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Errata corrige
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Prot. n. M_ITPR_PEUTG00537052007-12-28. Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 1252987 del giorno 24 dicembre 2007, con la quale la Banca d'Italia Filiale di Pescara ha chiesto, su conforme istanza della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c. a r.l., per gli sportelli della Filiale di Pescara l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c. a r.l., e' dipeso dall'impossibilita' da parte della societa' incaricata del servizio di effettuare lo scambio della corrispondenza, in particolare modo degli assegni negoziati, nell'intera giornata del 12 dicembre 2007 a causa dello sciopero nazionale degli autotrasportatori; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Pescara, 28 dicembre 2007 Il viceprefetto vicario reggente: Rocco C-08540 (Gratuito).