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Errata corrige
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Ammortamento polizze di pegno Il presidente della 1° sezione civile, delegato dal presidente del Tribunale, letto il ricorso ed esaminata la documentazione allegata ed in particolare la denunzia del 26 settembre 2012, con cui il ricorrente si assume la responsabilita' della veridicita' del fatto denunziato; vista la legge 30 luglio 1951, n. 948, da ritenersi applicabile anche alle polizze in questione in forza del richiamo fatto dall'art. 19 alle polizze emesse dagli enti indicati dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, tra cui sono compresi i monti di pegni (v. art. 5, lettera e); Pronuncia l'inefficacia delle seguenti polizze di pegno: polizza di pegno n. 1559397-25 al portatore emessa da Intesa Sanpaolo - 706 Monte Pegni in data 26 novembre 2008 per € 750,00; polizza di pegno n. 1565571-88 al portatore emessa da Intesa Sanpaolo - 706 Monte Pegni in data 19 gennaio 2009 per € 1.600,00; polizza di pegno n. 1565575-92 al portatore emessa da Intesa Sanpaolo - 706 Monte Pegni in data 19 gennaio 2009 per € 2.300,00, l'inefficacia della polizza di pegno al portatore n. 1565578-95 emessa il 19 gennaio 2009 da Intesa San Paolo -706 Monte Pegni per l'importo di € 1.000,00; Autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato della suddetta polizza trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purche' nel frattempo non sia stata fatta opposizione. Torino, 2 ottobre 2012 Il presidente dott.ssa Giovanna Dominici Il richiedente Liliana Caria TC13ABC2872