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Protocollo: 20173/2020 Proroga dei termini legali e convenzionali IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, recarne disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o di singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340; Vista la nota prot. n. 0585008/20 del 7 maggio 2020, con la quale la Banca d'Italia, Filiale di Livorno, ha chiesto l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n. 1/1948, per il mancato regolare funzionamento, a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 e dei conseguenti necessari interventi posti in essere, nei giorni indicati delle seguenti filiali del Credit Agricole Italia S.p.a.: dal giorno 18 marzo al giorno 30 aprile 2020: La Scala -piazzale Trieste n. 20 - La Scala (PI); Pisa Ag. 2 - via del Chiassatello n. 1 - Pisa; Capannoli - via Volterrana n. 149 - Pisa; Staffoli - piazza Panattoni n. 4/B - Staffoli (PI). Considerato la sussistenza dei presupposti di legge per la proroga dei termini legali o convenzionali; Decreta: ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto legislativo n. 1/1948, per le sedi e nei periodi sopra indicati, sono prorogati di quindici giorni - a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico - i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi. Il presente decreto viene inviato alla Filiale di Livorno della Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000. Pisa, 12 maggio 2020 Il prefetto Castaldo TU20ABP5114 (Gratuito)