TAR PUGLIA

(GU Parte Seconda n.90 del 4-8-2007)

   Con  ordinanza n. 684/07 del 12 luglio 2007, la II Sezione di Lecce
del  TAR per la Puglia ha disposto la integrazione del contraddittorio
per  pubblici  proclami  nel  ricorso n. 1039/07, proposto da De Nuzzo
Maria, e Cortazzi Irene Francesca per l'annullamento della graduatoria
ad  esaurimento,  e  di  quella per le assunzioni a tempo determinato,
dei  docenti in possesso di titoli di specializzazione per il sostegno
nella  scuola  elementare  formate dall'Ufficio scol.co provinciale di
Brindisi  e  pubblicate  in data 25 giugno 2007, nella parte in cui le
ricorrenti  vengono  inserite in coda alle graduatorie di III fascia e
con  riserva  e  non  invece a pieno titolo e nella posizione che loro
compete.  Pertanto  si  notifica  per  pubblici proclami il ricorso n.
1039/07 a tutti i concorrenti inseriti nelle impugnate graduatorie dal
posto  n.  9  al  posto n. 63, indicando nominativamente i concorrenti
Caliandro  Milena  e  Greco Stefania. Motivi del ricorso. Violazione e
falsa   applicazione  del  DDG  16  marzo  2007.  Eccesso  di  potere;
violazione  di  giudicato. In applicazione degli artt. 6 e 8 del bando
di   concorso   le  ricorrenti,  in  possesso  a  pieno  titolo  della
specializzazione  nel  sostegno  stante l'annullamento con sentenza n.
791/07  dei provvedimenti di esclusione, hanno diritto all'inserimento
pieno   in   graduatoria   nella  posizione  derivante  dal  punteggio
attribuito.  L'operato della amministrazione e' peraltro in violazione
del  favorevole  giudicato  di  cui alla sentenza n. 791/07 del TAR di
Lecce.
   Prosieguo della causa C.C. 27 settembre 2007.

                         Avv. Franco Carrozzo
 
C-0715857 (A pagamento).
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