Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy"). Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 56 del 13 maggio 2010, UBI Finance S.r.l. comunica che, in data 31 maggio 2013, UBI Finance S.r.l. ha acquistato pro soluto da Banca Popolare di Ancona S.p.A. ("BPA") ogni e qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da BPA (i "Crediti BPA") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti di Mutuo BPA") che alla data del 31 marzo 2013 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: Crediti derivanti da Contratti di Mutuo: 1. che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993; 3. che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Ancona S.p.A.; 4. che sono disciplinati dalla legge italiana; 5. che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; 6. che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Popolare di Ancona S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare di Ancona S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 7. che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali; 8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; 9. che sono stati interamente erogati; 10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa' appartenente al Gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 11. che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; 12. che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); 13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare di Ancona S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca Popolare di Ancona S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. 14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso fisso puro; tasso variabile dopo piu' di due anni; rinegoziazioni con variabilita' periodica, tasso variabile, tasso fisso attualmente variabile; tasso misto, e tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro; 15. che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data limite del 30 novembre 2012; 16. che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 30 settembre 2013; 17. in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal debitore entro il 30 aprile 2013; 18. intestati a controparti dotate di rating interno; 19. non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA diversa da MT010; (ii) ABACO; (iii) cartolarizzati; (iv) erogati tramite broker per i quali viene riconosciuta una provvigione alla scadenza; e (v) concessi in garanzia ad enti che offrono provvista; 20. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti balneari); 21. Crediti derivanti da Contratti di Mutuo che non abbiano una o piu' delle seguenti caratteristiche: A. l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta e il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; B. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00; C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00. D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da UBI Finance S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso la sede di Banca Popolare di Ancona S.p.A.. Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 122 del 14 ottobre 2010, come gia' rettificato mediante avviso pubblicato a nome della Societa' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 28 ottobre 2010, UBI Finance S.r.l. comunica che, in data 31 maggio 2013, UBI Finance S.r.l. ha acquistato pro soluto da Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. ("BPCI") ogni e qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da BPCI (i "Crediti BPCI") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti di Mutuo BPCI") che alla data del 31 marzo 2013("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: Crediti derivanti da Contratti di Mutuo: 1. che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993; 3. che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.; 4. che sono disciplinati dalla legge italiana; 5. che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; 6. che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 7. che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali; 8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; 9. che sono stati interamente erogati; 10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa' appartenente al Gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 11. che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; 12. che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); 13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. 14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso fisso puro; tasso variabile dopo piu' di due anni; rinegoziazioni con variabilita' periodica, tasso variabile, tasso fisso attualmente variabile; tasso misto, e tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro; 15. che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data limite del 30 novembre 2012; 16. che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 30 settembre 2013; 17. in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal debitore entro il 30 aprile 2013; 18. intestati a controparti dotate di rating interno; 19. non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA diversa da MT010; (ii) ABACO; (iii) cartolarizzati; (iv) erogati tramite broker per i quali viene riconosciuta una provvigione alla scadenza; e (v) concessi in garanzia ad enti che offrono provvista; 20. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti balneari); 21. Crediti derivanti da Contratti di Mutuo che non abbiano una o piu' delle seguenti caratteristiche: A. l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta e il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; B. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00; C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00. D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso la sede di Banco Popolare Commercio e Industria S.p.A. Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 7 del 1 luglio 2008, come gia' rettificato mediante avviso pubblicato a nome della Societa' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del 15 luglio 2008 e n. 85 del 19 luglio 2008, UBI Finance S.r.l. comunica che, in data 31 maggio 2013, UBI Finance S.r.l. ha acquistato pro soluto da Banco di Brescia S.p.A. ("BBS") ogni e qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da BBS (i "Crediti BBS") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti di Mutuo BBS") che alla data del 31 marzo2013 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: Crediti derivanti da Contratti di Mutuo: (1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993; (3) che sono stati erogati o acquistati da Banco di Brescia S.p.A.; (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; (5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banco di Brescia S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banco di Brescia S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; (7) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali; (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (9) che sono stati interamente erogati; (10) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa' appartenente al Gruppo bancario Unione di Banche Italiane; (11) che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; (12) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); (13) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado e' Banco di Brescia S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banco di Brescia S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. (14) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso fisso puro; tasso variabile dopo piu' di due anni; rinegoziazioni con variabilita' periodica, tasso variabile, tasso fisso attualmente variabile; tasso misto, e tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro; (15) che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data limite del 30 novembre 2012; (16) che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 30 settembre 2013; (17) in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal debitore entro il 30 aprile 2013; (18) intestati a controparti dotate di rating interno; (19) non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA diversa da MT010; (ii) ABACO; (iii) cartolarizzati; (iv) erogati tramite broker per i quali viene riconosciuta una provvigione alla scadenza; e (v) concessi in garanzia ad enti che offrono provvista; (20) che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti balneari); (21) Crediti derivanti da Contratti di Mutuo che non abbiano una o piu' delle seguenti caratteristiche: A. l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta e il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; B. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00; C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00. D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso la sede di Banco di Brescia S.p.A. Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 122 del 14 ottobre 2010, come gia' rettificato mediante avviso pubblicato a nome della Societa' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 28 ottobre 2010, UBI Finance S.r.l. comunica che, in data 31 maggio 2013, UBI Finance S.r.l. ha acquistato pro soluto da Banca Carime S.p.A. ("Carime") ogni e qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da Carime (i "Crediti Carime") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti di Mutuo Carime") che alla data del 31 marzo 2013 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: Crediti derivanti da Contratti di Mutuo: 1. che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993; 3. che sono stati erogati o acquistati da Banca Carime S.p.A.; 4. che sono disciplinati dalla legge italiana; 5. che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; 6. che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Carime S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Carime S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 7. che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali; 8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; 9. che sono stati interamente erogati; 10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa' appartenente al Gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 11. che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; 12. che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); 13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado e' Banca Carime S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca Carime S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. 14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso fisso puro; tasso variabile dopo piu' di due anni; rinegoziazioni con variabilita' periodica, tasso variabile, tasso fisso attualmente variabile; tasso misto, e tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro; 15. che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data limite del 30 novembre 2012; 16. che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 30 settembre 2013; 17. in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal debitore entro il 30 aprile 2013; 18. intestati a controparti dotate di rating interno; 19. non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA diversa da MT010; (ii) ABACO; (iii) cartolarizzati; (iv) erogati tramite broker per i quali viene riconosciuta una provvigione alla scadenza; e (v) concessi in garanzia ad enti che offrono provvista; 20. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti balneari); 21. Crediti derivanti da Contratti di Mutuo che non abbiano una o piu' delle seguenti caratteristiche: A. l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta e il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; B. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00; C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00. D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso la sede di Banca Carime S.p.A.. BPA, BPCI, BBS e Carime sono di seguito congiuntamente denominati i "Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente". I Crediti BPA, i Crediti BPCI, i Crediti BBS e i Crediti Carime sono di seguito congiuntamente denominati i "Crediti" e, ciascuno di essi, un "Credito". I Contratti di Mutuo BPA, i Contratti di Mutuo BPCI, i Contratti di Mutuo BBS e i Contratti di Mutuo Carime sono di seguito congiuntamente denominati i "Contratti di Mutuo" e, ciascuno di essi, un "Contratto di Mutuo". UBI Finance S.r.l. ha conferito incarico ad Unione di Banche Italiane S.c.p.A., ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane S.c.p.A. ha a sua volta demandato ai Cedenti lo svolgimento delle suddette attivita'. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del presente avviso (i "Debitori Ceduti") continueranno a pagare ai Cedenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso di UBI Finance S.r.l. sono stati raccolti presso il rispettivo Cedente. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno trattati dati < sensibili > . Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale attivita' dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda UBI Finance S.r.l., per finalita' connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalita' connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda Unione di Banche Italiane S.c.p.A., per finalita' connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non e', quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalita' del trattamento e, in particolare, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale, societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di < titolari > ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall'articolo 13 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): Unione di Banche Italiane S.c.p.A., Via Moscova 33, 20121 Milano, Italia; UBI Finance S.r.l., Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia; Banca Popolare di Ancona S.p.A., Via Don Battistoni, 4, 60035, Jesi (AN), Italia; Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Via della Moscova 33, 20121 Milano, Italia; Banco di Brescia S.p.A., Corso Martiri della Liberta', 13, 25122 Brescia , Italia; Banca Carime S.p.A., Corso Italia, 9, 70123 Bari, Italia. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Unione di Banche Italiane S.c.p.A., Via Moscova 33, 20121 Milano, Italia; UBI Finance S.r.l., Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia; Banca Popolare di Ancona S.p.A., Via Don Battistoni, 4, 60035, Jesi (AN), Italia; Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Via della Moscova 33, 20121 Milano, Italia; Banco di Brescia S.p.A., Corso Martiri della Liberta', 13, 25122 Brescia, Italia; Banca Carime S.p.A., Corso Italia, 9, 70123 Bari, Italia. Milano, 4 giugno 2013 UBI FINANCE S.R.L. - Consigliere dott. Andrea Di Cola T13AAB7940