PREFETTURA DI TREVISO
Prot. n. 805/02/Gab.

(GU Parte Seconda n.78 del 3-4-2002)

    Il prefetto della provincia di Treviso,
      Visto il decreto 15 gennaio 1948, n. 1, relativo alla proroga
 dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle
 aziende di credito e singole dipendenze a causa di eventi
 eccezionali;
  Vista la lettera della Banca d'Italia, Filiale di Treviso, n. 1917
 del6 marzo 2002 relativa alla richiesta di riconoscimento
 dell'eccezionalita' dell'evento verificatosi nel giorno appresso
 specificato, costituito dall'astensione del lavoro del personale
 dipendente per sciopero, che ha impedito il regolare funzionamento
 degli sportelli;
      Visto l'art. 31 della legge 340/2000 che ha disposto la
 sottopressione del Foglio annunzi legali della provincia, a far tempo
 da 9 marzo 2001:
 
                              Dichiara:                               
  per gli effetti di cui all'art. 1 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1,   
che lo sportello della Banca 121 S.p.a. sotto indicato, non ha potuto 
funzionare regolarmente, per il motivo di cui in premessa, nel giorno 
     appresso specificato: 25 febbraio 2002, filiale di Treviso.      
                                                                      
      Il presente decreto acquista efficacia a seguito della
 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a
 cura di questa Prefettura.
 
                                  Il viceprefetto reggente: Capocelli.
                                                                      
C- 10019 (Gratuito).
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