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Proroga dei termini legali e convenzionali delle aziende di credito Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0835659/13 del 12 settembre 2013, con la quale la Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca delle Marche S.p.A. per gli sportelli delle dipendenze di: Pescara, Agenzia di Citta' n. 1, via Nicola Fabrizi n. 63; Pescara, Agenzia di Citta' n. 2, piazza Ettore Troilo n. 10; Montelsivano (PE), corso Umberto I e Spoltore (PE), S.S. 16 Bis, Centro Polifunzionale L'Arca, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli delle anzidette dipendenze della Banca delle Marche S.p.A. e' stato determinato da un'assemblea generale indetta dalle organizzazioni sindacali, per l'intero pomeriggio del 27 agosto 2013; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Li', 17 settembre 2013 Il prefetto D'Antuono TC13ABP12419 (Gratuito)