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Errata corrige
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Modifiche alla circolare CDP S.p.a. n. 1276 Alla Circolare CDP S.p.a. 1276/2009, recante le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti Societa' per azioni, da parte degli Organismi di diritto pubblico aventi natura giuridica privatistica, che non esercitino attivita' di gestione di servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica, sono apportate le modifiche di seguito indicate. Il paragrafo 2 «Ambito Oggettivo», e' sostituito come segue: Sono ammessi al finanziamento esclusivamente gli investimenti, individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il paragrafo 3.6 «Perfezionamento del contratto» e' sostituito come segue: Successivamente all'affidamento, si procede alla stipula del contratto di prestito, che avviene in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con oneri a carico dell'ente. I relativi schemi contrattuali sono consultabili nel sito internet della CDP. Il secondo capoverso del paragrafo 4.4 «Garanzie e impegni», e' sostituito come segue: Esclusivamente alle societa' per azioni, a totale capitale pubblico, incaricate dell'esercizio dell'attivita' di riscossione nazionale dei tributi (di seguito «Societa'»), e' consentito produrre, a garanzia del prestito chirografario, un ordine permanente di accantonamento risorse (Ordine Permanente di Accantonamento Risorse), impartito alla Banca che svolge per la societa' il servizio di conto corrente (di seguito anche la «Banca d'Appoggio»), conforme allo schema reso disponibile dalla CDP: i) ad accreditare nel conto corrente intestato alla societa' ed intrattenuto presso la Banca d'Appoggio le entrate della societa'; ii) ad accantonare e vincolare - nell'interesse della CDP - le entrate di cui al precedente punto i, fino a concorrenza di un importo pari ad un'annualita' del prestito, comprensiva di capitale ed interessi, come risultante dal piano di ammortamento del prestito; iii) a destinare le entrate accantonate e vincolate ai sensi del precedente punto ii esclusivamente al pagamento delle rate previste nel piano di ammortamento del prestito. In tal caso, e' previsto l'inserimento nel contratto di prestito di un covenant basato su parametri economico-finanziari, in relazione al quale la CDP potra' richiedere garanzie addizionali ovvero il ricorso all'indebitamento da parte dell'ente potra' essere condizionato all'approvazione preventiva della CDP. Roma, 18 giugno 2010 L'amministratore delegato: Giovanni Gorno Tempini C101536