(GU Parte Seconda n.132 del 8-6-1993)

      Con ricorso R.G. n. 2340/91 - Sez. II n. 1318/91 al Tribunale
 Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna
 l'Azienda Consorziale Trasporti - TEP di Parma ha impugnato per
 ottenere l'annullamento contro la Regione Emilia-Romagna e nei
 confronti dell'Azienda Trasporti Consorziali di Bologna le
 deliberazioni 7 maggio 1991 n. 1294 e n. 1295 della Giunta regionale
 dell'Emilia-Romagna aventi rispettivamente ad oggetto la
 determinazione per l'anno 1989 del costo economico standardizzato e
 del ricavo presunto dei servizi pubblici di linea per trasporto di
 persone nonche' la concessione per l'esercizio 1989 di contributi
 sulle spese di gestione a favore di enti, aziende ed imprese che
 esercitano servizi pubblici di linea per trasporto di persone di
 interesse regionale e locale.
    Il ricorso verra' discusso all'udienza del 18 novembre 1993.
      Il presente avviso, in applicazione dell'art. 14 R.D. 17 agosto
 1907, n. 642, vuole valere quale notifica del ricorso per pubblici
 proclami, ai fini della integrazione del contraddittorio nei
 confronti di tutti i soggetti che ne abbiano interesse, in attuazione
 del decreto 17 maggio 1993 n. 415 del Presidente della II Sezione del
 T.A.R. per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna.
    Avv. Roberto Miniero.
B-743 (A pagamento).
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