REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Presidenza della Regione

(GU Parte Seconda n.12 del 29-1-2008)

Prot. n. 1743/Pref.
Decreto n. 18.
   Oggetto: Proroga dei termini legali e convenzionali per mancato
funzionamento di Istituti di credito nel periodo dal 10 al 14 dicembre
                                2007.
 
   Il presidente della Regione,
   Viste  le  note  n. 1225217 del 17 dicembre 2007, n. 1244852 del 20
dicembre  2007  e  n.  4485  del 3 gennaio 2008 della Filiale di Aosta
della  Banca  d'Italia,  con  la  quale  la Banca d'Italia, Filiale di
Aosta,  ha  chiesto  di  valutare  l'opportunita'  di  procedere,  nei
confronti   degli   istituti  bancari  UniCredit  Banca  S.p.a,  Banca
Antonveneta  S.p.a, Banca di Roma S.p.a, Intesa Sanpaolo S.p.a., Banca
Popolare   di   Novara   S.p.a   e  Banca  Regionale  Europea  S.p.a.,
all'emissione  del  provvedimento  di  proroga  dei  termini  legali e
convenzionali  scaduti  nei giorni 10, 11, 12, 13 e 14 dicembre 2007 o
nei  cinque  successivi,  a  causa  del  fermo  nazionale  del settore
dell'autotrasporto  merci  svoltosi  in  tali  date che ha impedito il
regolare  svolgimento  delle attivita' degli istituti bancari suddetti
in diverse giornate comprese nel suddetto periodo;
   Considerato  che  nella stessa nota n. 1225217 del 17 dicembre 2007
si  chiedeva  inoltre  di  valutare  la  possibilita'  di  emanare  il
provvedimento  di  proroga dei termini legali e convenzionali a favore
di  tutti  gli  intermediari  operanti  nella  Regione  Valle d'Aosta,
considerata  la  portata  degli  effetti  legati  all'agitazione sopra
indicata  e  la  rilevanza degli stessi sul regolare funzionamento dei
servizi;
   Vista  la  nota  prot. n. 17300/110, Uff. affari interni in data 17
dicembre  2007 a firma del capo di Gabinetto del Ministro dell'interno
con  la  quale, in adesione ad analoga richiesta della Banca d'Italia,
Ufficio  sorveglianza sul sistema dei pagamenti, si manifestava parere
favorevole  in merito all'opportunita' di adottare il provvedimento di
proroga  dei termini legali e convenzionali nei confronti di tutti gli
intermediari  operanti nelle province di competenza, in considerazione
delle  notevoli  difficolta'  operative  incontrate  dalle  banche nel
trattamento  degli  assegni  e  degli  altri servizi che comportano la
gestione    di    materialita',    a   causa   dell'agitazione   degli
autotrasportatori sopra indicata;
   Considerato  che  l'evento, per il suo carattere di eccezionalita',
rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15
gennaio  1948,  n. 1 a norma del quale: "Qualora le Aziende di credito
e  gli  istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e
successive modificazioni, o alcuna delle loro dipendenze non potessero
funzionare   a  causa  di  eventi  eccezionali,  i  termini  legali  o
convenzionali  scadenti  durante il periodo di mancato funzionamento o
nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni
da  compiersi  su  altra  piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore
delle  Aziende  di  credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere
dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico";
   Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
   Visto  il  decreto  luogotenenziale  7 settembre 1945, n. 545, e lo
statuto   speciale   per   la  Valle  d'Aosta,  promulgato  con  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
                               Decreta:
   1.  Il mancato funzionamento nei giorni 10, 11, 12, 13, 14 dicembre
2007  di  tutti  gli Istituti di credito operanti nel territorio della
Regione  Valle d'Aosta e' riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del
decreto  legislativo  15  gennaio  1948,  n. 1, come causato da evento
eccezionale;
   2.  I termini legali e convenzionali scaduti nei giorni 10, 11, 12,
13,  14  dicembre  2007  o  nei  cinque  giorni  successivi, ancorche'
relativi  ad  atti  od  operazioni da compiersi in altra piazza, sono,
pertanto, prorogati di quindici giorni in favore di tutti gli Istituti
di  credito  operanti  nel  territorio  della Regione Valle d'Aosta, a
decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico;
   3.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a
cura del Servizio affari di prefettura della Presidenza della Regione,
trasmesso   alla   Filiale  di  Aosta  della  Banca  d'Italia  per  la
diffusione  agli  intermediari  operanti nella Regione Valle d'Aosta e
per l'affissione nei locali regionali delle banche stesse.
   Aosta, 15 gennaio 2008

                     Il presidente della Regione
            nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie:
                          on. Luciano Caveri
 
C-081500 (Gratuito).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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