massima al di sopra del quale il tasso di interesse non puo' essere aumentato (c.d. CAP); (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente; (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati esclusivamente a soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato di essere (a) studenti, (b) disoccupati, (c) pensionati, (d) casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 32. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Teramo di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 6 marzo 2013, superiore o uguale ad Euro 10.000 (diecimila) ed inferiore o uguale ad Euro 435.000 (quattrocentotrentacinquemila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano, alternativamente, (a) l'applicazione del tasso fisso per l'intera durata del contratto o (b) l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; (C) che, se a tasso variabile, abbiano uno spread superiore o uguale all'1,2% ed inferiore od uguale al 5%; (D) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso pari o superiore al 2% od inferiore o uguale al 9%; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; (F) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 6 marzo 2013 non presentavano piu' di quattro rate scadute e non pagate; (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui che alla data del 6 marzo 2013 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente. 33. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 31 ottobre 2012, superiore o uguale ad Euro 5.000 (cinquemila) ed inferiore o uguale ad Euro 196.000 (centonovantaseimila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano, alternativamente, (a) l'applicazione del tasso fisso per l'intera durata del contratto o (b) l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; (C) che ,se a tasso variabile, abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,8% ed inferiore o uguale al 4,5%; (D) che, se a tasso fisso, abbiano un tasso pari o superiore al 4,36% od inferiore o uguale al 7,5%; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; (F) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 31 ottobre 2012 non presentavano piu' di due rate scadute e non pagate; (G) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; (H) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (I) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente. 34. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della Montagna Pistoiese - societa' cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 30 novembre 2012, superiore o uguale ad Euro 50.000 (cinquantamila) ed inferiore o uguale ad Euro 300.000 (trecentomila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; (C) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,85% ed inferiore o uguale al 6%; (D) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30 novembre 2012 non presentavano rate scadute e non pagate; (F) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (G) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui che alla data del 30 novembre 2012 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente; (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo erogati esclusivamente a soggetti che alla data di erogazione di tale mutuo abbiano dichiarato di essere (a) studenti, (b) disoccupati, (c) pensionati, (d) casalinghe o (e) dipendenti con parziale sostegno finanziario. 35. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo Abruzzese - Cappelle sul Tavo sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) il cui debito residuo sia, alla data del 18 dicembre 2012 superiore o uguale ad Euro 23.000 (ventitremila) ed inferiore o uguale ad Euro 334.000 (trecentotrentaquattromila); (B) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano l'applicazione del tasso variabile per l'intera durata del contratto; (C) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,9% ed inferiore o uguale al 4,5%; (D) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 1° maggio 2013; (E) derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 18 dicembre 2012 non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; (F) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; (G) garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (H) erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). ad esclusione dei: (i) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento alla scadenza del relativo mutuo di una rata finale di ammontare significativamente superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento (c.d. maxi-rata finale o ratone finale); (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una soglia massima al di sopra del quale il tasso di interesse non puo' essere aumentato (c.d. CAP); (iii) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca Cedente. Unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa', senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicita' della cessione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della legge n. 130/1999 e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti alle Banche Cedenti in relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di mutuo e ai relativi beni immobili e, piu' in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facolta' e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile. Restano escluse dai Contratti di Cessione le sole garanzie di natura generica (in particolare, le cd. fideiussioni omnibus), che siano state rilasciate fino ad un importo massimo predeterminato a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, a carico del debitore ceduto nei confronti della Banca Cedente. La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente affinche' in suo nome e per suo conto proceda all'incasso delle somme dovute in relazione al portafoglio di Crediti da ciascuna di esse ceduto. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare presso la relativa Banca Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per legge e/o in conformita' con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno loro essere comunicate. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a ciascuna Banca di credito cooperativo, e in particolare: B.C.C. dell'Adriatico Teramano, con sede legale in corso Elio Adriano 1/3, 64032 Atri (TE), Banca di Credito Cooperativo di Arborea Soc. Coop., con sede legale in Via Porcella 6, 09092 Arborea (OR), Banca Area Pratese Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, con sede legale in Via Pucci e Verdini 16, 59015 Carmignano (PO), Bancasciano Credito Cooperativo Soc Coop, con sede legale in C.so G. Matteotti 1/S, Asciano (SI), Banca di Ancona - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativacon sede legale in Via Maggini 63/a, 60127 Ancona, Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, con sede legale in Piazza del Mercato 15, 36040 Brendola (VI), Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate S.C., con sede legale in Via Manzoni 50, Busto Garolfo, Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio Soc. Coop., con sede legale in Via Bernardo da Caravaggio snc, Caravaggio (BG), Banca di Cascina societa' cooperativa S.C con sede legale in Via Comasco Comaschi 4, Cascina,Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella s.c.r.l., con sede legale in Viale Umberto I,n.13, c.a.p. 64034 Castiglione Messer Raimondo (TE), Centromarca Banca Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, con sede legale in Via Dante Alighieri 2, 31022 Preganziol (TV), Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro - Societa' Cooperativa, con sede legale in Viale Matteotti 8, 62012 Civitanova Marche (MC),Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo Societa' Cooperativa, con sede legale in Via del Corso 45, 60013 Corinaldo (AN), Credito Cooperativo Friuli S.C., con sede legale in Viale G. Duodo 5, Udine, Banca di Formello e Trevignano Romano di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa a r.l., con sede legale in Viale Umberto I 4, Formello, Banca di Credito Cooperativo "G.Toniolo" s.c., con sede legale in via Sebastiano Silvestri 113 00045 Genzano di Roma (RM), Banca di Mantignana e di Perugia Credito Cooperativo Umbro Soc. Coop., con sede legale in Piazza IV Novembre 31, 06123 Perugia, Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine) societa' cooperativa, con sede legale in Via Roma 7, 33044 Manzano (UD) Credito Cooperativo Mediocrati Soc. Coop. per Azioni, con sede legale in Via V. Alfieri, 87036 Rende (CS), Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba societa' cooperativa, con sede legale in Via Mazzini 93, Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere Soc. Coop, con sede legale in Via Marconi 29, 60010 Ostra Vetere, Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco s.c., con sede legale in via Alessio Valerio 78, 35028 Piove di Sacco (PD), Banca di Credito Cooperativo del Polesine - Rovigo S.C., con sede legale in viale Porta Po 58, 45100 Rovigo, Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna Soc. Coop., con sede legale in Via Gramsci 136, Pratola Peligna, Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano S.C., con sede legale in Piazza Giacomo Leopardi 21, Recanati, Banca di Credito Cooperativo di Riano Societa' Cooperativa, con sede legale in Via Dante Alighieri 25, Riano (RM), Banca Santo Stefano - Credito Cooperativo - Martellago-Venezia, con sede legale in Piazza Vittoria 11, 30030 Martellago (VE), Banca San Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e Pertegada - Banca di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, con sede legale in Viale Venezia 1, 30025 Fossalta di Portogruaro (VE), Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, con sede legale in Via Perlena 78, 36030 Fara Vicentino (VI), Banca di Credito Cooperativo di Sorisole e Lepreno (Bergamo) Societa' Cooperativa, con sede legale in Via I Maggio 1, 24010 Sorisole (BG), Banca di Teramo di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, con sede legale in viale Crucioli 3, Teramo, Credito cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia S.C., con sede legale in Via Kennedy 1, 50066 Reggello (FI), Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno Societa' Cooperativa, con sede legale in Via Duca degli Abruzzi 103, 66050 San Salvo (CH), Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della Montagna Pistoiese - societa' cooperativa, , con sede legale in Via IV Novembre 108, 51039 Quarrata (PT), Banca di Credito Cooperativo Abruzzese - Cappelle sul Tavo, con sede legale in Via Umberto I, n. 78/80 - 65010 Cappelle Sul Tavo (Pescara). Inoltre, a seguito della cessione, la Societa' e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ulteriore "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti; si precisa infatti che ciascuna Banca Cedente rimane titolare dei relativi contratti di mutuo e, di conseguenza, "Titolare" in quell'ambito del trattamento dei dati personali dei debitori ceduti, per i quali rimane ferma l'informativa gia' a suo tempo resa. Tanto premesso, la Societa', anche per conto di ciascuna Banca Cedente, in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali garanti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, la Societa' non trattera' dati definiti dal Codice della Privacy come "sensibili" se non in stretta ottemperanza con quanto previsto dal Codice della Privacy e dalla relativa normativa di attuazione. I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse modalita' e per le stesse finalita' per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi' come a suo tempo illustrate. In particolare, ciascuna Banca Cedente trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le suestese finalita' non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di prosecuzione del rapporto di mutuo, imponendo l'immediata estinzione del debito residuo. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero crediti, la Societa' comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. I dati potranno essere comunicati anche a societa' esterne per (i) lo svolgimento di attivita' necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela; (ii) il controllo delle frodi e il recupero dei crediti; (iii) il controllo della qualita' dei servizi forniti alla clientela nonche' l'espansione dell'offerta di prodotti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo espresso consenso, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del Codice della Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Societa'. I diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al nuovo "Titolare", Credico Finance 12 S.r.l., con sede in Via Barberini, 47, 00187, Roma, all'attenzione dell'Amministratore Unico, Antonio Bertani. Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente richiesta presso le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per iscritto a: B.C.C. dell'Adriatico Teramano, con sede legale in corso Elio Adriano 1/3, 64032 Atri (TE), Banca di Credito Cooperativo di Arborea Soc. Coop., con sede legale in Via Porcella 6, 09092 Arborea (OR), Banca Area Pratese Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, con sede legale in Via Pucci e Verdini 16, 59015 Carmignano (PO), Bancasciano Credito Cooperativo Soc Coop, con sede legale in C.so G. Matteotti 1/S, Asciano (SI), Banca di Ancona - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativacon sede legale in Via Maggini 63/a, 60127 Ancona, Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, con sede legale in Piazza del Mercato 15, 36040 Brendola (VI), Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate S.C., con sede legale in Via Manzoni 50, Busto Garolfo, Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio Soc. Coop., con sede legale in Via Bernardo da Caravaggio snc, Caravaggio (BG), Banca di Cascina societa' cooperativa S.C con sede legale in Via Comasco Comaschi 4, Cascina,Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella s.c.r.l., con sede legale in Viale Umberto I,n.13, c.a.p. 64034 Castiglione Messer Raimondo (TE), Centromarca Banca Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, con sede legale in Via Dante Alighieri 2, 31022 Preganziol (TV), Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro - Societa' Cooperativa, con sede legale in Viale Matteotti 8, 62012 Civitanova Marche (MC),Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo Societa' Cooperativa, con sede legale in Via del Corso 45, 60013 Corinaldo (AN), Credito Cooperativo Friuli S.C., con sede legale in Viale G. Duodo 5, Udine, Banca di Formello e Trevignano Romano di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa a r.l., con sede legale in Viale Umberto I 4, Formello, Banca di Credito Cooperativo "G.Toniolo" s.c., con sede legale in via Sebastiano Silvestri 113 00045 Genzano di Roma (RM), Banca di Mantignana e di Perugia Credito Cooperativo Umbro Soc. Coop., con sede legale in Piazza IV Novembre 31, 06123 Perugia, Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine) societa' cooperativa, con sede legale in Via Roma 7, 33044 Manzano (UD) Credito Cooperativo Mediocrati Soc. Coop. per Azioni, con sede legale in Via V. Alfieri, 87036 Rende (CS), Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba societa' cooperativa, con sede legale in Via Mazzini 93, Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere Soc. Coop, con sede legale in Via Marconi 29, 60010 Ostra Vetere, Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco s.c., con sede legale in via Alessio Valerio 78, 35028 Piove di Sacco (PD), Banca di Credito Cooperativo del Polesine - Rovigo S.C., con sede legale in viale Porta Po 58, 45100 Rovigo, Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna Soc. Coop., con sede legale in Via Gramsci 136, Pratola Peligna, Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano S.C., con sede legale in Piazza Giacomo Leopardi 21, Recanati, Banca di Credito Cooperativo di Riano Societa' Cooperativa, con sede legale in Via Dante Alighieri 25, Riano (RM), Banca Santo Stefano - Credito Cooperativo - Martellago-Venezia, con sede legale in Piazza Vittoria 11, 30030 Martellago (VE), Banca San Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e Pertegada - Banca di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, con sede legale in Viale Venezia 1, 30025 Fossalta di Portogruaro (VE), Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, con sede legale in Via Perlena 78, 36030 Fara Vicentino (VI), Banca di Credito Cooperativo di Sorisole e Lepreno (Bergamo) Societa' Cooperativa, con sede legale in Via I Maggio 1, 24010 Sorisole (BG), Banca di Teramo di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, con sede legale in viale Crucioli 3, Teramo, Credito cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia S.C., con sede legale in Via Kennedy 1, 50066 Reggello (FI), Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno Societa' Cooperativa, con sede legale in Via Duca degli Abruzzi 103, 66050 San Salvo (CH), Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della Montagna Pistoiese - societa' cooperativa, , con sede legale in Via IV Novembre 108, 51039 Quarrata (PT), Banca di Credito Cooperativo Abruzzese - Cappelle sul Tavo, con sede legale in Via Umberto I, n. 78/80 - 65010 Cappelle Sul Tavo ( Pescara ), , ciascuna in qualita' di "Responsabile" designato dalla Societa' in relaziona ai Crediti da ciascuna di essi ceduti ai sensi dell'art. 29 del Codice della Privacy. Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla "Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari" saranno adempiuti da ciascuna delle Banche Cedenti, in qualita' di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione Credico Finance 12 S.r.l. - L'amministratore unico Antonio Bertani T13AAB10326