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Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/2003 (il "Codice della Privacy") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. CR Volterra 2 SPV S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data 10 luglio 2013 ha sottoscritto con Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. ("CR Volterra"), un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il "Contratto di Cessione"). Ai sensi del Contratto di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto e in blocco da CR Volterra, con efficacia economica dalle ore 00.01 del 1 luglio 2013, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, e a ogni altro titolo) derivanti da contratti di mutuo garantiti da ipoteca su beni immobili (i "Contratti di Mutuo"), che alle ore 23:59 del 30 giugno 2013 (la "Data di Valutazione") soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (i "Crediti"): (i) siano stati concessi esclusivamente da CR Volterra in qualita' di soggetto mutuante; (ii) siano stati erogati tra il 1 gennaio 2002 (incluso) ed il 30 aprile 2013 (incluso); (iii) siano disciplinati dalla legge della Repubblica Italiana; (iv) siano stati interamente erogati e non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; (v) i cui relativi debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo e/o frazionamento) siano persone fisiche residenti, alla Data di Valutazione, in Italia e non siano, alla Data di Valutazione, dipendenti o parti correlate di CR Volterra, intendendosi per tali i soggetti di cui al Titolo V, Capitolo 5, Sezione I delle "Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche" (Circolare numero 263 del 27 dicembre 2006, come successivamente modificata ed integrata); (vi) siano garantiti da un'ipoteca: (a) di primo grado economico intendendosi per tale: 1) un'ipoteca di primo grado; ovvero 2) un'ipoteca di grado successivo al primo rispetto alla quale siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; ovvero (b) costituita su un bene immobile gia' gravato da ipoteca di grado precedente a garanzia di un credito nei confronti del medesimo debitore che soddisfa i presenti criteri e che viene pertanto contestualmente ceduto nell'ambito della presente operazione; ovvero (c) di secondo grado economico. (vii) derivino da Contratti di Mutuo che prevedano: (a) un tasso di interesse contrattuale fisso non inferiore al 4,500%; o (b) un tasso di interesse contrattuale variabile parametrato all'Euribor a tre mesi, ovvero all'Euribor a sei mesi ovvero al tasso BCE (Banca Centrale Europea), come eventualmente arrotondato ai sensi del relativo Contratto di Mutuo, e (c) nel caso prevedano un limite massimo al tasso d'interesse applicabile (tasso cap), questo non risulti inferiore al 4,252%; con esclusione dei Contratti di Mutuo che prevedano alla Data di Valutazione una qualsiasi opzione di variazione della tipologia fisso/variabile o dell'indice di riferimento o della maggiorazione ancora esercitabile dai relativi debitori; (viii) il cui piano di ammortamento sia: (a) alla "francese" (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse variabile, cosi' come rilevabile alla data di stipula del Contratto di Mutuo o dell'ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento); ovvero (b) preveda il pagamento di una rata costante e abbia una durata variabile (entro determinati limiti di durata massima); (ix) prevedano un rimborso mediante la corresponsione di rate mensili, trimestrali o semestrali; (x) le cui rate siano denominate e corrisposte in euro e il relativo Contratto di Mutuo non contenga previsioni che ne permettano la conversione in una valuta diversa dall'euro; (xi) il cui pagamento delle relative rate sia effettuato (a) mediante addebito automatico sul conto corrente del debitore (ivi inclusi i pagamenti mediante R.I.D. - Rimessa Interbancaria Diretta), ovvero (b) per cassa; (xii) non siano Contratti di Mutuo (a) classificabili come "in sofferenza", "incagliati" o "ristrutturati" (nel significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 - Matrice dei Conti) ovvero (b) classificati in precedenza come "in sofferenza"; (xiii) siano Contratti di Mutuo in relazione ai quali nessuna rata scaduta non sia stata pagata dal relativo debitore da piu' di 30 giorni; (xiv) in relazione ai quali il relativo debitore non stia beneficiando di un periodo di sospensione del pagamento delle rate; (xv) in relazione ai quali il relativo debitore non abbia aderito alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 ("Decreto Tremonti") convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e non benefici della convenzione stipulata tra l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei Consumatori in data 18 dicembre 2009 (il c.d. "Piano Famiglie"), come successivamente modificata e/o integrata; (xvi) rispetto ai quali almeno una rata (comprensiva di una componente capitale) sia scaduta e sia stata pagata; (xvii) la cui data di scadenza dell'ultima rata sia successiva al 31 dicembre 2013; (xviii) il cui importo erogato sia inferiore o uguale ad Euro 1.500.000,00; (xix) il cui debito residuo in linea capitale risulti: (a) maggiore o uguale ad Euro 2.869,86; o (b) inferiore ad Euro 1.284.573,73; (xx) non siano stati stipulati o conclusi (come indicato nel relativo Contratto di Mutuo) ai sensi: (a) di qualsiasi legge o normativa (anche regionale e/o provinciale) che preveda la concessione di: (1) contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui "agevolati" o "convenzionati"); (2) contributi pubblici di qualsivoglia natura; (3) previsioni normative di agevolazione, riduzioni o sconti in favore dei relativi debitori, datori di ipoteca o eventuali altri garanti riguardo al capitale e/o agli interessi; (b) degli articoli 43, 44 e 45 del Testo Unico Bancario (cd. "credito agrario e peschereccio"); (xxi) non siano assistiti da una garanzia sussidiaria rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. "Confidi"); (xxii) non abbiano costituito oggetto di precedenti operazioni di cartolarizzazione da parte di CR Volterra; (xxiii) il cui codice identificativo del mutuo (come indicato nelle quietanze di pagamento) non corrisponda ad uno dei seguenti: 0601300002940; 0602500004194; 0604900004688; 0607200005241; 0602500005697; 0601200005703; 0602500005781; 0606900006205; 0607900006691; 0602500007086; 0606700007106; 0602500007143; 0607600007263; 0601100007344; 0605100007452; 0601200007530; 0602800007635; 0606900007778; 0607700008058; 0601200008120; 0607100008200; 0604500008215; 0606900008236; 0601500008345; 0604000008687; 0606700009135; 0609200009197; 0607700009931; 0606600010590; 0602500011009; 0601400011033; 0606700011107; 0605300011289; 0601400011406; 0602500011463; 0608700011857; 0605100011873; 0609700012217; 0606200013052; 0608400013279; 0604000013454; 0606900013913; 0606900013913; 0605300014315; 0605100014569; 0601200015953; 0608700016109; 0606670105900; 0602570110090; 0601470110330; 0606770111070; 0605370112890; 0608270113220; 0601470114060; 0602570114630; 0608770118570; 0605170118730; 0609770122170; 0606270130520; 0608470132790; 0604070134540; 0606970139130; 0606970139130; 0605370143150; 0601370294000; 0602570419400; 0604970468800; 0607270524100; 0602570562003; 0602570569700; 0601270570300; 0602570578100; 0606970620500; 0607970669100; 0602570708600; 0606770710600; 0602570714300; 0607670726300; 0601170734400; 0605170745200; 0601270753000; 0602870763500; 0606970777800; 0607770805800; 0601270812000; 0609770814300; 0607170820000; 0604570821500; 0606970823600; 0601570834500; 0604070868700; 0606770913500; 0609270919700; 0607770993100; 0602590562003; 0609790814300; 0606700008912; 0607200010661; 0609200011514; 0600100015283; 0600100016467; 0600100016467; 0600100016467; 0600100016534; 0609200016561; 0605300016601; 0605300016601; 0606700016616; 0607200016619; 0600100016620; 0605300016627; 0600100012773; 0604800013920; 0604800016349. A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono (i) tutti i crediti per rimborso delle rate in conto capitale dovute alla Data di Valutazione (comprese le eventuali rate in conto capitale scadute e non pagate a tale data); (ii) tutti i crediti per pagamento delle rate in conto interessi (comprese le eventuali rate in conto interessi scadute e non pagate a tale data); (iii) ogni altro diritto e pretesa in relazione al pagamento di qualsiasi altro importo (inclusi gli interessi di mora) dovuto in relazione ai Contratti di Mutuo; (iv) ogni importo dovuto in relazione alle garanzie e alle polizze assicurative che assistono i Contratti di Mutuo. Sono espressamente esclusi dalla cessione soltanto gli importi dovuti a CR Volterra a titolo di commissione di incasso di ogni singola rata del relativo Contratto di Mutuo, le spese di spedizione della corrispondenza e le spese connesse ai servizi accessori richiesti dal relativo debitore. Ai sensi del Contratto di Cessione sono altresi' trasferite alla Societa', ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, come previsto dal comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dell'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutte le garanzie, reali e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti, ad esclusione soltanto delle "fideiussioni omnibus" e delle garanzie generiche rilasciate dal relativo debitore in relazione a una pluralita' di debiti esistenti nei confronti di CR Volterra. La Societa' ha conferito incarico a CR Volterra ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, commi 3(c) e 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a CR Volterra ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge, salvo eventuali diverse indicazioni che potranno essere fornite ai debitori ceduti dalla Societa' e/o da CR Volterra. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a CR Volterra 2 SPV S.r.l., presso la sede legale in Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano; Fax: 0438 360962 e/o a CR Volterra, Piazza dei Priori, 16/18, 56048 Volterra (Pisa) e, in particolare, presso ciascuna filiale che gestisce il rapporto di mutuo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy La cessione dei Crediti da parte di CR Volterra alla Societa', ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia (con le esclusioni sopra individuate) e titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento alla Societa' dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti. La Societa' e' dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l'informativa di cui all'art. 13 del Codice della Privacy. La Societa', in qualita' di titolare del trattamento, nonche' CR Volterra, nominata dalla Societa' quale responsabile del trattamento, tratteranno i Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto del Codice della Privacy. In particolare, la Societa' trattera' i Dati Personali per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione), all'emissione di titoli da parte della societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti e, piu' in generale, per la realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione dei Crediti ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario. La Societa', inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito delle attivita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalita' strettamente legate all'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio' legittimate dalla legge. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria per realizzare l'operazione di cessione dei Crediti e di loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse. La Societa' precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi intercorsi tra le parti, la documentazione relativa ai singoli Crediti non e' stata trasferita materialmente alla Societa' ma e' rimasta presso CR Volterra, che continuera' a svolgere le attivita' di gestione, amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti oggetto di cessione. In relazione alle finalita' indicate, il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. Per le finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale alla CR Volterra e alla Societa', a societa' controllate e societa' collegate a queste, nonche' a societa' di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, societa' e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. L'art. 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere di verificare i dati personali che li riguardano e, eventualmente, correggerli o cancellarli oppure opporsi ad un loro particolare utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti dal Codice della Privacy. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy a CR Volterra 2 SPV S.r.l., presso la sede legale in Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano; Fax: 0438 360962 e/o a CR Volterra, Piazza dei Priori, 16/18, 56048 Volterra (Pisa) e, in particolare, presso ciascuna filiale che gestisce il rapporto di mutuo. Conegliano (Treviso), 10 luglio 2013 CR Volterra 2 SPV S.r.l. - L'amministratore unico Odda Bertorelli T13AAB9448