CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Societa' per azioni

(GU Parte Seconda n.80 del 8-7-2010)

 
             Modifiche alla circolare CDP S.p.a. n. 1276 
 

  Alla Circolare CDP S.p.a. 1276/2009, recante le condizioni generali
per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa Depositi
e Prestiti Societa' per azioni, da parte degli Organismi  di  diritto
pubblico aventi natura giuridica  privatistica,  che  non  esercitino
attivita' di gestione di servizi pubblici in settori aventi rilevanza
economica, sono apportate le modifiche di seguito indicate. 
    
  Il paragrafo 2 «Ambito Oggettivo», e' sostituito come segue: 
    Sono ammessi al finanziamento  esclusivamente  gli  investimenti,
individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, della  legge  24
dicembre 2003, n. 350. 
      
  Il paragrafo 3.6 «Perfezionamento del contratto» e' sostituito come
segue: 
    Successivamente all'affidamento,  si  procede  alla  stipula  del
contratto di prestito, che avviene in forma di  atto  pubblico  o  di
scrittura privata  autenticata,  con  oneri  a  carico  dell'ente.  I
relativi schemi contrattuali  sono  consultabili  nel  sito  internet
della CDP. 
      
  Il secondo capoverso del paragrafo 4.4  «Garanzie  e  impegni»,  e'
sostituito come segue: 
    Esclusivamente  alle  societa'  per  azioni,  a  totale  capitale
pubblico, incaricate  dell'esercizio  dell'attivita'  di  riscossione
nazionale  dei  tributi  (di  seguito  «Societa'»),   e'   consentito
produrre, a garanzia del prestito chirografario, un ordine permanente
di  accantonamento  risorse  (Ordine  Permanente  di   Accantonamento
Risorse), impartito alla Banca che svolge per la societa' il servizio
di conto corrente (di seguito anche la «Banca d'Appoggio»),  conforme
allo schema reso disponibile dalla CDP: i) ad accreditare  nel  conto
corrente intestato alla societa'  ed  intrattenuto  presso  la  Banca
d'Appoggio le entrate della societa'; ii) ad accantonare e  vincolare
- nell'interesse della CDP - le entrate di cui al precedente punto i,
fino a concorrenza di un importo pari ad un'annualita' del  prestito,
comprensiva di capitale ed interessi, come risultante  dal  piano  di
ammortamento del prestito; iii) a destinare le entrate accantonate  e
vincolate  ai  sensi  del  precedente  punto  ii  esclusivamente   al
pagamento delle rate previste nel piano di ammortamento del prestito.
In tal caso, e' previsto l'inserimento nel contratto di  prestito  di
un covenant basato su parametri economico-finanziari, in relazione al
quale la CDP potra' richiedere garanzie addizionali ovvero il ricorso
all'indebitamento  da  parte  dell'ente  potra'  essere  condizionato
all'approvazione preventiva della CDP. 
    Roma, 18 giugno 2010 

                     L'amministratore delegato: 
                       Giovanni Gorno Tempini 

 
C101536
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