Avviso di rettifica
Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art 414 c.p.c. R.G. 1560/2017 Il sig. Liuzzi Domenico - c.f. LZZDNC70B18L049V - rappresentato e difeso dall'avv. Michele Brunetti - c.f. BRNMHL61M13E155L- conviene in giudizio il MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, dinanzi al suddetto Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare l'illegittimita' dell'assegnazione al ricorrente, con decorrenza dal 01.09.2016, all'Ambito Territoriale Emilia Romagna 0010 e presso l'Istituto "G. Galilei" di Mirandola (MO); 2) dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assegnato con decorrenza dal 01.09.2016 all'Ambito Territoriale Puglia 0021 (Taranto) o, subordinatamente, ad altro ambito e/o scolastica piu' vicina al comune di residenza (Taranto), nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria in relazione al punteggio, alle fasi della mobilita' e al criterio di vicinorieta'; 3) per l'effetto, condannare Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, ad adottare ogni provvedimento atto ad assegnare il ricorrente in organico di diritto ad una delle sedi dell'Ambito Territoriale Puglia 0021 o, subordinatamente, ad altro ambito e/o sede scolastica piu' vicina al comune di residenza (Taranto) , nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria in relazione al punteggio, alle fasi della mobilita' e al criterio di vicinorieta'; 4) condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio. Con memoria difensiva depositata in cancelleria in data 06.04.208 si costituiva il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca il quale chiedeva in via preliminare: verificato il mancato rispetto delle norme sul litisconsorzio necessario, dichiarare improcedibile il presente ricorso o ordinare l'integrazione del contraddittorio; nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda proposta dalla ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese diritti ed onorari. All'udienza del 17.04.2018 il Tribunale di Modena disponeva con ordinanza l'integrazione del contradditorio. Parte ricorrente, su autorizzazione del Presidente del Tribunale di Modena provvede in tal senso. Taranto 06.06.2018 avv. Michele Brunetti TX18ABA6436