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Fusione transfrontaliera, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 108 del 30.05.2008, per incorporazione tra Cremofin S.r.l., societa' costituita ai sensi del diritto italiano (Cremofin o Societa' Incorporante) e Ci-Erre Lux S.A., societa' costituita ai sensi del diritto lussemburghese (Lux o Societa' Incorporanda) I. Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera. Cremofin S.r.l. una societa' a responsabilita' limitata costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in via Ghiarone 36, 41014 Castelvetro di Modena (MO), numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Modena e partita IVA 01598040366, capitale sociale pari ad Euro 2.500.000,00 interamente versato, (la Societa' Incorporante) e la societa' Ci-Erre Lux S.A., societe' anonyme di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo, Rue d'Esch 412F L-2086, iscritta al registro delle imprese del Gran Ducato di Lussemburgo al n. B 61674 con capitale sociale pari a Euro 309.874,14 interamente versato (la Societa' Incorporanda). II. Modalita' di esercizio del diritto dei creditori. I creditori della Societa' Incorporante che vantino un credito anteriore alla iscrizione del progetto comune di fusione transfrontaliera presso il Registro delle Imprese di Modena ai sensi dell'art. 2501 ter del codice civile, hanno diritto di fare opposizione alla fusione ai sensi dell'art. 2503 del codice civile entro trenta giorni della iscrizione della delibera di fusione presso il Registro delle Imprese di Modena. I creditori della Societa' Incorporanda che vantino un credito certo sorto prima della pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera al Registro delle Imprese del Gran Ducato di Lussemburgo possono presentare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera al Registro delle Imprese del Gran Ducato di Lussemburgo. III. Modalita' di esercizio dei diritti dei soci di minoranza. Con riferimento alla Societa' Incorporante i signori soci hanno diritto di prendere visione del progetto comune di fusione transfrontaliera ai sensi dell'art. 2501 septies del codice civile. La fusione in ogni caso sara' deliberata dall'assemblea straordinaria della Societa' Incorporante ai sensi dell'art. 2502 del codice civile. I soci di Cremofin che non concorrano all'adozione della deliberazione sulla fusione saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso ad essi spettante ai sensi dell'art. 2437, comma 1, del codice civile. Con riferimento alla Societa' Incorporanda non esistono soci di minoranza poiche' l'intero capitale sociale della Societa' Incorporanda e' detenuto dalla Societa' Incorporante. IV. Disponibilita' di informazioni sulla fusione Ulteriori e piu' dettagliate informazioni sulla fusione sono gratuitamente messe a disposizione degli aventi diritto presso le sedi delle societa' che partecipano alla fusione transfrontaliera. Cremofin S.r.l. - L'amministratore unico Illias Aratri TX19AAB12827