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Fusione transfrontaliera per incorporazione di Arquati Benelux Sprl in Granzo e Granzo Studio S.r.l. ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.108 Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di Arquati Benelux Sprl in Granzo e Granzo Studio Srl (la "fusione"), si forniscono di seguito le informazioni richieste ai sensi dall'art.7 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n.108. 1. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera. 1.1. Societa' incorporante: Granzo e Granzo Studio Srl, societa' costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Italia - Mirano (VE), via Belvedere n. 5/A numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Venezia al numero 03480790272, capitale sociale pari a Euro 10.000,00 interamente versato, soggetta all'attivita' di progettazione, produzione e commercializzazione, in conto proprio e per conto terzi, di cornici in legno ed altri materiali, di impianti, macchinari ed accessori destinati al settore del legno, della gomma, della plastica, della meccanica e dell'agricoltura ed industriali in genere, nonche' riparazioni degli stessi (la "societa' incorporante"). 1.2. Societa' incorporanda: Arquati Benelux Sprl, societa' costituita ai sensi del diritto belga, con sede legale in Belgio, Rue Beeckman, 53 - 1180 Uccle iscritta nel registro delle persone giuridiche a Bruxelles numero di partita IVA BE 0416.368.837, capitale sociale pari a Euro 111.552,09 interamente versato (la "societa' incorporanda"). 2. Modalita' di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza. 2.1. Societa' incorporante. 2.1.1 Esercizio dei diritti dei creditori della societa' incorporante. Ai sensi dell'art.2503 del codice civile, i creditori di Granzo e Granzo Studio Srl, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione o alla pubblicazione del progetto comune di fusione ai sensi dell'art.2501-ter, comma 3, del codice civile, hanno il diritto di opporsi alla fusione entro sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art.2502-bis del codice civile. 2.1.2 Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della societa' incorporante. La fusione non determina il sorgere di alcun diritto di recesso in favore dei soci della societa' incorporante che non abbiano contribuito all'approvazione della stessa ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. del 30 maggio 2008, n.108 e degli articoli 2437 e ss. del codice civile. 2.2. Societa' incorporanda. 2.2.1 Esercizio dei diritti dei creditori della societa' incorporanda. Ai sensi dell'art. 772/6 del codice civile delle imprese (Belgio), i creditori della societa' incorporanda hanno il diritto di opporsi alla fusione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione su un quotidiano nazionale della notizia avente a oggetto l'iscrizione del progetto di fusione presso il registro del commercio. 2.2.2 Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della societa' incorporanda. La Fusione non determina il sorgere di alcun diritto di liquidazione o compensazione in favore dei soci della societa' incorporanda. 3. Modalita' con le quali si possono ottenere gratuitamente le informazioni relative alla fusione. Gli aventi diritto potranno prendere visione gratuitamente del progetto comune di fusione e degli ulteriori documenti destinati all'iscrizione o pubblicazione ai sensi della normativa applicabile, tra l'altro, presso le rispettive sedi legali della societa' incorporanda e della societa' incorporante. Il notaio Roberto Paone Notaio TX20AAB1420