Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la Legge 130), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali). ISP OBG S.r.l. comunica che, nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A., in data 31 maggio 2012 ha concluso con Intesa Sanpaolo S.p.A. (Intesa Sanpaolo) e Banco di Napoli S.p.A. (Banco di Napoli) un accordo quadro di cessione ai sensi e per gli effetti della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (l'Accordo Quadro di Cessione). Ai sensi delle previsioni dell'Accordo Quadro di Cessione potranno aderire al contratto ulteriori banche del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (i Cedenti Aggiuntivi). In virtu' di tale Accordo Quadro di Cessione, Intesa Sanpaolo S.p.A. e/o Banco di Napoli S.p.A. e/o i Cedenti Aggiuntivi cederanno e ISP OBG S.r.l dovra' acquistare da Intesa Sanpaolo S.p.A. e/o Banco di Napoli S.p.A. e/o dai Cedenti Aggiuntivi periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, in blocco ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante da: (i) mutui ipotecari aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 (il Decreto MEF) (i Mutui Ipotecari), e/o (ii) contratti di finanziamento o altri accordi aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 lett. c), del Decreto del MEF (i Finanziamenti Pubblici), e/o (iii) titoli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) del Decreto del MEF (i Titoli Pubblici, e congiuntamente ai Finanziamenti Pubblici, gli Attivi Pubblici) (i Crediti). Rispettivamente in data 28 novembre 2012 e 23 maggio 2013, Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. (Cassa di Risparmio del Veneto) e Banca dell'Adriatico S.p.A. (Banca dell'Adriatico, e congiuntamente al Banco di Napoli ed a Intesa Sanpaolo, i Cedenti) hanno aderito quali Cedenti Aggiuntivi all'Accordo Quadro di Cessione. Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 31 maggio 2013, ISP OBG S.r.l ha acquistato pro soluto e in blocco dai Cedenti tutti i Crediti derivanti dai Mutui Ipotecari, che, alle date di seguito indicate, rispettavano i criteri cumulativi comuni e specifici di seguito indicati. CRITERI COMUNI (1) Alla data del 31 maggio 2013, con riferimento ai criteri comuni indicati nei punti (1)(a), (1)(b), (2)(a) e (2)(b), e alla data dell'8 marzo 2013, con riferimento ai restanti criteri, rispettava i criteri comuni applicabili a tutti gli attivi ceduti ai sensi dell'Accordo Quadro di Cessione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 144 dell' 11 dicembre 2012, pagine 3 e 4 (i Criteri Comuni). CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DAL BANCO DI NAPOLI Saranno oggetto di cessione da Banco di Napoli S.p.A. (il Cedente) ad ISP OBG S.r.l. tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla data del 27 maggio 2013 (Data di Efficacia Economica), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti concessi in forza di contratti di mutuo ipotecario che: (1) all'8 marzo 2013 presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): (a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti derivanti dal relativo Contratto di Mutuo Banco di Napoli o, in caso di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati da Banco di Napoli S.p.A. in relazione all'accollo interessato; (b) derivano da mutui che non sono garantiti da fideiussioni del tipo 'omnibus', ovvero da fideiussioni volte a garantire anche ogni altro credito vantato da Banco di Napoli S.p.A. nei confronti del relativo debitore; (c) i cui debitori sono i) persone fisiche appartenenti alle categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE 614 e 615), residenti in Italia, oppure ii) imprese produttive private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale in Italia (SAE 430 ,431, 450, 480, 481. 482, 490, 491 o 492) oppure iii) societa' finanziarie (SAE 280, 283 e 284) cosi' come risultante dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Banco di Napoli; (d) non sono in capo a soggetti classificati in sofferenza o in incaglio, nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Banco di Napoli; (e) non presentano un ammontare arretrato dovuto e non pagato a titolo di capitale e interessi (con esclusione degli interessi di mora) dal rispettivo debitore, secondo le risultanze contabili di Banco di Napoli S.p.A i) superiore al 105% dell'ultima rata accertata nel caso di mutui aventi periodicita' di pagamento rata mensile ovvero ii) di qualunque ammontare nel caso di mutui aventi periodicita' di pagamento rata trimestrale o semestrale; (f) derivano da mutui che non sono stati stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali la banca erogatrice ha finanziato l'erogazione dei mutui a particolari categorie di debitori o a tassi particolari; (g) derivano da mutui che non fruiscono delle particolari agevolazioni concesse ai dipendenti di societa' del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo ovvero i rispettivi debitori non sono dipendenti di Societa' appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo o in contestazione con gli stessi; (h) non derivano da operazioni di finanziamento in pool; (i) derivano da mutui erogati anteriormente al 31 dicembre 2012 incluso; (j) derivano da mutui che prevedono la fine del periodo di ammortamento successivamente al 1 gennaio 2014; (k) derivano da mutui il cui capitale residuo al netto degli eventuali arretrati sia superiore ad Euro 5.000; (l) derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd 'Convenzione ABI - MEF'); (m) derivano da mutui che non stanno fruendo della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito dell'esercizio di una facolta' derivante da disposti normativi in particolare da: (i) Fondo di Solidarieta' istituito dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cd. Fondo Gasparrini); (ii) Ordinanze n. 3906 del 13 novembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e n. 4 del 24 novembre 2010 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; (n) derivano da mutui che non stanno fruendo o non hanno fruito della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito dell'esercizio di una facolta' derivante da disposti normativi in particolare da: (i) l'Avviso Comune ABI per la sospensione del debito delle PMI del 3 agosto 2009, cosi' come modificato dall'Accordo ABI per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011; (ii) il Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella Legge 24 giugno 2009, n. 77a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo; (iii) D.L. n. 74 del 6.06.2012 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012) e del Decreto del 1.06.2012 (Differimento termini tributari); (o) derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il Cedente o altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e i consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi"); (p) derivano da mutui che sono: (i) a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile o semestrale, ovvero (ii) a tasso variabile, indicizzato puntualmente a: (A) Euribor 1 mese su base 360 rilevato 2 giorni lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza nel caso di mutui con periodicita' di ammortamento mensile , ovvero ad (B) Euribor 3 mesi su base 360 rilevato il penultimo giorno lavorativo precedente rispetto all'inizio del periodo di decorrenza nel caso di periodicita' di ammortamento trimestrale, ovvero ad (C) Saggio marginale di sconto della BCE (refi rate) rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita' nel caso di periodicita' di ammortamento mensile, ovvero ad (D) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato il penultimo giorno lavorativo precedente rispetto all'inizio del periodo di decorrenza nel caso di periodicita' di ammortamento semestrale (q) derivano da mutui che prevedono, piu' volte nel corso della vita del contratto, l'opzione di variazione del tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'multi opzione'), purche' presentino una frequenza contrattuale di variazione tasso: (i) triennale a partire dalla data di inizio ammortamento cosi' come previsto contrattualmente ma solo se quest'ultima cade nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2012; (ii) quinquennale a partire dalla data di inizio ammortamento cosi' come previsto contrattualmente ma solo se quest'ultima cade nel mese di Luglio, Agosto e Novembre 2012; (r) derivano da mutui che qualora prevedano contrattualmente una sola data di possibile variazione del tipo di tasso d'interesse allora tale data risulta essere gia' trascorsa; (s) derivano da mutui indicizzati puntualmente all'Euribor 1 mese che prevedono che per l'intera vita del finanziamento il tasso di interesse non superi una determinata soglia (Tasso massimo consentito o cap) e presentano una differenza tra il tasso massimo consentito e lo spread contrattuale (incrementato di eventuali deroghe pattuite tra banca e debitore) pari ad uno dei seguenti valori: 3.40%, 3.50% o 3.60%; (t) non derivano da mutui che prevedono sulla prima meta' di vita del finanziamento un livello massimo del tasso d'interesse applicato al cliente; (u) non derivano da mutui con piano di ammortamento a durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse ed eventuale ricalcolo rata; (v) non derivano da mutui nei quali il rimborso dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del relativo Contratto di Mutuo Banco di Napoli; (w) non derivano da mutui che hanno un piano di ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote capitale deve avvenire entro talune scadenza prefissate (anziche' in occasione del pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il pagamento degli interessi), avendo il debitore la facolta' di decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette scadenze (i cosidetti mutui "Domus flex" o "Domus libero"); (2) e che alla data del 28 febbraio 2013, solo se trattasi di finanziamenti erogati prima del 1 Gennaio 2012, ed alla data del 31 maggio 2013 rispettino i) i requisiti di "attivita' cedibili" ai sensi dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme, anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14 dicembre 2006, n. 310, come vigente alle sopra citate date e ii) individualmente indicati in un apposito elenco informatico consultabile a partire dal 31 maggio 2013 su richiesta dei relativi debitori presso qualsiasi Filiale di Banco di Napoli; e che alla chiusura contabile del 30 maggio 2013 non siano classificati come crediti in sofferenza o incagliati, nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Banco di Napoli. CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DA BANCA DELL'ADRIATICO Saranno oggetto di cessione da Banca dell'Adriatico S.p.A. (il Cedente) ad ISP OBG S.r.l. tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla data del 27 maggio 2013 (Data di Efficacia Economica), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti concessi in forza di contratti di mutuo ipotecario che: (1) all'8 marzo 2013 presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): (a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti derivanti dal relativo Contratto di Mutuo Banca dell'Adriatico o, in caso di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati da Banca dell'Adriatico S.p.A. in relazione all'accollo interessato; (b) derivano da mutui che non sono garantiti da fideiussioni del tipo 'omnibus', ovvero da fideiussioni volte a garantire anche ogni altro credito vantato da Banca dell'Adriatico S.p.A. nei confronti del relativo debitore; (c) i cui debitori sono i) persone fisiche appartenenti alle categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE 614 e 615), residenti in Italia, oppure ii) imprese produttive private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale in Italia (SAE 430 ,480, 481. 482, 491 o 492) oppure iii) societa' finanziarie (SAE 280 e 283) cosi' come risultante dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Banca dell'Adriatico; (d) non sono in capo a soggetti classificati in sofferenza o in incaglio, nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Banca dell'Adriatico; (e) non presentano un ammontare arretrato dovuto e non pagato a titolo di capitale e interessi (con esclusione degli interessi di mora) dal rispettivo debitore, secondo le risultanze contabili di Banca dell'Adriatico S.p.A i) superiore al 105% dell'ultima rata accertata nel caso di mutui aventi periodicita' di pagamento rata mensile ovvero ii) di qualunque ammontare nel caso di mutui aventi periodicita' di pagamento rata trimestrale o semestrale; (f) derivano da mutui che non sono stati stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali la banca erogatrice ha finanziato l'erogazione dei mutui a particolari categorie di debitori o a tassi particolari; (g) derivano da mutui che non fruiscono delle particolari agevolazioni concesse ai dipendenti di societa' del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo ovvero i rispettivi debitori non sono dipendenti di Societa' appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo o in contestazione con gli stessi; (h) non derivano da operazioni di finanziamento in pool; (i) derivano da mutui erogati anteriormente al 31 dicembre 2012 incluso; (j) derivano da mutui che prevedono la fine del periodo di ammortamento successivamente al 1 gennaio 2014 ; (k) derivano da mutui il cui capitale residuo al netto degli eventuali arretrati sia superiore ad Euro 5.000; (l) derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd 'Convenzione ABI - MEF'); (m) derivano da mutui che non stanno fruendo della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito dell'esercizio di una facolta' derivante da disposti normativi in particolare da: (i) Fondo di Solidarieta' istituito dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cd. Fondo Gasparrini); (ii) Ordinanze n. 3906 del 13 novembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e n. 4 del 24 novembre 2010 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; (n) derivano da mutui che non stanno fruendo o non hanno fruito della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito dell'esercizio di una facolta' derivante da disposti normativi in particolare da: (i) l'Avviso Comune ABI per la sospensione del debito delle PMI del 3 agosto 2009, cosi' come modificato dall'Accordo ABI per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011; (ii) il Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella Legge 24 giugno 2009, n. 77a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo; (iii) D.L. n. 74 del 6.06.2012 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012) e del Decreto del 1.06.2012 (Differimento termini tributari); (o) derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il Cedente o altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e i consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi"); (p) derivano da mutui che sono: (i) a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile, ovvero (ii) a tasso variabile, indicizzato puntualmente a: (A) Euribor 1 mese su base 360 rilevato 2 giorni lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza nel caso di mutui con periodicita' di ammortamento mensile , ovvero ad (B) Euribor 3 mesi su base 360 rilevato il penultimo giorno lavorativo precedente rispetto all'inizio del periodo di decorrenza nel caso di periodicita' di ammortamento mensile o trimestrale, ovvero ad (C) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato 4 giorni lavorativi prima rispetto all'inizio del periodo di decorrenza e arrotondato allo 0.01 superiore con periodicita' di ammortamento mensile e periodicita' di validita' del tasso semestrale, ovvero ad (D) Saggio marginale di sconto della BCE (refi rate) rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita' nel caso di periodicita' di ammortamento mensile, ovvero ad (E) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato il penultimo giorno lavorativo precedente rispetto all'inizio del periodo di decorrenza nel caso di periodicita' di ammortamento semestrale (q) derivano da mutui che non prevedono, piu' volte nel corso della vita del contratto, l'opzione di variazione del tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'multi opzione'), (r) derivano da mutui che qualora prevedano contrattualmente una sola data di possibile variazione del tipo di tasso d'interesse allora tale data risulta essere gia' trascorsa; (s) derivano da mutui indicizzati puntualmente all'Euribor 1 mese che prevedono che per l'intera vita del finanziamento il tasso di interesse non superi una determinata soglia (Tasso massimo consentito o cap) e presentano una differenza tra il tasso massimo consentito e lo spread contrattuale (incrementato di eventuali deroghe pattuite tra banca e debitore) pari ad uno dei seguenti valori: 3.20%, 3.40%, 3.60% o 3.70%; (t) non derivano da mutui che prevedono sulla prima meta' di vita del finanziamento un livello massimo del tasso d'interesse applicato al cliente; (u) non derivano da mutui con piano di ammortamento a durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse ed eventuale ricalcolo rata; (v) non derivano da mutui nei quali il rimborso dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del relativo Contratto di Mutuo Banca dell'Adriatico; (w) non derivano da mutui che hanno un piano di ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote capitale deve avvenire entro talune scadenza prefissate (anziche' in occasione del pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il pagamento degli interessi), avendo il debitore la facolta' di decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette scadenze (i cosidetti mutui "Domus flex" o "Domus libero"); (2) e che alla data del 28 febbraio 2013, solo se trattasi di finanziamenti erogati prima del 1 gennaio 2012, ed alla data del 31 maggio 2013 rispettino i) i requisiti di "attivita' cedibili" ai sensi dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme, anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14 dicembre 2006, n. 310, come vigente alle sopra citate date e ii) individualmente indicati in un apposito elenco informatico consultabile a partire dal 31 maggio 2013 su richiesta dei relativi debitori presso qualsiasi Filiale di Banca dell'Adriatico; e che alla chiusura contabile del 30 maggio 2013 non siano classificati come crediti in sofferenza o incagliati, nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Banca dell'Adriatico. CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DA INTESA SANPAOLO Sono oggetto di cessione da Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo") a ISP OBG S.r.l. tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturandi e maturati a far tempo dalla data del 27 maggio 2013 (inclusa) (Data di Efficacia Economica), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti concessi in forza di contratti di mutuo ipotecario che presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative, salvo ove diversamente previsto): (A) alla data dell'8 marzo 2013 soddisfacevano tutti i seguenti criteri: a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti pecuniari vantati dal cedente in base al relativo contratto di mutuo o, in caso di successivo frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati dal cedente in relazione all'accollo stesso; b) i crediti derivano da mutui che non sono stati stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali la banca abbia finanziato l'erogazione dei mutui a particolari categorie di debitori o a tassi particolari; c) i crediti derivano da mutui i quali non sono stati erogati in forza della Legge 1228/62 (Imposta annua in abbonamento); d) i crediti non derivano da mutui erogati da piu' di un mutuante (c.d. operazioni di finanziamento in pool); e) i crediti derivano da mutui non garantiti da fideiussioni del tipo 'omnibus', dirette a garantire anche ogni altro credito vantato dal cedente nei confronti del relativo debitore; f) i debitori dei relativi crediti sono persone fisiche appartenenti alle categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE 614 e 615) (anche organizzate nella forma di societa' semplice, societa' di fatto o impresa individuale) residenti in Italia, ovvero sono imprese appartenenti alla categoria delle imprese private aventi sede legale in Italia e non operanti nel settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (SAE 258, 268, 280, 284, 430, 431, 450, 480, 481, 482, 490, 491, 492), cosi come risultante dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Intesa Sanpaolo; g) i crediti hanno capitale residuo a scadere superiore a 5.000 euro; h) i crediti derivano da mutui che sono stati erogati entro il 31 dicembre 2012; i) i crediti derivano da mutui che prevedono la fine del periodo di ammortamento successivamente al 31 dicembre 2013; j) i crediti derivano da mutui che sono: a. a tasso fisso con periodicita' di ammortamento mensile o trimestrale o semestrale, ovvero b. a tasso variabile, con periodicita' di ammortamento mensile e tasso indicizzato puntualmente ai seguenti parametri di indicizzazione: 1. Euribor 1 mese con base di calcolo 360, con validita' mensile, rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita', ovvero 2. Euribor 3 mesi con base di calcolo 360, con validita' trimestrale, rilevato il quartultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita', e scadenza della rata alla fine del trimestre solare, ovvero 3. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, con validita' semestrale e decorrenza 1 gennaio e 1 luglio, arrotondato allo 0,01 superiore rilevato il quartultimo giorno lavorativo del semestre precedente a quello di validita' e scadenza della rata l'ultimo giorno del mese di riferimento, ovvero c. a tasso variabile, con periodicita' di ammortamento trimestrale e tasso indicizzato puntualmente all'Euribor 3 mesi con base di calcolo 360, validita' trimestrale, rilevato il penultimo giorno lavorativo del trimestre precedente a quello di validita', ovvero d. a tasso variabile, con periodicita' di ammortamento semestrale e tasso indicizzato puntualmente ai seguenti parametri di indicizzazione: 1. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360 arrotondato allo 0,01 superiore, rilevato il quartultimo giorno lavorativo del semestre precedente a quello di validita', e scadenza della rata l'ultimo giorno del semestre solare, ovvero 2. Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, rilevato il quartultimo giorno lavorativo del semestre precedente a quello di validita', e con scadenza rata dal 1° al 15 di qualsiasi mese ovvero dal 16 a fine mese del semestre solare, ovvero; 3. Euribor 6 mesi con base di calcolo 365 arrotondato allo 0,05 superiore, rilevato il penultimo giorno lavorativo del semestre precedente a quello di validita', e scadenza della rata l'ultimo giorno del semestre solare k) i crediti non derivano da mutui che abbiano rata costante con piano di ammortamento a durata variabile; l) i crediti non derivano da mutui a tasso variabile che prevedono che il tasso di interesse non superi una determinata soglia (tasso massimo consentito o 'cap'); m) i crediti non derivano da mutui a tasso variabile che prevedono che il tasso di interesse non scenda al di sotto di una determinata soglia (tasso minimo consentito o 'floor'); n) qualora i crediti derivino da mutui che prevedono una sola volta nel corso del rapporto la variazione (contrattuale o opzionale) del tipo di tasso da fisso a variabile o viceversa, tale variazione sia gia' avvenuta; o) i crediti che derivano da mutui che prevedono piu' volte nel corso del rapporto l'opzione di variazione del tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa (cosiddetti prodotti 'multi opzione') presentano le seguenti caratteristiche: a. una frequenza contrattuale di variazione tasso, a partire dalla data di ammortamento, di tipo triennale, b. la periodicita' di ammortamento mensile e la scadenza della rata il primo giorno del mese, c. quando sono a tasso variabile, sono indicizzati puntualmente all'Eribor 1 mese su basa di calcolo 360, rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese di riferimento e con validita' mensile, d. hanno iniziato l'ammortamento nel periodo da febbraio 2009 a febbraio 2010 incluso, con esclusione del mese di ottobre 2009, ovvero nel periodo da febbraio 2012 a febbraio 2013 incluso, con esclusione del mese di ottobre 2012; p) i crediti non derivano da mutui il cui ammortamento del capitale prevede l'esistenza contestuale di piu' modalita' di ammortamento; q) i crediti non derivano da mutui che hanno un piano di ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote capitale deve avvenire entro talune scadenza prefissate (anziche' in occasione del pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il pagamento degli interessi), avendo il debitore la facolta' di decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette scadenze (i cosiddetti mutui 'Domus flex' o 'Domus libero'); r) i crediti derivano da mutui i quali (i) per i mutui con periodicita' di ammortamento mensile, non presentano un ammontare dovuto e non pagato dal rispettivo debitore, per capitale e interessi (ad eccezione degli interessi di mora) di importo superiore al 101% dell'ultima rata, o (ii) per i mutui con periodicita' di ammortamento trimestrale o semestrale, non presentano alcun ammontare dovuto e non pagato dal rispettivo debitore, per capitale e/o interessi. La determinazione degli importi pagati alla rispettiva data di scadenza e' stata effettuata sulla base delle risultanze contabili del cedente a tale data, tenuto conto delle modalita' operative di pagamento applicate al relativo contratto di mutuo; s) i crediti non sono in capo a soggetti classificati in sofferenza o in incaglio, nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Intesa Sanpaolo; t) i crediti non derivano da mutui in capo a debitori che nel corso del 2011 hanno ricevuto apposita comunicazione da parte di Intesa Sanpaolo riguardo alla cessione della propria filiale di portafogliazione alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A; u) i crediti derivano da mutui che non fruiscono delle particolari agevolazioni concesse ai dipendenti di societa' del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo ovvero i rispettivi debitori non sono dipendenti di societa' appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, o in cointestazione con gli stessi; v) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito dell'esercizio di una facolta' derivante da disposti normativi a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali; w) i crediti derivano da mutui che non stanno fruendo della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito di una pattuizione tra mutuatario e banca al di fuori delle eventuali facolta' sospensive previste nei disposti contrattuali; x) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando o che non hanno beneficiato delle sospensioni dei pagamenti delle rate previste a sostegno delle famiglie in difficolta' dal Fondo di Solidarieta' istituito dalla Legge n.244 del 24 dicembre 2007 (cd 'Fondo Gasparrini'); y) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando o che non hanno beneficiato della sospensione dei pagamenti delle rate a seguito dell'esercizio della falcolta' prevista dall'Avviso Comune ABI per la sospensione del debito delle PMI del 3 agosto 2009, cosi' come modificato dall'Accordo ABI per il credito delle PMI del 16 febbraio 2011; z) i crediti derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008, n. 126 (cd 'Convenzione ABI - MEF'); aa) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il Cedente o le altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e i consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi"); bb) i crediti non derivano da mutui che sono stati erogati per un importo: a. maggiore di 30 milioni di euro; b. compreso tra 9 milioni di euro e 17 milioni di euro; c. pari a 4,4 milioni di euro; d. pari a 4 milioni di euro se oggetto di ipoteca e' in provincia di Bergamo; e. pari a 2,9 milioni di euro; f. pari a 2,2 milioni di euro se erogati nel 2012 ed con immobile oggetto di ipoteca in provincia di Bergamo (B) i crediti derivano da mutui che i) al 28 febbraio 2013, solo se erogati entro il 31 dicembre 2011, ed al 31 maggio 2013, rispettavano i requisiti di 'attivita' cedibili' ai sensi dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme, anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14 dicembre 2006, n. 310, come vigente alle sopraccitate date e ii) sono individualmente indicati in un apposito elenco informatico consultabile a partire dal 31 maggio 2013 (su richiesta dei relativi debitori presso qualsiasi Filiale di Intesa Sanpaolo. ISP OBG S.r.l ha incaricato i Cedenti, ai sensi della Legge 130, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a pagare ai Cedenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Mutui Ipotecari o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali La cessione da parte dei Cedenti, ai sensi e per gli effetti del suddetto Accordo Quadro di Cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai finanziamenti a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonche' dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione (i Crediti Ceduti), comportera' necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali -contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i debitori ceduti (i Dati Personali). Cio' premesso, ISP OBG S.r.l - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (i Soggetti Interessati) l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa con provvedimento emanato dalla medesima Autorita' in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il Provvedimento). ISP OBG S.r.l con sede legale in via Monte di Pieta' n. 8, 20121 Milano rende la presente informativa anche nell'interesse dei seguenti soggetti che tratteranno i Dati Personali dei Soggetti Interessati, congiuntamente a ISP OBG S.r.l, per le finalita' di seguito indicate, quali autonomi titolari: Intesa Sanpaolo S.p.A.Intesa Sanpaolo Group Services s.c.p.a., Banco di Napoli S.p.A., Banca dell'Adriatico, Reconta Ernst & Young S.p.A., in qualita' di revisore di ISP OBG S.r.l., Italfondiario S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A. in qualita' di asset monitor (collettivamente i Titolari). Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato da ogni Titolare, relativamente allo svolgimento delle sole proprie attivita', per le seguenti finalita': - gestione e amministrazione dei Crediti e della relativa documentazione, compresi i servizi inerenti l'incasso dei Crediti e la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione dei rapporti con i Soggetti Interessati, gestione degli inerenti servizi informatici; - attivita' di recupero dei Crediti; - revisione contabile e certificazioni di bilancio; - adempimenti connessi alla gestione amministrativa della Societa' ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni inviate a quest'ultima e la gestione dei rapporti con qualsiasi ente; - adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge e dalle autorita' amministrative e/o giudiziarie (ad esempio: identificazione a fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e tributari), dalla normativa comunitaria, nonche' dalle disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Sistemi di informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria). Il conferimento dei dati personali e' necessario per l'espletamento delle suddette attivita'. Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. Vengono inoltre utilizzati sistemi di protezione, costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilita'. I Titolari del trattamento, per il perseguimento delle finalita' sopra indicate, potranno avvalersi di soggetti terzi, operanti anche all'estero, nell'ambito di: - servizi bancari, finanziari e assicurativi; - sistemi di pagamento; - acquisizione, registrazione e trattamento di dati e documenti relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli; - etichettatura, trasmissione, imbustamento e trasporto delle comunicazioni ai Soggetti Interessati; - archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con i Soggetti Interessati; - gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; - rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio, tramite centrali rischi private per finalita' di prevenzione e controllo dei rischio di insolvenza); - assistenza e consulenza. I soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati che non siano stati designati incaricati ovvero responsabili dai rispettivi Titolari, utilizzeranno i dati in qualita' di Titolari, effettuando, per le finalita' sopra indicate, un trattamento autonomo e correlato. I Titolari designano quali incaricati del trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento dei dati personali relativi all'operazione. Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche, all'adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei Soggetti Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali). Si informa, infine, che l'articolo 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali attribuisce ai Soggetti Interessati specifici diritti. In particolare, ciascun Soggetto Interessato puo' ottenere dal responsabile o da ciascun Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni circa l'origine, le finalita' e le modalita' del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonche' l'aggiornamento, la rettifica o, se vi e' interesse, l'integrazione dei dati. Ciascun Soggetto Interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta. Le richieste relative all'esercizio di tali diritti ovvero alla conoscenza dei soggetti che operano in qualita' di responsabili per conto dei Titolari potranno essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica a: ISP OBG S.r.l., Via Monte di Pieta' n. 8 20121 Milano; Intesa Sanpaolo S.p.A. Tutela Aziendale Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, casella di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com; Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A., presso Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo 156, 20121 Torino, casella di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com; Banco di Napoli S.p.A., presso Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, casella di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com; Banca dell'Adriatico S.p.A., Direzione Generale - Corso Mazzini, 190 - 63100 Ascoli Piceno; casella di posta elettronica: segreteria.generale@bancadelladriatico.it Reconta Ernst & Young S.p.A., Via Po 32, 00198 Roma, casella di posta elettronica Privacy.Italy@it.ey.com; Italfondiario S.p.A., Servizio Privacy, Via M. Carucci n. 131, 00143 Roma, casella di posta elettronica privacy@italfondiario.com. Deloitte & Touche S.p.A., Via Tortona n. 25, 20144 Milano Milano, 3 giugno 2013 ISP OBG S.r.l. - Il presidente Paola Fandella T13AAB7804