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Errata corrige
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Prot. n. 15885 del 2 aprile 2010. Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0253878/10 del giorno 1° aprile 2010, con la quale la Banca d'Italia Filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Deutsche Bank S.p.a., per gli sportelli delle seguenti dipendenze: Pescara, viale Marconi n. 262; Pescara, piazza della Rinascita nn. 94/97; Pescara, via del Santuario n. 336 e Pescara, viale Marconi nn. 268/270, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli della Deutsche Bank S.p.a. dipendenze di Pescara viale Marconi n. 262; Pescara, piazza della Rinascita nn, 94/97; Pescara, via del Santuario n. 336 e Pescara, viale Marconi nn. 268/270, e' dipeso dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno determinato, nelle giornate del 18 e 28 dicembre 2009, notevoli anomalie all'ordinaria attivita' delle dipendenze anzidette; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Pescara, 2 aprile 2010 p. Il prefetto Il vice prefetto vicario: De Vivo C101034 (Gratuito)