Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis della Legge del 30 aprile 1999, n. 130, come di tempo in tempo modificata ed integrata (la Legge 130), dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, come di tempo in tempo modificato (il T.U. Bancario), corredato dall'informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"o il "Regolamento") e della normativa nazionale applicabile Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 110 del 24 settembre 2015, Estense CPT Covered Bond S.r.l. (il "Cessionario") comunica che, nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite nella forma di programma ai sensi della Legge 130, indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data 17 settembre 2015 ha acquistato pro soluto da BPER Banca S.p.A. (precedentemente Banca popolare dell'Emilia Romagna, Societa' Cooperativa) (il "Cedente" o "BPER") un primo portafoglio di crediti derivanti da mutui fondiari e/o ipotecari residenziali e commerciali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 (il "Decreto MEF") (i "Mutui"). Si comunica inoltre che, in data 26 novembre 2019 (la "Data di Cessione"), il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente un ulteriore portafoglio costituito da crediti derivanti da Mutui con efficacia economica a far data dal 31 ottobre 2019. Sono oggetto di cessione da BPER a Estense CPT Covered Bond S.r.l. tutti i crediti per il rimborso del capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non pagate) dovuto alla data del 31 ottobre 2019 (la "Data di Valutazione") esclusa, qualsiasi diritto e credito relativo al pagamento degli interessi maturati e non riscossi alla Data di Valutazione, inclusa, e maturandi a far tempo dalla Data di Valutazione, esclusa, inclusi gli interessi di mora, nonche' accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro derivanti da contratti di mutuo ipotecario ovvero mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del T.U. Bancario che, alla Data di Cessione, risultavano nella titolarita' di BPER e che, alla relativa Data di Valutazione (salvo ove diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 1. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di surroga, accollo liberatorio e/o frazionamento) siano: (i) una o piu' persone fisiche (ivi inclusi liberi professionisti o ditte individuali) residenti in Italia per quanto attiene a mutui ipotecari residenziali e commerciali; (ii) persone giuridiche, aventi sede legale in Italia, ovvero persone fisiche, aventi residenza in Italia, che abbiano stipulato il relativo contratto di finanziamento nell'esercizio della propria attivita' d'impresa (ivi inclusi studi professionali associati e ditte individuali) per quanto attiene a mutui ipotecari commerciali; 2. mutui erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 3. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro) e i cui contratti di finanziamento non contengano previsioni che ne permettano la conversione in un'altra valuta; 4. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in una o piu' quote secondo uno dei seguenti sistemi di ammortamento, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento: (i) metodo di ammortamento c.d. "alla francese", per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse variabile; (ii) metodo di ammortamento c.d. "italiano", per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale le rate sono comprensive di una componente capitale costante nel tempo e di una componente di interesse variabile; (iii) metodo di ammortamento che prevede rate costanti e durata estendibile sino ad una data massima; (iv) metodo di ammortamento che prevede una sola rata di rimborso capitale al termine del finanziamento (c.d. "bullet"); 5. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana; 6. mutui che siano stati erogati ai sensi di contratti di finanziamento disciplinati dalla legge della Repubblica Italiana (come specificato nel relativo contratto di finanziamento); 7. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili, intendendosi per tale: (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente siano integralmente soddisfatte; 8. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo erogato del mutuo alla data di stipula del mutuo e (ii) il valore di stima dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 100%. Ai fini del criterio di cui al presente paragrafo 8, per "valore di stima dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo" si intende il valore di stima determinato sulla base di parametri tecnico-economici utilizzati tempo per tempo dalla banca mutuante nel processo di monitoraggio dei valori degli immobili di cui al criterio 5. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente punto 8, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere il valore rivalutato di stima del relativo immobile ipotecato rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 9. mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate avviene mediante addebito automatico su di un conto corrente aperto presso una banca appartenente al Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A. (intendendo per tale anche il pagamento mediante SDD); 10. mutui ipotecari residenziali erogati, in via esclusiva, da BPER Banca S.p.A., oppure erogati in via esclusiva da Banca Popolare di Aprilia S.p.A., da Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A., da Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., da Banca della Campania S.p.A., da Banca Popolare di Ravenna S.p.A., da Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., da Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A., da Meliorbanca S.p.A., da Serfina Banca S.p.A., da Unicredit S.p.A., da Banco di Sardegna S.p.A., da Banca di Sassari S.p.A. o da Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., in seguito Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., e ora nella titolarita' di BPER Banca S.p.A.; 11. mutui che siano stati erogati a partire dal 1 gennaio 1990; 12. mutui che alla Data di Valutazione non presentino piu' di una rata scaduta e non pagata, ovvero nessuna rata scaduta e non pagata da oltre 30 giorni in caso di mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale; 13. mutui per i quali il rapporto tra il valore di iscrizione ipotecaria e il debito residuo alla Data di Valutazione non sia inferiore al 140%; 14. mutui che alla Data di Valutazione abbiano un debito residuo in linea capitale non maggiore a Euro 1.500.000,00; 15. mutui il cui debito residuo in linea capitale a scadere ai sensi del relativo contratto di finanziamento alla Data di Valutazione non risulti inferiore a Euro 10.000,00; 16. mutui il cui importo originariamente erogato al relativo debitore ai sensi del relativo contratto di finanziamento sia stato inferiore o uguale ad Euro 15.000.000,00 e superiore o uguale a Euro 25.000,00; 17. mutui che abbiano una data di erogazione non successiva al 31 ottobre 2019; 18. mutui la cui data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento, cosi' come rilevabile alla Data di Valutazione, sia successiva al 31 marzo 2020; 19. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale; 20. mutui che, qualora presentino un tasso di interesse variabile, abbiano un'indicizzazione parametrata all'euribor a un mese, ovvero all'euribor a tre mesi, ovvero all'euribor a sei mesi ovvero al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea; 21. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che appartiene ad una delle seguenti categorie: (i) mutui a tasso fisso, intendendosi per tali quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; (ii) mutui a tasso variabile, intendendosi per tali quei mutui il cui tasso di interesse sia parametrato ad un indice di riferimento e che non prevedano possibilita' di variazione dello stesso indice di riferimento; (iii) mutui a tasso misto, intendendosi per tali quei mutui che prevedono per il debitore la facolta' di esercitare l'opzione di scegliere l'indicizzazione a tasso fisso, ovvero di optare per il tasso variabile, ad una o a piu' date prestabilite; (iv) mutui a tasso fisso e poi variabile, intendendosi per tali quei mutui il cui tasso di interesse applicato sia inizialmente un tasso fisso, contrattualmente stabilito, e a partire da una certa data sia un tasso variabile parametrato ad un indice di riferimento; 22. mutui in relazione ai quali in almeno uno dei rispettivi avvisi di pagamento e/o quietanze di pagamento inviati da BPER ai relativi debitori siano contenuti i seguenti codici di tipologia di finanziamento: 10, 11, 13, 14, 17, 18, 110, 111, 113, 114, 117, 118, 217, 311, 317, 411 e 417. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che, alla Data di Valutazione, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' alla medesima Data di Valutazione (salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 23. mutui che derivino da "esposizioni oggetto di concessioni" o siano classificabili come "sofferenze", "inadempienze probabili" ed "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate" (come definiti nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, integrata dall'Aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di volta in volta modificata - Matrice dei Conti); 24. mutui che siano stati concessi, nel caso di mutui ipotecari commerciali, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla Data di Valutazione, erano dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del T.U. Bancario) di BPER; 25. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia aderito, nel caso di mutui ipotecari residenziali, alla Data di Valutazione, mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione ovvero mediante presentazione della lettera di adesione presso una filiale della BPER, alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana; 26. mutui ipotecari residenziali garantiti da ipoteca su immobili che ricadevano in una delle seguenti categorie catastali: A/9, A/10; 27. mutui ipotecari commerciali garantiti da ipoteca su immobili che ricadevano in una delle seguenti categorie catastali: B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, D/9, E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6, E/7, E/8, E/9, C/4 e C/5; 28. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati e convenzionati) o che siano stati stipulati e conclusi ai sensi: di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie (mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, concessi ai relativi debitori, datori di ipoteca o eventuali garanti riguardo al capitale e/o agli interessi e non siano finanziamenti effettuati con fondi di terzi; oppure mutui che siano stati stipulati ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del T.U. Bancario (cd. "credito agrario e peschereccio"); 29. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo e (ii) il valore rivalutato di stima dell'immobile ipotecato alla Data di Valutazione, e' superiore all'80% per i mutui ipotecari residenziali o al 60% per i mutui ipotecari commerciali. Ai fini del criterio di cui al presente punto 30, per "valore rivalutato di stima dell'immobile ipotecato" si intende il valore di stima determinato sulla base di parametri tecnico-economici utilizzati tempo per tempo dalla banca mutuante nel processo di monitoraggio dei valori degli immobili di cui al criterio 5. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente punto 30, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere il valore rivalutato di stima del relativo immobile ipotecato rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 30. mutui che siano stati concessi a enti pubblici, a imprese a partecipazione pubblica o ad altre societa' equiparabili, banche o societa' finanziarie; 31. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici o religiosi, istituzioni o enti di assistenza o beneficienza o altri enti senza finalita' di lucro; 32. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene secondo il metodo di ammortamento c.d. "Mix", intendendosi quel metodo di ammortamento che prevede la compresenza di una parte di ammortamento a tasso fisso ed una parte di ammortamento a tasso variabile; 33. mutui il cui relativo immobile sia "in costruzione"; 34. mutui che abbiano una finalita' dichiarata dal debitore di consolidamento delle passivita'; 35. mutui che alla data di erogazione erano assistiti da garanzia rappresentata da pegno su titoli; 36. mutui ipotecari commerciali che siano stati concessi nel contesto di finanziamenti erogati in pool; 37. mutui ipotecari commerciali che siano stati concessi in virtu' di garanzia derivante da cessione di crediti verso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A. ovvero mutui che siano stati erogati per finanziare l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici; 38. mutui ipotecari utilizzati da BPER quali garanzie per operazioni di rifinanziamento nell'ambito dei termini normativi propri dell'Eurosistema; 39. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario stia beneficiando alla Data di Valutazione della sospensione del pagamento delle rate, congiuntamente sia nella loro componente capitale sia nella loro componente interesse, ai sensi di specifici provvedimenti normativi o accordi tra le parti; 40. mutui il cui metodo di ammortamento prevede una sola rata di rimborso capitale al termine del finanziamento (c.d. "bullet"). Unitamente ai crediti derivanti da Mutui oggetto della cessione sono stati altresi' trasferiti a Estense CPT Covered Bond S.r.l., senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti derivanti dai Mutui o altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusa qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto della cessione dei crediti derivanti dai Mutui, comprese le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in relazione ai Mutui o ai rispettivi crediti. Il Cessionario ha conferito incarico, ai sensi della Legge n. 130, al Cedente, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, affinche' in nome e per conto del Cessionario, proceda all'incasso delle somme dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti (i "Debitori") e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti derivanti dai Mutui e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai Debitori. I Debitori, i datori di lavoro e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a BPER. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, il Cessionario informa gli interessati che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione gia' di titolarita' del Cedente e derivanti dai Mutui di cui i Debitori sono parte, ha comportato necessariamente la comunicazione a Estense CPT Covered Bond S.r.l. dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori nonche' dei garanti (i "Dati Personali"). In virtu' della predetta comunicazione, Estense CPT Covered Bond S.r.l. e' divenuto, pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali (il "Titolare") ed e' tenuto a fornire la presente informativa, ai sensi dei predetti articoli ed assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento del Garante per la Protezione Dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, recante disposizioni circa le modalita' con cui rendere l'informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco dei crediti. Il Titolare informa che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale attivita' di gestione del credito e in particolare: • per finalita' inerenti alla realizzazione di un'operazione di emissione da parte di BPER di obbligazioni bancarie garantite nella forma di programma ai sensi dell'art. 7-bis della Legge 130; • per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita' a cio' legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e • per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla tutela del credito). Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. I Dati Personali potranno essere comunicati dal Cessionario ai seguenti soggetti e/o categorie di soggetti, nominati responsabili del trattamento ove non agiscano invece come titolari in proprio: (i) ai soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi; (ii) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per l'espletamento dei relativi servizi; (iii) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi del Cessionario per la consulenza da essi prestata; (iv) alle autorita' di vigilanza di Estense CPT Covered Bond S.r.l. e del Cedente e/o alle autorita' fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge; (v) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto; (vi) a societa' del Gruppo BPER Banca S.p.A.; (vii) a soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere ulteriormente ceduti da parte del Cessionario. In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti. I Dati Personali potranno, altresi', essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione a eccezione di quanto portato a conoscenza dei soggetti sopracitati e dei responsabili del trattamento. L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. Ha inoltre il diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonche' di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. Le richieste vanno rivolte per iscritto a Estense CPT Covered Bond S.r.l. ai seguenti indirizzi: • indirizzo: via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV) • mail: estense.coveredbond2@finint.com In ogni caso l'interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorita' di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore. Per ulteriori chiarimenti in merito al trattamento dei Dati Personali e' inoltre possibile contattare il responsabile per la protezione dei dati (DPO) del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. ai seguenti indirizzi: • indirizzo: via S. Ramelli, 49, 41100 Modena • mail: dpo.gruppobper@bper.it Conegliano, 26 novembre 2019 Estense CPT Covered Bond S.r.l. - Il consigliere delegato Paolo Gabriele TX19AAB12852