PREFETTURA DI LODI

(GU Parte Seconda n.10 del 24-1-2008)

Prot. n. 631/08 16.5/Gab.
   Il prefetto della Provincia di Lodi,
   Vista  la  nota  n.  1266980  del 31 dicembre 2007, con la quale la
Banca  d'Italia  ha  comunicato  che  la  Banca  Popolare  Commercio e
Industria  nelle  proprie  dipendenze  site  in  Codogno,  Lodi,  Lodi
Vecchio,  Sant'Angelo  Lodigiano non ha potuto funzionare dal 10 al 12
dicembre  2007  a  causa dello sciopero degli autotrasportatori ed ha,
chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detto
giorno e nei cinque giorni successivi;
   Considerato  che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art.
1 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1;
   Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
                               Decreta:
   i  termini legali e convenzionali scaduti nei suddetti giorni e nei
cinque  giorni  successivi, ancorche' relativi ad atti o operazioni da
compiersi  in  altra  piazza,  sono  prorogati  di  quindici  giorni a
decorrere  dal  primo  giorno  lavorativo  successivo alla data di cui
sopra,  a  favore  della  Banca  Popolare  Commercio e Industria nelle
dipendenze site in Codogno, Lodi, Lodi Vecchio, Sant'Angelo Lodigiano.
   Lodi, 12 gennaio 2008

                             Il prefetto:
                              De Stefano
 
C-081060 (Gratuito).
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