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Errata corrige
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Integrazione contraddittorio - Notificazione pubblici proclami Ai dipendenti del Ministero dell'interno inseriti nelle posizioni dalla n. 120 in poi nella graduatoria definitiva pubblicata il 23 novembre 2007 sul sito pers.mininterno.it del Ministero dell'interno relativa alla procedura di selezione per la copertura di 232 posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo posizione economica C1 indetta con decreto del Capo del Dipartimento Affari Interni del 27 aprile 2007. Contro il Ministero dell'interno e altri controinteressati, e' stato presentato al TAR del Lazio, da Bernacchia Giorgio il ricorso n. 1652 R.G. 2008, per l'annullamento della predetta graduatoria ed ogni altro atto presupposto e conseguente nella parte in cui non ricomprende il ricorrente. Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 5 del decreto del Capo del Dipartimento laddove dispone che a parita' di punteggio tra candidati si terranno presenti nell'ordine i seguenti criteri: 1) posizione economica di provenienza; 2) anzianita' di servizio nella posizione economica di provenienza; 3) originaria posizione nel ruolo d'anzianita'; 4) criteri generali per gli inquadramenti; la violazione dell'art. 15 C.C.N.L. Ministeri 1998/2001, del C.C.N.L. 2002/2005, dei Contratti Integrativi 1998-2001 e 2002/2005, dell'accordo del 18 marzo 2004, della circolare n. 39 del Dipartimento degli Affari Interni e territoriali del 7 maggio 2004; dei decreti del direttore del personale contenenti i bandi per i passaggi di area e del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94; l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneita' dei presupposti, illogicita', irragionevolezza, contraddittorieta', carenza di motivazione, ingiustizia manifesta e disparita' di trattamento. Il ricorrente inquadrato nella posizione economica B3 Super ha ottenuto alla prova selettiva il punteggio massimo 80/80 e in applicazione dei criteri di cui al punto 1 e 2 dell'art. 5 del bando si e' collocato in posizione non utile per essere ammesso ai corsi di formazione. L'amministrazione non ha applicato il 3° criterio: «originaria posizione nel ruolo di anzianita'» penalizzando i ricorrenti aventi piu' anzianita' di servizio di molti vincitori collocati dalla posizione n. 120 in poi; che la graduatoria e' stata formata per i posti successivi al 120° in ragione della maggiore eta' anagrafica anziche' della minore; che il ricorrente in quanto avente maggiore anzianita' di servizio, e in subordine in quanto avente minore eta' anagrafica, ha diritto di essere collocato in posizione utile nella graduatoria dei vincitori. Con ordinanza n. 288 del 20 novembre 2009 il TAR del Lazio, Sezione I Ter, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio anche per pubblici proclami. Roma, 3 dicembre 2009 Avv.ti Maria Rosaria Damizia - Milena Viggiani TS09ABA9095