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Protocollo: n. 192524 del 29 maggio 2020 Proroga termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Roma, Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante «Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali»; Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto legislativo n. 1/1948 in virtu' del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico; Considerato che il successivo art. 2 del citato decreto legislativo n. 1/1948 dispone che la eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale; Vista la nota n. 0683397/20 con la quale la Divisione Relazioni tra Intermediari e Clienti della sede di Roma della Banca d'Italia, esaminata l'istanza avanzata dalla Banca Credit Agricole, ha richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa; Vista la richiamata istanza con la quale la Banca Credit Agricole ha segnalato che nella giornata del 14 maggio 2020 la propria Agenzia n. 25, sita in Roma alla Via Colonna Antonina n. 33, e' stata chiusa al pubblico a causa dell'insufficienza di personale legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19; Ritenuto, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 1/1948; Decreta: ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, che la chiusura al pubblico dell'Agenzia n. 25 della Banca Credit Agricole, nella giornata del 14 maggio 2020, e' dipesa da evento eccezionale. Il prefetto Pantalone TU20ABP5159 (Gratuito)