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Errata corrige
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Notificazione per pubblici proclami - Atto di integrazione del contraddittorio - Ricorso R.G. n. 8116/2014 Il Presidente aggiunto della Suprema Corte di Cassazione ha autorizzato, in data 16 maggio 2014, al fine di integrare il contraddittorio, la notificazione per pubblici proclami del ricorso per regolamento di giurisdizione r.g. n. 8116/2014, nei modi previsti dall'art. 150 c.p.c., commi terzo e quarto e mediante la pubblicazione di un estratto del ricorso stesso sul quotidiano «il Gazzettino» per una sola volta esclusa la domenica, ai seguenti soggetti: Provincia di Belluno, Provincia di Padova, Provincia di Rovigo, Provincia di Treviso, Provincia di Venezia, Provincia di Verona, Provincia di Vicenza, Comune di Asolo, Comune di Auronzo di Cadore, Comune di Bassano del Grappa, Comune di Belluno, Comune di Carole, Comune di Cavallino-Treporti, Comune di Chioggia, Comune di Conegliano, Comune di Cortina d'Ampezzo, Comune di Feltre, Comune di Jesolo, Comune di Legnago, Comune di Mel, Comune di Montebelluno, Comune di Padova, Comune di Pieve di Cadore, Comune di Recoaro Terme, Comune di Rovigo, Comune di San Dona' di Piave, Comune di Schio, Comune di Spinea, Comune di Treviso, Comune di Valdagno, Comune di Verona, Comune di Vicenza, Comune di Vittorio Veneto, Dolomiti Bus S.p.a., S.A.D. S.p.a., Sbizzera S.n.c., S.A.F.-FVG S.p.a., A.P.S. Holding S.p.a., Bonaventura Express S.r.l., Busitalia - SITA Nord S.r.l., Brenzan Guido, Garbellini S.r.1., Pilotto S.n.c., Tiengo S.n.c., A.C.T.T. S.p.a., A.T.M. S.p.a., Barzi Service S.r.l., Caverzan S.r.1., Comin S.n.c., C.T.M. S.p.a., Gobbo S.r.l., Lamarca S.p.a., A.C.T.V. S.p.a., A.T.V.O. S.p.a., Brusutti S.r.l., Anselmi S.n.c., A.T.V. S.r.l., Dall'Aio Viaggi S.n.c., A.I.M. Mobilita' S.r.l., Albiero Guido, Bettini Bus S.a.s., Canil Viaggi S.r.l., Capozzo S.r.l., F.T.V. S.p.a., Girardi S.r.l., Lorenzi S.r.l., Bristol S.r.l., Zambon Silla Corrado, Zanconato Enio Aldo, De Zen Michele S.a.s., SE.AM. S.r.l., Perera Mario, CO.N.A.M. S.r.l. Estratto del ricorso per regolamento di giurisdizione r.g. n. 8116/2014, promossa dinanzi a Codesta Suprema Corte a sezioni unite mediante ricorso da: Regione Veneto (cod. fisc. 80007580279 - P.I. 02392630279), in persona del Presidente pro-tempore; Contro Comune di Venezia in persona del Sindaco pro-tempore e nei confronti di Comune di Treviso in persona del Sindaco pro-tempore piu' altri ACTV S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore. In punto: regolamento di giurisdizione nella causa pendente presso il T.A.R. per il Veneto - sezione I - n. r.g. 1020/2013. Con D.G.R. n. 684 del 14 maggio 2013 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il riparto delle risorse del citato «Fondo regionale per il trasporto pubblico locale» secondo le seguenti quote: € 150.000.000,00 per il trasporto ferroviario ed € 256.211.189,36 per il trasporto automobilistico e lagunare. Con la successiva D.G.R. n. 686 del 14 maggio 2013 e' stata avanzata una proposta di riparto (allegati A, B, C e D) delle risorse destinate al trasporto pubblico automobilistico e lagunare per il periodo da luglio a dicembre 2013, quantificate in complessivi € 130.172.676,37, utilizzando i criteri licenziati dalla Commissione tecnica di cui alla D.G.R. n. 974/2012, per quanto riguarda livello dei servizi e costi standard, tenendo tuttavia conto di una necessaria gradualita' nell'implementazione del nuovo regime. Tale ultima deliberazione prevedeva dunque nuovi criteri di riparto dei finanziamenti in base ai cd «livelli di servizi minimi» o meglio all'indice di mobilita' relativa per ogni rete e ai costi standard. Preso atto delle risultanze della Conferenza dei servizi e acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare, con la D.G.R. n. 794 del 31 maggio 2013, la Giunta ha approvato la proposta di riparto delle risorse per il semestre luglio-dicembre 2013 e i livelli di servizio del TPL, automobilistico (espresso in km) e navigazione (espresso in ore - moto), per l'anno 2013 (cfr. allegato F alla deliberazione). Il Comune di Venezia presentava quattro ricorsi contro le deliberazioni citate (ricorso principale avverso la D.G.R. n. 619/2013, primo ricorso per motivi aggiunti avverso la D.G.R. n. 684/2013, secondo ricorso per motivi aggiunti avverso la D.G.R. n. 686/2013; terzo ricorso per motivi aggiunti avverso la D.G.R. n. 794/2013), con condanna al pagamento per oltre € 7.000.000,00. La Regione ritiene che la giurisdizione sulla controversia spetti al giudice ordinario, poiche' la causa ha ad oggetto l'adempimento di una obbligazione pecuniaria senza che il rapporto controverso veda l'amministrazione regionale in posizione di supremazia. Pertanto il rapporto controverso e' inquadrabile come diritto soggettivo e rientra nella cognizione del giudice ordinario in base ai principi elaborati dalle sezioni uniti della Suprema Corte di cassazione. Si chiede alla Suprema Corte di cassazione di dichiarare sussistere nella controversia sopra indicata la giurisdizione del giudice ordinario Venezia-Roma, 18 giugno 2014 avv. Emanuele Mio - avv. Ezio Zanon - avv. Andrea Manzi TS14ABA8293