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Errata corrige
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Ad istanza del prof. Franco Bassi ed altri e' stato notificato il 22giugno 2000 un ricorso rg.n. 1026/00 che qui si riassume: i ricorrenti, difesi dall'avv. Francesco Paolucci hanno impugnato l'art. 21 dello Statuto dell'Universita' di Parma di cui al decreto rettorale 27 marzo 2000 contro l'Università di Parma e altri anche controinteressati, per i seguenti motivi: a) violazione di legge per violazione dell'art. 95, comma 4, D.P.R. n. 382/1980 in relazione all'art. 16, comma 4, lettera b) della legge statale n. 168/1989 in relazione all'art. 33 u.c. della Costituzione, in quanto dei consigli di facolta' dovevano far parte soltanto tre rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo e non tutti i ricercatori. b) violazione del principio costituzionale di cui all'art. 97 della costituzione e dei principi in tema di organizzazione universitaria eccesso di potere per illogicita' e contraddittorietà. Per questi motivi i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento in parte qua della norma previa sospensiva. Il 25 luglio 2000 e' stata disposta dal TAR l'integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami. Avv. Francesco Paolucci. B-806 (A pagamento).