PREFETTURA DI MILANO

(GU Parte Seconda n.31 del 13-3-2008)

Prot. n. 16.5/200800144 - Gab.
   Il prefetto della Provincia di Milano,
   Premesso  che  i  servizi  espletati  dagli sportelli delle Filiali
ubicati in Milano e Provincia del Credito Bergamasco, non hanno potuto
regolarmente  funzionare  nelle giornate dal 10 al 13 dicembre 2007, a
causa    dello    sciopero   degli   autotrasportatori,   determinando
l'impossibilita' di rispettare i termini legali e convenzionali;
   Vista  la  richiesta  di proroga dei termini legali e convenzionali
formulata  dalla  Banca  d'Italia, sede di Milano, con nota n. 1266966
del 31 dicembre 2007;
   Ritenuto  che il mancato funzionamento va riconosciuto come causato
da  eventi eccezionali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15
gennaio 1948, n. 1;
   Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
                               Decreta:
   il  mancato funzionamento nelle giornate dal 10 al 13 dicembre 2007
dagli  sportelli  delle  Filiali  ubicati  in  Milano  e Provincia del
Credito   Bergamasco,   e'   riconosciuto   come   causato  da  eventi
eccezionali.
   La  durata dell'evento eccezionale e' limitata ai giorni 10, 11, 12
e 13 dicembre 2007.
   Sono  pertanto  prorogati  i  termini legali e convenzionali di cui
alla richiesta della Banca d'Italia in premessa richiamata.
   Milano, 11 febbraio 2008

                             Il prefetto:
                               Lombardi
 
C-084425 (Gratuito).
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