TAR LAZIO

(GU Parte Seconda n.152 del 23-12-2010)

  Con  ricorso   notificato   al   Ministero   dell'Interno   ed   ai
controinteressati iscritto  al  n.  8092/08  davanti  al  TAR  Lazio,
Sezione I ter, il dott. Sergio  Mazzia  rapp.to  e  difeso  dall'avv.
Adriano Casellato presso il quale e' elette  dom.to  in  Roma,  viale
Regina Margherita n. 290, ha impugnato la delibera del  Consiglio  di
amministrazione   per   gli   affari   concernenti    il    personale
dell'amministrazione  civile   dell'interno   25   giugno   2003   di
approvazione della graduatoria dello scrutinio per merito comparativo
per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla  qualifica
di viceprefetto con decorrenza 1° gennaio 2007. Con  atto  di  motivi
aggiunti depositato il 16 aprile 2009 il ricorrente ha impugnato  gli
atti del procedimento per l'ammissione al  corso  di  formazione  per
l'accesso  alla  stessa  qualifica  con  decorrenza  1°  giugno  2008
deducendo illegittimita'  derivata,  violazione  artt.  7,  8  e  16,
decreto legislativo n. 139/2000, eccesso di potere  per  difetto  dei
presupposti,   difetto   d'istruttoria,   illogicita',   difetto   di
motivazione ed ha chiesto l'annullamento  degli  atti  impugnati  con
dichiarazione dell'obbligo della p.a. di attribuire al ricorrente  un
punteggio pari almeno a quello attribuito  ai  promossi  (8,85/8,35).
Con atto depositato il 13 agosto  2010  ha  impugnato  gli  atti  dei
procedimenti per l'ammissione ai corsi di  formazione  per  l'accesso
alla stessa qualifica con decorrenza 1° gennaio  2009  e  1°  gennaio
2010 deducendo illegittimita' derivata, violazione artt. 7, 8  e  16,
decreto legislativo n. 139/2000 eccesso  di  potere  per  difetto  di
presupposti   difetto   d'istruttoria,   illogicita',   difetto    di
motivazione,  sviamento,  responsabilita'  del  Ministero  datore  di
lavoro ai sensi degli artt. 2087, 2103  e  2043  del  Codice  civile,
violazione art. 7, comma  5  e  8,  decreto  legislativo  n.  139/00,
eccesso  di  potere  per  difetto  dei  presupposti,  ed  ha  chiesto
l'annullamento degli atti impugnati,  la  cessazione  della  condotta
discriminatoria,  la  rivalutazione  della  propria  posizione  negli
scrutini  con  attribuzione  di  almeno   punti   2   per   la   voce
«comportamenti organizzativi», la  condanna  dell'Amministrazione  al
risarcimento dei danni ingiusti prodotti dagli atti impugnati e dalla
condotta antigiuridica del Ministero datore di lavoro. Con  ordinanza
collegiale 8 novembre 2010, n. 1572 il TAR Lazio, Sezione I  ter,  ha
ritenuto che «in relazione al ricorso depositato il  16  aprile  2009
devono ritenersi contraddittori necessari tutti i funzionari  ammessi
al corso di formazione per l'accesso alla qualifica  di  viceprefetto
con decorrenza  1°  gennaio  2008;  mentre  in  reazione  al  ricorso
depositato  il  13  agosto  2010  devono   ritenersi   contraddittori
necessari tutti i funzionari  ammessi  ai  corsi  di  formazione  per
l'accesso alla  qualifica  di  viceprefetto  sia  con  decorrenza  1°
gennaio 2009 che con decorrenza 1°  gennaio  2010»;  autorizzando  la
notifica per pubblici proclami «al pari di quanto  gia'  disposto  in
relazione al ricorso introduttivo del giudizio». Pertanto si notifica
quanto sopra per integrazione del contraddittorio a tutti i  soggetti
nominativamente indicati nelle graduatorie impugnate  con  decorrenza
1° gennaio 2008, 1° gennaio 2009 e 1° gennaio 2010. 

                       Avv. Adriano Casellato 

 
TS10ABA12036
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