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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami Con ordinanza n. 4679/12 del 20/12/2012, emessa nel corso del proc.to R.G. n. 6240/12 proposto dal dal Codacons Gabriella Longo c/ Agenzia delle Entrate ed altri, il Tar Lazio, Roma, sez. II, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami, nei confronti di tutti i candidati che sono stati ammessi alle fasi successive della selezione concorsuale bandita con disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 2011/99770 del 1.07.2011, pubblicata in G.U. n. 53 del 5.07.2011, fissando inoltre l'udienza per il merito alla data 20 marzo 2013. Con il ricorso in questione e' stato chiesto l'annullamento: della "prova oggettiva tecnico-funzionale" della "Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 855 unita' per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attivita' amministrativo-tributaria", tenutasi nelle varie sedi in Italia in data 8.06.2012; del provvedimento di estremi ignoti con cui l'Agenzia delle Entrate ha annullato la prova oggettiva tecnico funzionale tenutasi a Catania, presso il centro Fieristico "le Ciminiere", predisponendone la ripetizione, li' ove non ha egualmente annullato e predisposto la ripetizione delle prove espletatesi nelle altre sedi d'Italia e comunque nelle altre sedi site nella stessa Sicilia; di tutte le graduatorie pubblicate su base Regionale in data 27.06.2012, con cui sono stati individuati i candidati ammessi alla seconda prova selettiva, nonche' dei provvedimenti di estremi ignoti di approvazione delle stesse; del provvedimento di estremi sconosciuti con cui e' stata disposta la data di espletamento della seconda prova selettiva; nonche' di tutti gli atti presupposti, collegati conseguenti e successivi. Con detto ricorso e' stata denunciata l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione delle norme e principi generali inerenti lo svolgimento di prove selettive in materia di pubblici concorsi, violazione del d.P.R. n. 487/94. Violazione dell'art. 35 del d. lgs. n. 165/2001, eccesso di potere e violazione di legge, ingiustizia manifesta, disparita' di trattamento, illogicita' e contraddittorieta'. Violazione del principio di imparzialita' e di buon andamento della P.A., irragionevolezza, violazione del d.P.R. n. 686/57, violazione artt. 3, 51 e 97 Cost.: i ricorrenti lamentano la violazione delle norme in materia di modalita' di svolgimento e di indizione dei concorsi della p.a., oltre che dei principi regolatori costituzionali cui deve sempre essere improntata l'attivita' della P.A., cio' in quanto la prova selettiva in questione non e' stata svolta in osservanza dei principi di parita', trasparenza, imparzialita' e rispetto delle pari opportunita' tra tutti i candidati, ne' lo strumento utilizzato si e' rivelato idoneo ad individuare i candidati piu' meritevoli, in quanto molti candidati hanno avuto conoscenza a mezzo sms o smartphone delle domande e relative risposte prima dello svolgimento della prova, che in ogni sede ha avuto inizio in orari diversi, in violazione del principio della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici, ne' sono stati resi noti i criteri di valutazione dei risultati della prova stessa, in contrasto con l'art. 35 co. 3, d.lgs. n. 165/2001; 2) Violazione e falsa applicazione delle norme e principi generali del D.P.R. 487/94. Violazione dell'art. 35 del d. lgs. 165/2001, Eccesso di potere e Violazione di Legge, ingiustizia manifesta, disparita' di trattamento. Illogicita' e contraddittorieta'. violazione del principio di imparzialita' e di buon andamento della p.a., irragionevolezza, violazione del dpr 686/57. Violazione artt. 3, 51 e 97 Cost: il DPR 686/57 all'art. 5, co. 2, dispone che all'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere identica per tutte le sedi, i candidati siano, previa identificazione, collocati in modo da non poter comunicare fra loro. Nel caso di specie in tutte le sedi e' stato, invece, fatto uso dei cellulari, con possibilita' di comunicare con l'esterno sia prima che durante lo svolgimento della prova, e cio' in quanto l'orario di inizio della prova e' stato diverso in tutte le sedi d'Italia, inoltre si sono creati degli assembramenti ai bagni al fine di conoscere le risposte della prova selettiva, cio' comporta l'invalidita' della prova stessa. E' stato, poi, violato il principio dell'anonimato della prova, di cui all'art. 7 DPR 686/57, in quanto i candidati hanno avuto due etichette movibili con codici a barre, da apporre personalmente sul foglio delle risposte e su quello dei quesiti, potendole applicare su un nuovo foglio risposte quiz; 3) Violazione e falsa applicazione delle norme e principi generali al D.p.r. 487/94. Violazione dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001. Eccesso di potere e Violazione di Legge, ingiustizia manifesta, disparita' di trattamento. Illogicita' e contraddittorieta'. Violazione del principio di imparzialita' e di buon andamento della p.a., irragionevolezza, violazione del dpr 686/57. violazione art. 3, 51 e 97 Cost.: nemmeno le prescrizioni del DPR 487/94, regolamento sulle "norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" sono state rispettate, in quanto e' stato permesso ai concorrenti di comunicare tra loro e di copiare lo svolgimento della prova; 4) Violazione e falsa applicazione delle norme e principi generali inerenti lo svolgimento di prove selettive in materia di pubblici concorsi, violazione del D.P.R. n.. 487/94. Violazione dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001. Eccesso di potere e Violazione di Legge, ingiustizia manifesta, disparita' di trattamento. Illogicita' e contraddittorieta'. violazione del principio di imparzialita' e di buon andamento della p.a., irragionevolezza, violazione del D.P.R. 686/57, violazione art. 3, 51 e 97 Cost.: la "prova oggettiva tecnico-funzionale" tenutasi in data 8.06.2012 in Catania presso il centro Fieristico "le Ciminiere" e' stata annullata a causa di disordini, peraltro comuni a molte altre sedi d'Italia in cui tuttavia non si e' proceduto in egual modo. Inoltre, le prove espletatesi presso le altre sedi siciliane, site in Palermo, non sono state annullate con l'effetto che in Sicilia alcuni candidati ripeteranno la prova, godendo di evidenti agevolazioni. Cio' integra una causa di annullamento dell'intera procedura svoltasi in Sicilia, indipendentemente dalla sede effettiva si svolgimento della selezione, nonche' in tutta Italia, in ossequio all'art. 11 del DPR 487/94, che prevede il contestuale svolgimento delle prove in tutte le sedi per garantire l'accesso al lavoro a parita' di condizioni. I ricorrenti concludevano, pertanto, per l'accoglimento del ricorso chiedendo, il risarcimento dei danni patiti e, in subordine, previa sospensione della procedura concorsuale, l'ammissione con riserva alla successiva prova oggettiva funzionale. Il Tar Lazio, sez. II, con ordinanza n. 4679/2012 del 20/12/2012, sospendeva la procedura selettiva in corso al fine di mantenere integra la posizione di tutti i soggetti coinvolti in detta selezione fino alla decisione nel merito della controversia e disponeva altresi' la notifica per pubblici proclami, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 150 c.p.c., che stante il numero elevatissimo di controinteressati viene effettuata senza indicazione nominativa dei medesimi essendo gli stessi da individuarsi in tutti coloro che sono stati ammessi alle fasi successive della selezione nelle Regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria. avv. prof. Carlo Rienzi T13ABA20