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Protocollo: 19967/2020 Proroga dei termini legali e convenzionali IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o di singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340; Vista la nota prot. n. 0409509/20 del 23 marzo 2020, con la quale la Banca d'Italia, Filiale di Livorno, ha chiesto l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n. 1/1948, per il mancato regolare funzionamento, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, dal giorno 16 marzo al 15 aprile 2020 della seguente filiale Banca Monte Paschi di Siena; Pisa, Lungarno Pancinotti n. 9; Considerato la sussistenza dei presupposti di legge per la proroga dei termini legali o convenzionali; Decreta: ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto legislativo n. 1/1948, per la sede e nel periodo sopra indicato, sono prorogati di quindici giorni - a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico - i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi. Il presente decreto viene inviato alla Filiale di Livorno della Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000. Pisa, 6 maggio 2020 Il prefetto Castaldo TU20ABP5108 (Gratuito)