Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto di Monza e della Brianza, Vista la nota della Banca d'Italia - sede di Milano del 15 aprile 2020, con cui, ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 1, comma 1, decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e' stato segnalato che, a seguito dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, la filiale del Banco BPM di Biassono (MB) (codice 1079), via Cesana e Villa n. 39, e' rimasta chiusa al pubblico dal 30 marzo 2020 al 3 aprile 2020, determinando con cio' l'impossibilita' da parte dell'istituto di credito di rispettare i termini di scadenza legali e convenzionali; Premesso che quest'ufficio con nota prot. 22423 del 16 aprile 2020 ha chiesto elementi ulteriori al fine di poter valutare il carattere eccezionale dell'evento che ha causato la chiusura della filiale; Rilevato che con nota prot. 0606719 dell'11 maggio 2020 la Banca d'Italia ha trasmesso la nota con cui il Banco BPM di Biassono ha riferito che la chiusura e' stata determinata da indisponibilita' del personale legata all'emergenza COVID-19; Ritenuto che il mancato funzionamento sia stato causato da eventi eccezionali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: il mancato funzionamento della filiale del Banco BPM di Biassono (MB) (codice 1079) di via Cesana e Villa n. 39 e' riconosciuto come causato da eventi eccezionali. La durata dell'evento e' limitata ai giorni 30, 31 marzo e 1°, 2 e 3 aprile 2020. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Il prefetto Palmisani TU20ABP4804 (Gratuito)