Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami a tutti i soggetti inseriti nelle seguenti graduatorie ad esaurimento ex legge n. 296/06 definitive di 3ª fascia della Provincia CT: 1) classe A043; 2) classe A043 nomine tempo determinato; 3) posti sostegno AD01-scientifica. TAR Lazio, ricorso del prof. Salvatore Pappalardo, nato a Catania il 23 ottobre 1971, difeso dal prof. avv. Antonio Saitta, contro il Ministero PI e USP di CT, per l'annullamento del DDG Min. P.I. 16 marzo 2007, nella parte in cui (art. 3 comma 2) vieta lo spostamento da una graduatoria all'altra di 24 punti, riconosciuti per abilitazione S.S.I.S. Il ricorrente, abilitato S.S.I.S. per le classi A043 e A050 e per il sostegno, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento ex legge n. 296/06, valevoli per gli aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009, chiedeva di imputare i 30 punti per abilitazione S.I.S.S. nella classe A043, con riconoscimento di 6 punti nella classe A050. Poiche' tale opzione era preclusa dall'art. 3, comma 2, DDG. 16 marzo 2007, proponeva ricorso al TAR Sicilia, Catania (n. 1179/2007) per i seguenti motivi: 1) Violazione artt. 3 e 97 Cost. Il divieto di spostamento del punteggio S.S.I.S. e' arbitrario, illogico, privo di ragioni di interesse pubblico e lede l'interesse dei docenti alla scelta della graduatoria preferenziale ai fini delle opportunita' di carriera. 2) Eccesso di potere per contraddittorieta', per disparita' trattamento, per illogicita' ed ingiustizia. Vi e' palese contraddizione tra D.M. n. 27/2007, che ammette la possibilita' di spostamento del punteggio e D.D.G. 16 marzo 2007, che, disattendendo palesemente le direttive ministeriali, introduce l'illegittima restrizione. 3) Eccesso di potere per contraddittorieta', per illogicita', per arbitrarieta' e disparita' trattamento. L'art. 3, comma 2, D.D.G. 16 marzo 2007, presenta elementi di contrasto con altre parti del medesimo provvedimento, improntate nel senso della modificabilita' delle graduatorie ad esaurimento. Pubblicate le graduatorie impugnate, poiche' il ricorrente e' stato collocato in una posizione inferiore a quella spettante, ha proposto motivi aggiunti per l'annullamento delle graduatorie ad esaurimento sopra specificate: 1) Illegittimita' derivata per i vizi rilevati con il ricorso introduttivo. Aderito al ricorso per regolamento competenza, il giudizio e' stato incardinato innanzi al TAR Lazio (n. 11344/2007). Si chiede l'annullamento previa sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti. Con vittoria di spese e compensi di difesa. Messina, 25 marzo 2008 Prof. avv. Antonio Saitta C-086957 (A pagamento).