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Errata corrige
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Decreto di asservimento ed occupazione temporanea per metanodotto allacciamento Comune di Ferrara Prima Presa DN 200 (8") D.P. 75 BAR - Ditta 3 Comune di Ferrara Citta' Patrimonio dell'Umanita' Determinazione n. DD-2020-704 esecutiva dal 06/05/2020 Protocollo Generale n. PG-2020-45159 del 06/05/2020 Proposta n.: P023.4.0.0-2020-243 Settore OO.PP. - Patrimonio Servizio Amministrativo OO.PP. - Espropri Il Dirigente del Servizio Amministrativo OO.PP. ed Espropri VISTO - l'art. 6 L.R. n. 37 del 19/12/2002 omissis; - l'articolo 42 della Costituzione omissis; - la legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis; - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 omissis; - il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 omissis; - il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 omissis; - l'istanza della Societa' SNAM Rete Gas del 19 giugno 2018 omissis; - che ARPAE (Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia) con determina del 18/06/2019, omissis, ha emanato Autorizzazione Unica ex artt. 52 quater/sexies, D.P.R. 327/2001 omissis; - che ARPAE in data 04.12.2019 ha trasmesso con PEC, l'atto di autorizzazione di cui sopra al Comune di Ferrara omissis; - che la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A., omissis, ha inoltrato istanza di imposizione di servitu' ed occupazione temporanea con determinazione urgente delle indennita' provvisorie, ex artt. 22 e 52 sexies ed ex art. 52 octies - DPR 08/06/2001 n. 327 ss.mm.ii., omissis; - l'elenco delle ditte proprietarie dei terreni trasmesso con pec dalla Societa' SNAM omissis, con le quali a tutt'oggi non ha definito un accordo per la costituzione di servitu' di metanodotto; - l'art. 6 comma 1/bis della L.R. n. 37/2002 e ss.mm.ii., l'art. 52/sexies comma 2 del DPR. 327/01 e ss.mm.ii, in base ai quali le funzioni amministrative in materia di infrastrutture energetiche, che per dimensioni o per estensione hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale, sono esercitate dal Comune; TENUTO CONTO - che il Comune di Ferrara - Ufficio Espropri in data 10 dicembre 2019, PG 154499 ha avviato gli adempimenti previsti dalla normativa, ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 37 del 19 dicembre 2002, omissis; - che in data 13 gennaio 2020, PG 3997, la ditta Bonazzi Angelo ha inoltrato in parte osservazioni omissis; - che in data 14 gennaio 2020, PG 4735, si inviavano tramite PEC alla Societa' SNAM Rete Gas S.p.A., le osservazioni pervenute dai proprietari delle aree omissis; - che la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. con Prot. INGCOS/INCENOR/047/MAD del 25 febbraio 2020, protocollata dal Comune di Ferrara in data 26 febbraio 2020 con PG 25423 e 25546, dava riscontro alle osservazioni presentate omissis; - che con nota PEC, PG 28628 in data 04 marzo 2020, l'Ufficio Espropri chiedeva a SNAM Rete Gas S.p.A. precisazioni in merito ai criteri di stima delle indennita' di asservimento e di occupazione temporanea inviate; - che la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. omissis, trasmetteva una nuova relazione che integrava e sostituiva la precedente, precisando altresi' che i criteri di stima della servitu', sono redatti conformemente a quanto previsto dall'art. 44 del DPR 327/2001; - che la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. con nota PEC, Prot INGCOS/INCENOR/0084/PIZ in data 25 marzo 2020, recepita dal Comune di Ferrara in data 30.03.2020 PG 36305, trasmetteva l'aggiornamento del piano particellare omissis; - che le aree oggetto di servitu' e occupazione temporanea con proprietario e dati catastali relativi alla Ditta 3 sono: BONAZZI ANGELO omissis; totale indennita' provvisoria di servitu' di passo per metanodotto € 5.628,75; Per l'area distinta al C.T. Comune di Ferrara: Servitu' di passo per metanodotto e occupazione temporanea sul Foglio 154 Mappale 18 per mq. 451 e Mappale 34 per mq. 1.050; - che la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. con la succitata nota del 23 dicembre 2019 motivava e dichiarava che: "L'opera ha carattere di urgenza omissis. CONSIDERATO - che l'opera, compresa nella rete regionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 164/2000, e' necessaria per garantire il trasporto dei quantitativi di gas naturale richiesti, omissis; - che, ai sensi dell'art. 52 sexies del Testo Unico Espropri, ARPAE ha emanato le autorizzazioni uniche, omissis; - che la dichiarazione di pubblica utilita' e il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla data del 26/11/2024; - che e' necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta omissis; - che la costituzione della servitu' di passo e' imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza, necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta, omissis; - che le indennita' proposte dalla Societa' istante per la costituzione di servitu' di passo a favore della Ditta proprietaria, omissis, sono coerenti con i valori venali dei terreni nel Comune di Ferrara. D E T E R M I N A - che le premesse fanno parte integrante del presente atto e si intendono integralmente approvate; - in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. e per le motivazioni in premessa indicate, l'indennita' provvisoria di asservimento omissis; - di dare atto che ai sensi dell'art. 20.4 TUE, il presente atto che determina in via provvisoria la misura dell'indennita' e' notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili. DECRETA Articolo 1 Di disporre a favore della Societa' SNAM Rete Gas S.p.A., omissis, la servitu' di passo per metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni in Comune di Ferrara, omissis: - Ditta 3 - Per l'area distinta al C.T. Comune di Ferrara: Servitu' di passo per metanodotto e occupazione temporanea sul Foglio 154 Mappale 18 per mq. 451 e Mappale 34 per mq. 1.050. BONAZZI ANGELO omissis; totale indennita' provvisoria di servitu' di passo per metanodotto € 5.628,75; Nel citato piano particellare omissis. Articolo 2 L'asservimento dei terreni, disposto sotto la condizione sospensiva omissis, prevede quanto segue: - una servitu' di passo per metanodotto sulla strada esistente denominata INTERPODERALE omissis; - di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori omissis; - l'inamovibilita' delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, omissis; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; - i danni prodotti alle cose, omissis; - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi. Articolo 3 L'indennita' provvisoria per la servitu' di passo per metanodotto sui terreni, e' stata determinata in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico Espropri, omissis. L'indennita' calcolata, qualora sia corrisposta a chi non eserciti un'impresa commerciale, omissis. Se l'indennita' viene corrisposta a chi esercita un'impresa commerciale omissis. Articolo 4 Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Societa' SNAM Rete Gas S.p.A., omissis. Articolo 5 La Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. provvede alla notifica del presente decreto omissis. Articolo 6 I tecnici incaricati dalla Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, omissis. La Societa' SNAM Rete Gas S.p.A, sara' tenuta a trasmettere copia del verbale di immissione in possesso a questa Amministrazione omissis. La stessa Societa', sara' inoltre tenuta a trasmettere copia del verbale di immissione in possesso all'Ufficio dei Registri Immobiliari omissis. Articolo 7 La Ditta proprietaria dei terreni, oggetto del presente decreto, nei (30) trenta giorni successivi all'immissione in possesso, puo' comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione, omissis l'accettazione dell'indennita' di servitu' di passo per metanodotto. Questa Amministrazione ricevuta dalla Ditta proprietaria la comunicazione di accettazione dell'indennita' omissis, disporra' l'atto affinche' la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di (60) sessanta giorni. Articolo 8 In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria omissis, questa Amministrazione con propria determinazione ordinera' alla Societa' SNAM Rete Gas S.p.A il deposito dell'indennita' omissis. Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria che non condivida l'indennita' provvisoria proposta con il presente decreto puo': - ai sensi dell'articolo 21 comma 3 omissis; - non avvalersi di un tecnico di fiducia; omissis. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, omissis. Articolo 9 Al fine della realizzazione del metanodotto, la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni due omissis. Articolo 10 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica omissis. Allegati: omissis Dispositivo Atto 06/05/2020 Patrizia Blasi TX20ADC4669