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Errata corrige
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Prot. n. 36171 Gab/14-7 dell'8 settembre 2008. Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 879851 del giorno 12 agosto 2008, con la quale la Banca d'Italia Filiale di L'Aquila ha chiesto, su conforme istanza della Unicredit Banca di Roma S.p.a., per l'attivita' di sportello della Filiale di Montesilvano (PE) l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento dell'attivita' di sportello della Unicredit Banca di Roma S.p.a. Filiale di Montesilvano (PE) e' stato causato da problemi tecnici verificatisi durante l'intera giornata del 5 agosto 2008; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nel citato giorno e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore dello sportello bancario indicato in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura dello sportello al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Pescara, 8 settembre 2008 Il prefetto: Orrei C-0817554 (Gratuito).