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AVVISO DI CESSIONE CREDITI PRO SOLUTO Avviso di cessione di crediti in blocco e pro soluto ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ("Testo Unico Bancario") FCE Bank plc, che agisce tramite FCE Bank plc - succursale italiana, con sede in via Andrea Argoli, 54 - 00143 Roma, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 7905-93, R.E.A. n. 782158 ed iscritta nel registro tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario ("FCE Italia") COMUNICA che la stessa FCE Italia, in forza di un contratto di cessione, avente ad oggetto crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, stipulato in data 15 luglio 2009 con Globaldrive (Italy) IV S.r.l., societa' costituita ai sensi della legge 130/99, con sede legale in Via G. Spontini n. 1 - 37131 Verona (Italia) e n. 04020770261 di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona, iscritta al n. 37649 dell'elenco generale tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario ed al n. 33172 dell'elenco speciale tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico Bancario ("SPV"), ha acquistato in blocco e pro soluto da SPV tutti i crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, diritti accessori e connessi, spese, ulteriori danni e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento per l'acquisto di autoveicoli e veicoli commerciali originati da FCE Italia e successivamente ceduti da FCE Italia a SPV, di cui SPV risultava titolare alle ore 24.00 del 30 giugno 2009 con le seguenti caratteristiche: Tutti i crediti di cui Globaldrive (Italy) IV S.r.l. era titolare alle ore 24:00 del 30 giugno 2009 con le seguenti caratteristiche: (a) crediti regolati dalla legge italiana; (b) crediti denominati in Euro; (c) crediti i cui debitori non sono enti a cui si applica il R.D. 24 novembre 1923, n. 2440; (d) crediti i cui debitori erano residenti (ovvero, se imprese sono operanti ovvero se enti hanno sede), alla data del 6 aprile 2009, nelle zone colpite dal terremoto che ha riguardato parte della regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, come individuate nel decreto n. 3 emesso dal Commissario Delegato in data 16 aprile 2009, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 2009; (e) crediti ceduti da FCE Bank plc - succursale italiana a Globaldrive (Italy) IV S.r.l. nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione effettuata nel mese di luglio 2007, con cessione oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 10 aprile 2008; (f) crediti per finanziare l'acquisto di un'automobile, fuoristrada o veicolo commerciale (ciascuno un "Veicolo"); (g) crediti il cui contratto di finanziamento prevede il rimborso almeno 36 mesi prima della data del 20 gennaio 2020; (h) crediti di cui almeno una rata e' stata pagata dal debitore e il cui pagamento non e' stato successivamente restituito; (i) crediti originariamente concessi da FCE Bank plc - succursale italiana con lo scopo di finanziare: (i) l'acquisto di (aa) un Veicolo nuovo di marca Ford, Jaguar, Mazda, Land Rover o Volvo, ovvero (bb) di un veicolo usato di qualsiasi marca e, se cosi' concordato con il soggetto finanziato, (ii) il pagamento del premio assicurativo, costi di manutenzione del Veicolo e i costi relativi al finanziamento; (j) crediti non derivanti da contratti di leasing; (k) crediti derivanti dai contratti di finanziamento contrassegnanti dai seguenti numeri di riferimento: IT0130040010523110001, IT0130040010518800001; (l) crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati dopo il 22 novembre 2005; (m) il contratto di finanziamento relativo ai crediti non e' stipulato con un dipendente del gruppo Ford Motor Company; inoltre, qualora il contratto di finanziamento preveda anche il pagamento della rata finale mediante consegna dell'autoveicolo al concessionario e tale consegna sia stata effettuata, (i) i crediti nei confronti di tale concessionario relativi alla rata finale cosi' come previsto dal relativo contratto di finanziamento ovvero (ii) ove cio' sia espressamente previsto dal relativo accordo con il concessionario, i crediti derivanti dal ricavato della vendita del veicolo consegnato Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresi' trasferiti a FCE Italia, senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione, come previsto dal comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti derivanti dai crediti pecuniari oggetto del contratto di cessione, ivi incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e, piu' in generale, ogni diritto, azione, facolta' o prerogativa, anche di natura processuale, inerente a suddetti crediti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa sono tenuti a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti ad FCE Italia, che continuera' a gestire i rapporti, i relativi crediti e l'incasso dei medesimi. Per Fce Bank Plc - Succursale Italiana In Qualita' Di: Procuratori Speciali Daren Clark - Marretta Mistretta T-09AAB4098