TRIBUNALE DI SIENA

(GU Parte Seconda n.66 del 6-6-2020)

 
         Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione 
 

  I Sigg.ri Ruscelli Elio (C.F. RSCLEI49T26D583J) n. Figline Valdarno
(FI) il 26/12/1949 res. in 53017 Radda in  Chianti  (SI)  Loc.  Badia
Montemuro 15 e Ruscelli Luciano (C.F. RSCLCN53A16H153I), n. Radda  in
Chianti il 16/01/1953 res. in 50142 Firenze, Via degli  Agrifogli  14
e,  ai  fini  della  presente   procedura,   entrambi   elettivamente
domiciliati in Siena, Via  dei  Termini  6,  presso  e  nello  studio
dell'Avv. Federica Barone Bombagli  (C.F.  BRNFRC75C46I726K)  che  li
rappresenta e difende, giuste deleghe, dichiarano ai sensi e per  gli
effetti degli artt. 133, c. 3 e 134, c. 3 c.p.c. di voler ricevere  i
relativi avvisi c/o Studio Legale Barone Bombagli: Tel. 057746163 fax
05771959021      o      indirizzo      di      posta      elettronica
fbarone@studiolegalebarone.com                 e                  pec
federicabaronebombagli@pec.ordineavvocatisie  na.it   E   La   Sig.ra
Carnasciali Paola (C.F. CRNPLA52H68H153H) n. Radda in Chianti (SI) il
28/06/1952 ivi res. in Loc. Badia Montemuro 13/2  e,  ai  fini  della
presente procedura,  elettivamente  domiciliata  in  Siena,  Via  dei
Montanini 46, presso e nello studio dell'Avv. Gabriele  Cresti  (C.F.
CRSGRL78T27I726D)  che  la  rappresenta  e  difende,  giusta  delega,
dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, c.3 e 134,  c.3
c.p.c. di voler ricevere i relativi avvisi c/o Studio Legale  Zanchi:
Tel. 0577 280905 o fax 0577 282512 o indirizzo di  posta  elettronica
avv.gabrielecresti@libero.it       e       pec        gabrielecresti@
pec.ordineavvocatisiena.it, =Attori= Contro I  Chiamati  all'Eredita'
del  Sig.  Ruscelli  Ezio  E  il  Ministero  dell'Economia  e   delle
Finanze-Agenzia  del  Demanio,  in  persona  del  Ministro   p.   t.,
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello  Stato  di
Firenze, in 50129  Firenze,  Via  degli  Arazzieri  4;=  Convenuti  =
Premesso in fatto - Che il Sig. Ruscelli Ezio, n.  Radda  in  Chianti
(SI) il 01/06/1921, era l'unico figlio dei Sigg.ri Ruscelli Giuseppe,
n. Radda in Chianti (SI) il 20/02/1873  e  ivi  m.  il  12/02/1934  e
Pallavicini Zaira n.  Greve  (FI)  il  10/04/1891  e  m.  Firenze  il
3/11/1932. - Che nel 1934, a soli 13anni, il predetto  Sig.  Ruscelli
Ezio rimaneva orfano a causa della prematura scomparsa di entrambi  i
genitori e  veniva,  pertanto,  accolto  dalla  famiglia  di  Ottavio
Ruscelli, zio in linea paterna di Ezio e nonno degli  odierni  attori
Ruscelli. - Che, alla morte  dei  genitori,  il  Sig.  Ezio  Ruscelli
riceveva in eredita' i seguenti beni: Fabbricati posti  in  Radda  in
Chianti,  Loc.  Badia  Montemuro  contraddistinti  al  N.C.E.U.   del
medesimo Comune al fgl. 2: 1)  Bottega  (Cat.  C/1)  P.T,  p.lla  49,
sub.7, graff. alla p.lla 50, sub.5; 2)  Magazzino  (Cat.  B/8)  p.S1,
p.lla 49, sub.5, graff. alla p.lla 50, sub.3; 3) Abitazione  di  tipo
popolare (Cat. A/4) P.T, p.lla  49,  sub.6,  graff.  alla  p.lla  50,
sub.4; 4) Magazzino(Cat. B/8) pS1, p.lla  49,  sub.  8,  graff.  alla
p.lla 50, sub.6; Terreni posti in Radda in Chianti e  contraddistinti
al C.T. del medesimo Comune: 5) al fgl.1, p.lla 1, b.  ceduo;  6)  al
fgl.1, p.lla 20, b. ceduo; 7) al fgl. 2, p.lla 33, sem. arbor.; 8) al
fgl. 2, p.lla 182, b. ceduo; 9) al fgl. 5, p.lla 13. - Che,  da  quel
momento, i beni ricevuti in eredita'  da  Ezio  venivano  gestiti  ed
utilizzati uti dominus: a) per quanto riguarda gli immobili e terreni
sopra descritti sub nn. 1, 2, 5, 6, 7,  8  e  9,  dallo  zio  Ottavio
Ruscelli e, alla  sua  morte,  dal  figlio  di  quest'ultimo,  Giotto
Ruscelli (padre di Elio e Luciano).  Ancora  oggi,  i  suddetti  beni
vengono utilizzati e sono di fatto nel pieno possesso  degli  odierni
attori Ruscelli; b) per quanto riguarda i locali sopra descritti  sub
nn. 3 e 4, dallo zio Giovan Battista Ruscelli e, alla sua morte,  dal
di lui  convivente  nipote  Carnasciali  Ademio  (padre  dell'attrice
Carnasciali). Ancora oggi, i suddetti beni vengono utilizzati e  sono
di fatto nel pieno possesso dell'odierna attrice. -  Che,  nel  1940,
Ezio Ruscelli partiva per andare in guerra e il 4/10/1944 decedeva in
Germania senza lasciare prole, ne' genitori,  ne'  altri  ascendenti,
ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, ne' testamento  alcuno.  -
Che, quindi, ai sensi dell'art. 572 c.c. la successione ab intestato,
avente ad oggetto i sopra specificati beni, si apriva a favore  degli
zii materni e paterni  di  Ezio  Ruscelli,  in  qualita'  di  parenti
prossimi, senza distinzione di linea. - Che, da  ricerche  effettuate
presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Radda in Chianti, risultavano
i seguenti successibili del de cuius: 1) Zii in linea paterna:  Luigi
Ruscelli,  Giovan  Battista  Ruscelli,  Antonio  Ruscelli,   Vincenzo
Ruscelli, Ottavio Ruscelli (nonno  degli  attori  Ruscelli)  e  Maria
Isolina Ruscelli (nonna dell'attrice Carnasciali). 2)  Zii  in  linea
materna: Enrico Pallavicini, Mario Pallavicini, Antonio Pallavicini e
Gina Pallavicini. - Che tra  i  successibili  sopra  menzionati  sono
presenti: a) il  Sig.  Ottavio  Ruscelli,  n.  Radda  in  Chianti  il
18/05/1882 e ivi m. il 2/06/1967, padre di Giotto Ruscelli, n.  Radda
in Chianti l'8/03/1915 e ivi m. il  29/09/1997,  a  sua  volta  padre
degli odierni attori Ruscelli; b) la Sig.ra Maria  Isolina  Ruscelli,
nonna di Carnasciali Ademio (n. Radda in Chianti (SI) il 11/09/1922 e
m. il 26/08/1982),  a  sua  volta  erede  per  testamento  di  Giovan
Battista Ruscelli e padre dell'odierna  attrice  Carnasciali.  -  Che
Ottavio Ruscelli ha continuato a possedere ed utilizzare uti  dominus
i beni del defunto Ezio indicati ai sopradetti numeri 1, 2, 5, 6,  7,
8 e 9, i quali beni sono stati  utilizzati  e  posseduti  ancora  uti
dominus dal di lui figlio ed erede Giotto Ruscelli e poi dai figli ed
eredi di quest'ultimo, ovvero  gli  odierni  attori  Elio  e  Luciano
Ruscelli. - Che Giovan Battista Ruscelli ha continuato fino alla  sua
morte nel 1966 a possedere ed utilizzare uti  dominus  i  locali  del
defunto Ezio indicati ai sopradetti numeri 3 e 4, i quali sono  stati
utilizzati  e  posseduti  ancora  uti  dominus  dal  di  lui   nipote
convivente ed erede per testamento Carnasciali Ademio  (a  sua  volta
nipote  della  sorella  Maria  Isolina,  nonche'  padre  dell'odierna
attrice Carnasciali) fino alla sua morte nell'82. - Che, alla luce di
quanto sopra si ritiene che  i  beni  relitti  da  Ezio  siano  stati
legittimamente ereditati da Ottavio e da Giovan Battista  Ruscelli  e
quindi qualora il Giudice cosi' ritenga, non vi  e'  dubbio  che  gli
odierni attori ne siano proprietari esclusivi. E  difatti  a)  Giovan
Battista Ruscelli ha avuto quale unico erede per testamento  il  Sig.
Ademio Carnasciali, padre dell'odierna  attrice  Carnasciali,  figlia
unica ed unica erede dello stesso; b) Ottavio Ruscelli ha avuto  piu'
eredi, tra i quali Giotto Ruscelli (padre  degli  attori  Luciano  ed
Elio, che ne sono gli unici eredi) che ha usucapito le quote di  ogni
altro eventuale coerede del padre Ottavio, avendo avuto  il  possesso
dei beni in via esclusiva e continuativa per oltre venti  anni  (come
del resto il padre Ottavio prima  di  lui),  come  risulta  dai  vari
contratti di locazione stipulati da Giotto e poi dai di lui figli  ed
odierni ricorrenti Ruscelli. 
  Ove, invece, il Giudicante dovesse ritenere che i beni di Ezio  non
siano stati ereditati tacitamente dagli zii paterni Giovanbattista ed
Ottavio, ma che siano stati meramente utilizzati uti domini,  non  vi
e' dubbio che  gli  odierni  ricorrenti  siano  comunque  proprietari
esclusivi  dei  beni  indicati,   per   averne   usucapito   l'intera
proprieta', avendo, al pari dei propri  danti  causa,  posseduto  gli
stessi pubblicamente, pacificamente ed in via assolutamente esclusiva
per  oltre  venti  anni,  come  da  dichiarazioni  di  terzi  che  si
producono. - Che, comunque, Ottavio e Giotto Ruscelli prima,  nonche'
Elio e Luciano Ruscelli oggi,  sono  gli  unici  ad  avere  accettato
-quantomeno tacitamente- l'eredita' del defunto Ezio, avendo  gestito
ed utilizzato uti domini, sin dal '34, il patrimonio poi  relitto  da
quest'ultimo. -Che nonostante approfondite ricerche presso  l'Ufficio
Anagrafe del Comune di Radda  in  Chianti,  non  e'  stato  possibile
rintracciare tutti  i  numerosissimi  discendenti  della  gia'  folta
platea degli zii in linea materna e paterna del  de  cuius.  Da  tali
ricerche risulta infatti che: 1) i diretti  chiamati  all'eredita'  -
zii in linea paterna e materna - sono tutti  deceduti,  poiche'  nati
tra l'800 ed il '900; 2) molti dei discendenti dei  diretti  chiamati
all'eredita' sono anch'essi deceduti; 3) alcuni  dei  discendenti  di
questi ultimi risultano addirittura emigrati in altri Comuni,  ovvero
all'Estero. - Che, il 08/05/2018 gli attori Ruscelli  provvedevano  a
depositare, presso l'Organismo di  Conciliazione  Forense  di  Siena,
domanda di mediazione (condizione  di  procedibilita'  ai  sensi  del
D.Lgs.  n.  28/2010,  e  ss.  mm.)  nei  confronti  degli   eventuali
successibili di Ezio Ruscelli, alla quale veniva  assegnato  n.  R.G.
162/2018. - Che,  attesa  l'impossibilita'  di  risalire  a  tutti  i
suddetti eventuali successibili  per  rappresentazione,  in  medesima
data, i Sigg.ri Elio e Luciano  Ruscelli  provvedevano  a  depositare
presso l'O.C.F. di Siena istanza al fine di autorizzare  una  proroga
dei termini  della  predetta  procedura  di  mediazione  al  fine  di
procedere con la notificazione per  pubblici  proclami  ex  art.  150
c.p.c. -  Che  la  suddetta  Domanda  di  Mediazione  e  la  relativa
fissazione  del  primo  incontro  venivano  notificati  per  pubblici
proclami ex art. 150 c.p.c. - Che al primo  incontro  di  mediazione,
fissato al 5/11/2018, partecipava anche la Sig.ra Carnasciali al fine
di eccepire di aver maturato il diritto  di  usucapione  sia  in  via
diretta che  iure  ereditatis  in  relazione  ai  seguenti  immobili:
-Abitazione di tipo popolare (Cat. A/4) posta in  Radda  in  Chianti,
Loc. Badia  Montemuto,  piano  T,  contraddistinta  al  N.C.E.U.  del
medesimo Comune al fgl.2, p.lla 49,  sub.6,  graff.  alla  p.lla  50,
sub.4; -Magazzino (Cat. B/8) posto in Radda in  Chianti,  Loc.  Badia
Montemuro, p.S1, contraddistinto al N.C.E.U. del medesimo  Comune  al
fgl.2, p.lla 49, sub.8, graff. alla p.lla 50, sub.6. Con  riguardo  a
tutti gli altri beni immobili ivi descritti,  la  Sig.ra  Carnasciali
confermava che i medesimi sono stati da sempre utilizzati uti  domini
dai Sigg.ri  Ruscelli  e  dai  loro  danti  causa  Giotto  e  Ottavio
Ruscelli. Tutto quanto sopra premesso e rilevato, i Sigg.ri  Ruscelli
Elio  e  Luciano  e  Carnasciali  Paola  come  sopra   rappresentati,
domiciliati e difesi Citano I Chiamati  all'Eredita'  del  Sig.  Ezio
Ruscelli nonche' il Ministero dell'Economia e  delle  Finanze-Agenzia
del Demanio, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, in  50129  Firenze,
Via degli Arazzieri 4, a comparire davanti  al  Tribunale  Civile  di
Siena, ivi con sede in  Via  Camollia  85,  Giudice  designando,  per
l'udienza del 27 Ottobre 2020, ore di rito, con invito a  costituirsi
entro  20  giorni  prima   dell'udienza   di   comparizione   e   con
l'avvertimento  che  la  mancata  costituzione  entro  detto  termine
comporta le decadenze ex artt. 38 e 167 cpc e che, in caso di mancata
costituzione, si  procedera'  in  loro  contumacia,  per  ivi  sentir
accogliere le  seguenti  Conclusioni  Voglia  l'Ecc.mo  Tribunale  di
Siena, contrariis rejectis, ed accertati i fatti di cui in narrativa:
1)Accertare e dichiarare che gli attori Ruscelli sono proprietari  in
via esclusiva dei seguenti: fabbricati posti in Radda in Chianti Loc.
Badia Montemuro e contraddistinti al N.C.E.U.  del  medesimo  Comune:
bottega (Cat. C/1), p.T, al fgl. 2,  p.lla  49,  sub.7,  graff.  alla
p.lla 50, sub.5; magazzino (Cat. B/8) p.S1,  al  fgl.  2,  p.lla  49,
sub.5, graff. alla p.lla  50,  sub.3;  -terreni  posti  in  Radda  in
Chianti e contraddistinti al C.T. del medesimo  Comune:  al  fgl.  1,
p.lla 1, b. ceduo; al fgl. 1, p.lla 20, b. ceduo; al  fgl.  2,  p.lla
33, sem. arbor.; al fgl. 2, p.lla 182, b. ceduo; al fgl. 5, p.lla 13,
b. ceduo. In tesi, perche' i suddetti beni, relitti da Ezio Ruscelli,
sono stati tacitamente ereditati  e/o  usucapiti  dallo  zio  paterno
Ottavio Ruscelli e da questi trasmessi per eredita' ai di lui  figli,
tra i quali Giotto Ruscelli (padre  degli  attori  Ruscelli)  che  ha
usucapito la integrale proprieta' dei beni suindicati  ex  art.  1158
c.c. per  possesso  ultraventennale  esclusivo  e  pacifico;  e  che,
pertanto,  gli  odierni  attori  Ruscelli  sono  proprietari  in  via
esclusiva dei predetti beni indicati,  in  qualita'  di  unici  eredi
dell'usucapiente Giotto Ruscelli; In ipotesi, perche'  i  detti  beni
relitti da Ezio Ruscelli sono stati tacitamente ereditati  dallo  zio
paterno Ottavio Ruscelli e da questi trasmessi per eredita' ai di lui
figli, tra cui Giotto Ruscelli, padre degli attori Ruscelli, i  quali
hanno acquisito per  usucapione  la  integrale  proprieta'  dei  beni
suindicati  ex  art.  1158  c.c.,  in  virtu'   del   loro   possesso
ultraventennale esclusivo e pacifico; In ulteriore ipotesi,  che  gli
odierni  attori  Ruscelli,  unici  eredi  di  Giotto  Ruscelli,  sono
proprietari in via esclusiva dei  beni  summenzionati  in  virtu'  di
possesso esclusivo e pacifico ultraventennale ex art. 1158  c.c.,  ed
anzi  risalente  al  1944  (anno  di  morte  di  Ezio  Ruscelli),  in
considerazione della unione del loro possesso  a  quello,  valido  ai
fini della usucapione, del padre Giotto e del nonno Ottavio Ruscelli,
zio ed erede di Ezio Ruscelli.  2)  Accertare  e  dichiarare  che  la
Sig.ra Carnasciali e' proprietaria in via esclusiva dei seguenti beni
posti in Radda in Chianti Loc. Badia Montemuro e  contraddistinti  al
N.C.E.U. del medesimo Comune al fgl. 2: Abitazione di  tipo  popolare
(Cat. A/4), p.T., p.lla 49,  sub.6,  graff.  alla  p.lla  50,  sub.4;
Magazzino (Cat. B/8) p.S1, p.lla 49, sub.8,  graff.  alla  p.lla  50,
sub.6. In tesi, perche' i detti beni, relitti da Ezio Ruscelli,  sono
stati  tacitamente  ereditati  e/o  usucapiti   dallo   zio   paterno
Giovanbattista Ruscelli  e  da  lui  trasmessi,  per  testamento,  in
eredita' al nipote della sorella Maria Isolina Ruscelli,  Carnasciali
Ademio, del quale l'odierna attrice e' figlia unica ed  unica  erede;
In ipotesi, in virtu' di  usucapione  ex  art.  1158  c.c.,  giacche'
l'attrice Carnasciali ha mantenuto il  possesso  ultraventennale  dei
suddetti beni in via esclusiva, pacifica ed ininterrotta. 3) Ordinare
al competente Conservatore dei  RR.II.  di  Siena  di  effettuare  le
conseguenti trascrizioni e volturazioni,  con  espressa  dispensa  da
ogni responsabilita' al riguardo. 4)In  ogni  caso  con  vittoria  di
spese, competenze ed onorari di causa. Con ogni piu' ampia riserva di
deduzioni,  precisazioni,  produzioni  e  richieste  anche   in   via
istruttoria, in ordine all'atteggiamento processuale  ed  alla  linea
difensiva che  verra'  tenuta  dai  convenuti.  Salvis  Juribus  Elio
Ruscelli Luciano Ruscelli  Paola  Carnasciali  Avv.  Federica  Barone
Bombagli Avv. Gabriele Cresti.  Tribunale  Ordinario  di  Siena  R.G.
2019/929. 
  Il Presidente Letta l'istanza proposta da  Elio  Ruscelli,  Luciano
Ruscelli Carnasciali Paola; visto il parere favorevole  espresso  dal
P.M. ritenuto sussistere i  presupposti  di  legge  per  disporre  la
notificazione  per  pubblici  proclami,  stante  la  difficolta'   di
identificare alcuni  dei  soggetti  ai  quali  l'atto  dovra'  essere
notificato; visto l'art. 150 c.p.c. Autorizza Elio  Ruscelli  Luciano
Ruscelli  Carnasciali  Paola  a  procedere  alla  notificazione   per
pubblici proclami ex art. 150 co.3  c.p.c.  Siena,  25/05/2020  Dott.
Roberto Carrelli Palombi. 

                    avv. Federica Barone Bombagli 
                        avv. Gabriele Cresti 

 
TX20ABA5309
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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