Sede in Castel S. Pietro Terme (BO), via Molise n. 8 Capitale sociale L. 100.000.000 interamente versato Iscritta al Tribunale di Bologna al n. 34971 reg. soc. Codice fiscale 03271970372 Il sottoscritto Agostino Biagini, nella sua qualita' di presidente del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2501-bis terzo comma Codice civile, informa che la societa' di cui sopra e la societa' PRB Packaging Systems S.r.l. e, Hagen Maschinen S.r.l. intendono fondersi sulla base del progetto che qui si pubblica, precisandosi che il medesimo e' stato iscritto nel registro della Cancelleria commerciale del Tribunale di Bologna il 29 novembre 1993 al n. 37081. Progetto di fusione per incorporazione Ai sensi dell'art. 2501-bis del Codice civile si espongono qui di seguito gli elementi prescritti: 1. Le societa' partecipanti alla fusione, nessuna delle quali e' mai stata sottoposta a procedure concorsuali, sono: a) Hagen Maschinen S.r.l. con sede in Castel S. Pietro Terme (BO), via Molise n. 24, Capitale sociale L. 20.000.000 ed iscritta al registro societa' del Tribunale di Bologna al n. 62203 - Codice fiscale 01586411207 (incorporante); b) PRB Paekaging Systems S.r.l. con sede in Castel S. Pietro, fraz. Osteria Grande (BO), via Molise n. 2/24 - Capitale sociale L. 1.005.000.000 ed iscritta al registro delle societa' del Tribunale di Bologna n. 30587 - Codice fiscale 03069210379 (incorporanda); c) BDM S.r.l. con sede in Castel S. Pietro Terme (BO), via Molise n. 8 - Capitale sociale L. 100.000.000 interamente versato ed iscritta al registro delle societa' del Tribunale di Bologna al n. 34971 - Codice fiscale 03271970372 (incorporanda). 2. La societa' incorporante, dopo la fusione, sara' retta dallo statuto allegato, uguale a quello ora vigente, eccettuata la denominazione sociale che sara' mutata in PRB Paekaging Systems S.r.l. assumendo cosi' la denominazione di una delle due incorporate. 3. La societa' incorporante Hagen Maschinen S.r.l. possiede l'intero capitale sociale della incorporanda PRB Paekaging Systems S.r.l. la quale a sua volta possiede l'intero capitale sociale dell'altra incorporanda BDM S.r.l.; in seguito alla fusione, che sara' attuata con un unico atto, le quote delle incorporate saranno annullate senza alcun aumento del capitale dell'incorporante; data la situazione di totale controllo, non vi e' quindi la necessita' di determinare alcun rapporto di cambio; l'operazione configura la fattispecie dall'art. 2504-quinquies Codice civile. 4. Alla luce di quanto sopra precisato, nessuna quota della incorporante sara' assegnata per effetto della fusione. 5. Alla luce di quanto sopra precisato, nessuna data di decorrenza viene stabilita, in quanto nessuna quota viene emessa per effetto della fusione. 6. Le operazioni delle incorporande saranno imputate alla incorporante a far data dall'inizio dell'esercizio sociale delle incorporande in corso al momento della stipulazione dell'atto di fusione; poiche', salvo opposizioni, l'atto di fusione sara' stipulato nel corso del 1994, le operazioni delle incorporande saranno imputate al bilancio dell'incorporante con decorrenza 1 gennaio 1994. 7. Non e' previsto alcuno dei trattamenti di cui al n. 7) dell'art. 2501- bis Codice civile. 8. Non e' previsto alcuno dei vantaggi di cui al n. 8) dell'art. 2501- bis Codice civile. p. B.D.M. S.r.l. Il presidente del Consiglio di amministrazione: Agostino Biagini B-1289 (A pagamento).