Protocollo: n. 0183491 del 22 maggio 2020 Proroga termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Roma, Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante «Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali»; Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto legislativo n. 1/1948 in virtu' del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico; Considerato che il successivo art. 2 del citato decreto legislativo n. 1/1948 dispone che la eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale; Vista la nota n. 0616775/20 con la quale la Divisione Relazioni tra Intermediari e Clienti della sede di Roma della Banca d'Italia, esaminata l'istanza avanzata dalla Banca Credit Agricole, ha richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa; Vista la richiamata istanza con la quale la Banca Credit Agricole ha segnalato che nella giornata del 7 maggio 2020 la propria Agenzia n. 25, sita in Roma alla Via Colonna Antonina n. 33, e' stata chiusa al pubblico a causa dell'insufficienza di personale legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19; Ritenuto, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 1/1948; Decreta: ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, che la chiusura al pubblico dell'Agenzia n. 25 della Banca Credit Agricole, nella giornata del 7 maggio 2020, e' dipesa da evento eccezionale. Il prefetto Pantalone TU20ABP5158 (Gratuito)