Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs numero 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy"). Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 77 dell'1 luglio 2008, come gia' rettificato mediante avviso pubblicato a nome della Societa' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del 15 luglio 2008 e n. 85 del 19 luglio 2008, UBI Finance S.r.l. comunica che, nell'ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data in data 27 giugno 2008 UBI Finance S.r.l. ha concluso con Banca Regionale Europea S.p.A. ("BRE") e con Banco di Brescia S.p.A. ("BdB" e, unitamente a BRE, i "Cedenti" e ciascuno un "Cedente") un primo portafoglio di crediti derivanti da mutui ipotecari in bonis erogati dal relativo Cedente ai propri clienti (i "Contratti di Mutuo") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti"). Si comunica inoltre che, in data 1 dicembre 2009, UBI Finance S.r.l. ha acquistato pro soluto da BRE ogni e qualsiasi credito derivante dai Contratti di Mutuo che alla data del 30 novembre 2009 (la "Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri: CRITERI COMUNI (1)che sono crediti ipotecari residenziali il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006; (2)rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (3)che sono stati erogati da Banca Regionale Europea S.p.A.; (4)che sono disciplinati dalla legge italiana; (5)che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (6)che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Regionale Europea S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Regionale Europea S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; (7)in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal debitore prima del 1 luglio 2008; (8)che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali; (9)che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (10)che sono stati interamente erogati; (11)che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; (12)che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; (13)che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); (14)garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado e' Banca Regionale Europea S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca Regionale Europea S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri; CRITERI SPECIFICI (1)che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile determinato di volta in volta da Banca Regionale Europea S.p.A.; (2)che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2008; (3)che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2010; (4)il cui importo capitale residuo sia superiore a Euro 10.000,00, salvo il caso in cui l'ipoteca posta a garanzia del relativo credito sia costituita a garanzia anche di altri crediti nei confronti del medesimo debitore che soddisfano i presenti criteri; (5)che non siano mutui aventi una o piu' delle seguenti caratteristiche: (i)l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia inferiore al 120 per cento dell'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; (ii)(a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e (c) la differenza tra l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta e il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; (iii)(a) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00; e (b) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00; (iv)(a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00; (v)(a) la corresponsione degli interessi sulle somme erogate avvenga a decorrere dalla relativa data di utilizzazione e (b) l'importo erogato in linea capitale sia rimborsato dal debitore in un'unica soluzione alla relativa data di scadenza del Contratto di Mutuo; (vi)non sia stabilito contrattualmente (a) un tasso nominale annuo massimo (CAP) ovvero (b) un tasso nominale annuo minimo, a carico del debitore sull'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo. (vii)che non prevedano un tasso di interesse variabile privo di una componente di margine o maggiorazione; (6)che non siano mutui identificati con uno dei seguenti codici prodotto, come riportati nel relativo foglio informativo, documento di sintesi o documento di sintesi annuale: "BB1 - Mutuo Tecnocasa"; (7)che abbiano fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e in relazione ai quali il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; (8)che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile. Si comunica inoltre che, in data 1 dicembre 2009, UBI Finance S.r.l. ha acquistato pro soluto da BdB ogni e qualsiasi credito derivante dai Contratti di Mutuo che alla data del 30 novembre 2009 (la "Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri: CRITERI COMUNI (1)che sono crediti ipotecari residenziali il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006; (2)rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (3)che sono stati erogati da Banco di Brescia S.p.A.; (4)che sono disciplinati dalla legge italiana; (5)che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (6)che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banco di Brescia S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banco di Brescia S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; (7)in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal debitore prima del 1 luglio 2008; (8)che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali; (9)che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (10)che sono stati interamente erogati; (11)che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; (12)che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; (13)che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); (14)garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado e' Banco di Brescia S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banco di Brescia S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri; CRITERI SPECIFICI (1)che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile determinato di volta in volta da Banco di Brescia S.p.A.; (2)che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2008; (3)che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2010; (4)il cui importo capitale residuo sia superiore a Euro 10.000,00, salvo il caso in cui l'ipoteca posta a garanzia del relativo credito sia costituita a garanzia anche di altri crediti nei confronti del medesimo debitore che soddisfano i presenti criteri; (5)che non siano mutui aventi una o piu' delle seguenti caratteristiche: (i)l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia inferiore al 120 per cento dell'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; (ii)(a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e (c) la differenza tra l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta e il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; (iii)(a) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00; e (b) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00; (iv)(a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00; (v)(a) la corresponsione degli interessi sulle somme erogate avvenga a decorrere dalla relativa data di utilizzazione e (b) l'importo erogato in linea capitale sia rimborsato dal debitore in un'unica soluzione alla relativa data di scadenza del Contratto di Mutuo; (vi)non sia stabilito contrattualmente (a) un tasso nominale annuo massimo (CAP) ovvero (b) un tasso nominale annuo minimo, a carico del debitore sull'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo. (vii)che non prevedano un tasso di interesse variabile privo di una componente di margine o maggiorazione; (6)che non siano mutui identificati con uno dei seguenti codici prodotto, come riportati nel relativo foglio informativo, documento di sintesi o documento di sintesi annuale: "S02 Mutui - ipotecari SCIP 2"; "A01 - Mutuo Tecnocasa". (7)che abbiano fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e in relazione ai quali il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; (8)che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile. UBI Finance S.r.l. ha conferito incarico a Unione di Banche Italiane S.c.p.A., ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane S.c.p.A. ha a sua volta demandato al relativo Cedente lo svolgimento delle suddette attivita'. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a pagare al relativo Cedente ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, informiamo i debitori ceduti (i "Debitori Ceduti") ai sensi del presente avviso sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso di UBI Finance S.r.l. sono stati raccolti presso il relativo Cedente. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno trattati dati < sensibili > . Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale attivita' dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda UBI Finance S.r.l., per finalita' connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalita' connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda Unione di Banche Italiane S.c.p.A. e i Cedenti, per finalita' connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non e', quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalita' del trattamento e, in particolare, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale, societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di < titolari > ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall'articolo 13 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): UBI Finance S.r.l., Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia, Banca Regionale Europea S.p.A., Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia e Banco di Brescia S.p.A., Corso Martiri della Liberta' 13, 25122 Brescia, Italia. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al relativo cedente e quindi, a seconda del caso, a Banca Regionale Europea S.p.A., Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia e Banco di Brescia S.p.A., Corso Martiri della Liberta' 13, 25122 Brescia, Italia. Milano, 30 Novembre 2009 Ubi Finance S.R.L. Dott. Andrea Di Cola Consigliere T09AAB8829