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Errata corrige
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Decreto di asservimento e occupazione temporanea VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, omissis; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, omissis; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, omissis; VISTO il decreto ministeriale 22 giugno 2012 omissis; VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del 25 gennaio 2012, recante approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilita' con riconoscimento dell'urgenza e indifferibilita' dell'opera, accertamento della conformita' urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per il metanodotto "Larino-Chieuti-Reggente DN 300 (12")", che autorizza la costruzione e l'esercizio dell'opera; VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2012 con il quale, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, sono stati disposti a favore della Societa' Gasdotti Italia Spa, codice fiscale e partita IVA n. 04513630964, sede legale in via Moscova n. 3 - 20121 Milano - Uffici amministrativi in via dei Salci n. 25 - 03100 Frosinone - (di seguito: Societa' beneficiaria) l'asservimento e l'occupazione temporanea di strisce di terreni in comune di Ururi, provincia di Campobasso, interessate dal tracciato del metanodotto "Larino-Chieuti-Reggente DN 300 (12")", meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso; CONSIDERATO che con il citato decreto 18 giugno 2012 sono stati stabiliti gli importi delle indennita' provvisorie per la costituzione di servitu' di metanodotto, l'occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni di messa in opera dell'infrastruttura; CONSIDERATO che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennita' proposte occorre depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi - e che la Ditta indicata nella posizione n. 3 del piano particellare del Comune di Ururi non ha accettato gli importi delle indennita' provvisorie; RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione dell'indennita', ORDINA alla Societa' beneficiaria dell'azione ablativa conseguente al citato decreto 18 giugno 2012 1. di depositare senza indugio gli importi stabiliti a favore della Ditta richiamata in allegato, indicata nella posizione n. 3 del piano particellare del Comune di Ururi allegato al decreto 18 giugno 2012, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi; 2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Testo Unico; 3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2: a) ad ogni componente delle Ditte, relativamente alla parte di interesse; b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull'immobile; c) allo scrivente Ufficio. METANODOTTO: LARINO-CHIEUTI-REGGENTE 12" Elenco Comune di Ururi (CB) N. DITTA PROPRIETARI ATTUALI E TERZI INTERESSATI DATI CATASTALI TOTALE INDENNITA' OFFERTA A CORPO Euro FOGLIO MAPPALE 3 COMUNE DI URURI 8 56 539,57 DI GENOVA GIUSEPPINA OCCHIONERO ANTONIO OCCHIONERO ERNESTINA (nata il 15.11.1960) OCCHIONERO ERNESTINA (nata il 30.09.1954) Eredi OCCHIONERO LUISA Eredi OCCHIONERO MARIA (nata il 27.05.1929) OCCHIONERO MARIA (nata il 16.12.1962) Roma, 8 aprile 2013 Il responsabile dell'ufficio dott. Roberto Rocchi T13ADC6710