Avviso di rettifica
Errata corrige
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Decreto di asservimento ed occupazione temporanea per metanodotto allacciamento Comune di Ferrara Prima Presa DN 200 (8") D.P. 75 BAR - Ditta 2 Comune di Ferrara Citta' Patrimonio dell'Umanita' Determinazione n. DD-2020-698 esecutiva dal 05/05/2020 Protocollo Generale n. PG-2020-44723 del 05/05/2020 Proposta n.: P023.4.0.0-2020-239 Settore OO.PP. - Patrimonio Servizio Amministrativo OO.PP. - Espropri Il Dirigente del Servizio Amministrativo OO.PP. ed Espropri VISTO - l'art. 6 L.R. n. 37 del 19/12/2002 omissis; - l'articolo 42 della Costituzione omissis; - la legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis; - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 omissis; - il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, omissis; - il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 omissis; - l'istanza della Societa' SNAM Rete Gas del 19 giugno 2018 omissis; - che ARPAE (Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia) con determina del 18/06/2019, PG. DET-AMB-2019-2958, parzialmente rettificata con atto PG. DET-AMB-2019-5484 del 27/11/2019, ha emanato Autorizzazione Unica ex artt. 52 quater/sexies, D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. omissis; - che ARPAE in data 04.12.2019 ha trasmesso con PEC, l'atto di autorizzazione di cui sopra al Comune di Ferrara omissis; - che la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A., omissis ha inoltrato istanza di imposizione di servitu' ed occupazione temporanea con determinazione urgente delle indennita' provvisorie, ex artt. 22 e 52 sexies ed ex art. 52 octies - DPR 08/06/2001 n. 327 ss.mm.ii. omissis; - l'elenco delle ditte proprietarie dei terreni trasmesso con pec dalla Societa' SNAM, omissis; - l'art. 6 comma 1/bis della L.R. n. 37/2002 e ss.mm.ii., l'art. 52/sexies comma 2 del DPR. 327/01 e ss.mm.ii. omissis; TENUTO CONTO - che il Comune di Ferrara - Ufficio Espropri in data 10 dicembre 2019, PG 154499 ha avviato gli adempimenti previsti dalla normativa, ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 37 del 19 dicembre 2002, omissis; - che non sono pervenute osservazioni da parte della Ditta Terna - S. Alberto; - che la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. omissis, inviava la relazione di stima delle indennita' di asservimento e di occupazione temporanea e contestualmente ribadiva l'urgenza e l'indifferibilita' dell'opera; - che con nota PEC, PG 28628 in data 04 marzo 2020, l'Ufficio Espropri chiedeva a SNAM Rete Gas S.p.A. precisazioni in merito ai criteri di stima delle indennita' di asservimento e di occupazione temporanea inviate; - che la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. omissis, trasmetteva una nuova relazione che integrava e sostituiva la precedente, precisando altresi' che i criteri di stima della servitu', sono redatti conformemente a quanto previsto dall'art. 44 del DPR 327/2001; - che la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. omissis, trasmetteva l'aggiornamento del piano particellare di cui all'istanza Prot n. 323 del 23.12.2019; - che le aree oggetto di servitu' e occupazione temporanea con i relativi proprietari e dati catastali relativi alla Ditta 2 sono: TERNA S.P.A. - C.F. 05779661007 omissis; totale indennita' provvisoria per servitu' di metanodotto € 11.430,00 S. ALBERTO S.R.L. - C.F. 02439150398 omissis; totale indennita' provvisoria per occupazione temporanea € 4.516,56 Per l'area distinta al C.T. Comune di Ferrara: Servitu' di metanodotto sul Foglio 156 Mappale 181 per mq. 10.124, Mappale 179 per mq. 1.184 e Mappale 189 per mq. 122; Occupazione temporanea sul Foglio 156 Mappale 181 per mq. 7.515, Mappale 179 per mq. 794 e Mappale 189 per mq. 55. - che la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. con la succitata nota del 23 dicembre 2019 motivava e dichiarava che: "L'opera ha carattere di urgenza omissis. CONSIDERATO - che l'opera, compresa nella rete regionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 164/2000, e' necessaria per garantire il trasporto dei quantitativi di gas naturale richiesti, omissis; - che, ai sensi dell'art. 52 sexies del Testo Unico Espropri, ARPAE ha emanato le autorizzazioni uniche, PG DET-AMB-2019-2958 del 18/06/2019 e PG DET-AMB-2019-5484 del 27/11/2019 omissis; - che la dichiarazione di pubblica utilita' e il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla data del 26/11/2024; - che e' necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza interruzioni su tutti i terreni interessati, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto; - che la costituzione della servitu' di metanodotto e' imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza, omissis; - che le indennita' proposte dalla Societa' istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitu' di metanodotto a favore della Ditta proprietaria, omissis, sono coerenti con i valori venali dei terreni nel Comune di Ferrara. D E T E R M I N A - che le premesse fanno parte integrante del presente atto e si intendono integralmente approvate; - in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. omissis; - di dare atto che ai sensi dell'art. 20.4 TUE, il presente atto che determina in via provvisoria la misura dell'indennita' e' notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili. DECRETA Articolo 1 Di disporre a favore della Societa' SNAM Rete Gas S.p.A., omissis la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni in Comune di Ferrara, omissis: Ditta 2 - Per l'area distinta al C.T. Comune di Ferrara: Servitu' di metanodotto sul Foglio 156 Mappale 181 per mq. 10.124, Mappale 179 per mq. 1.184 e Mappale 189 per mq. 122; Occupazione temporanea sul Foglio 156 Mappale 181 per mq. 7.515, Mappale 179 per mq. 794 e Mappale 189 per mq. 55. TERNA S.P.A. - C.F. 05779661007 omissis; totale indennita' provvisoria per servitu' di metanodotto € 11.430,00; S. ALBERTO S.R.L. - C.F. 02439150398 omissis; totale indennita' provvisoria per occupazione temporanea € 4.516,56. Nel citato piano particellare omissis. Articolo 2 L'asservimento dei terreni, disposto sotto la condizione sospensiva che siano ottemperati da parte della SNAM Rete Gas S.p.A. gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6 del presente provvedimento, prevede quanto segue: la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondita' di circa metri 1 (uno), omissis; - l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di metri 13,50 (tredici e cinquanta) dall'asse della tubazione, omissis; - di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori omissis; - l'inamovibilita' delle tubazioni, dei manufatti, omissis; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; - i danni prodotti alle cose, omissis; - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi. Articolo 3 Le indennita' provvisorie per la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico Espropri, conformemente all'articolo 44, e all'art. 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, omissis. Le indennita' calcolate, qualora siano corrisposte a chi non eserciti un'impresa commerciale, omissis. Se le indennita' vengono corrisposte a chi esercita un'impresa commerciale, omissis. Sono escluse dal regime fiscale dell'Art. 35 del T.U.E. le indennita' di occupazione temporanea, omissis. Articolo 4 Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti Uffici omissis. Articolo 5 La Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. provvede alla notifica del presente decreto ai sensi dell'art. 23.1 lettera g) del T.U.E. n. 327/01 omissis. Articolo 6 I tecnici incaricati dalla Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, omissis. La Societa' SNAM Rete Gas S.p.A, sara' tenuta a trasmettere copia del verbale di immissione in possesso a questa Amministrazione omissis. La stessa Societa', sara' inoltre tenuta a trasmettere copia del verbale di immissione in possesso all'Ufficio dei Registri Immobiliari omissis. Articolo 7 La Ditta proprietaria dei terreni, oggetto del presente decreto, nei (30) trenta giorni successivi all'immissione in possesso, puo' comunicare omissis l'accettazione delle indennita' di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa Amministrazione ricevuta dalla Ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennita' di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea, omissis, disporra' l'atto affinche' la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di (60) sessanta giorni. Articolo 8 In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennita' provvisorie di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, omissis, questa Amministrazione con propria determinazione ordinera' alla Societa' SNAM Rete Gas S.p.A il deposito delle indennita' omissis. Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria che non condivida le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': - ai sensi dell'articolo 21 comma 3 e seguenti del Testo Unico Espropri, omissis; - non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive omissis. Articolo 9 Al fine della realizzazione del metanodotto, la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso omissis. Articolo 10 Per lo stesso periodo di due anni e' dovuta alla Ditta proprietaria superficiaria dei terreni, l'indennita' di occupazione temporanea e danni omissis. Articolo 11 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. omissis. Allegati: omissis Dispositivo Atto 05/05/2020 Patrizia Blasi TX20ADC4675