TAR SICILIA
Sezione Staccata di Catania

(GU Parte Seconda n.112 del 20-9-2008)

   Con    ricorso    notificato    al    Ministero    dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca ed a Vittoria Cecilia Piro e iscritto
al  numero  1583/08  R.G. TAR Sicilia, Sezione di Catania, la prof.ssa
Pistritto  Simona  elett.te  dom.ta  in Catania, via Cavaliere n. 3/c,
presso lo studio dell'avv. Filippo Prizzi che la rappresenta e difende
per  procura  a  margine del ricorso introduttivo impugnava il decreto
prot.  n.  11655  emesso  il  21  aprile  2008  dal direttore generale
dell'Ufficio  scolastico  regionale  della  Sicilia  e gli elenchi dei
docenti  di  scuola  secondaria  che hanno conseguito l'idoneita' o la
abilitazione  all'insegnamento  attraverso  i corsi attivati presso la
Universita'  di  Catania  ai  sensi  del  D.M. n. 85/2005. Deduceva di
essere  stata ammessa al corso con riserva in attesa della definizione
del  ricorso  proposto  avverso  l'esclusione  e di averne superato le
prove  finali,  lamentava  l'illegittimita'  degli  atti impugnati per
violazione dell'art. 6, secondo comma del D.M. 18 novembre 2005, n. 85
che  prevede  l'iscrizione con riserva negli elenchi degli abilitati o
degli   idonei,  per  illogicita'  e  per  contraddittorieta'  con  il
provvedimento  che  l'aveva  ammessa  al  corso  e  formulava  domanda
cautelare  di  sospensione  dell'esecuzione  degli atti impugnati. Con
decreto  n. 1016/08, comunicato il 1° agosto 2008 il TAR Sicilia,
Sezione  di  Catania accoglieva provvisoriamente la domanda cautelare,
ordinava  l'integrazione  del contraddittorio nei confronti di tutti i
docenti  inclusi  nella  graduatorie provinciale permanente di Catania
per  la  scuola  secondaria,  classi  di  concorso  A 043 e A 050, che
verrebbero superati dalla ricorrente autorizzando la notificazione per
pubblici   proclami  del  ricorso  introduttivo  per  estratto,  senza
indicazione  nominativa  dei controinteressati, nella G.U.R.I. e sulla
G.U.R.S.,   entro  60  giorni  dalla  comunicazione  e  rinviava  ogni
decisione  definitiva  in  ordine  alla  domanda  cautelare alla prima
Camera di consiglio dell'anno 2009.

                         Avv. Filippo Prizzi
 
C-0816543 (A pagamento).
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